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Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65

Legge finanziaria per l’anno 2011.

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 31 dicembre 2010

TITOLO I
- Misure per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica
CAPO I
- Riduzione dei costi di funzionamento della Regione
Art. 1
- Riduzione dei costi di funzionamento della Regione(117)

Articolo abrogato con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 48.

Abrogato
CAPO II
- Disposizioni relative agli enti dipendenti della Regione
Art. 2
- Concorso degli enti dipendenti agli obiettivi del patto di stabilità interno
1. Gli enti dipendenti di cui all’articolo 50 dello Statuto concorrono alla realizzazione degli obiettivi del patto di stabilità interno attraverso:
a) contenimento dei costi di funzionamento della struttura;
b) raggiungimento del pareggio di bilancio negli enti che adottano la contabilità economica;
c) raggiungimento del pareggio della gestione di competenza negli enti che adottano la contabilità finanziaria.
2. Ai fini degli obiettivi di cui al comma 1, la Giunta regionale può impartire con propria deliberazione specifici indirizzi. (78)

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 5.

3. La verifica di coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità è effettuata con l’approvazione del bilancio preventivo.
4. La valutazione del rispetto degli obiettivi è effettuata in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto, secondo quanto disposto dall’articolo 4.
5. Per il triennio 2011 – 2013 l’obiettivo di cui al comma 1, lettera a), è perseguito mediante l’adozione delle seguenti misure, avendo a riferimento la spesa sostenuta nell’esercizio 2010:
a) riduzione del 5 per cento della spesa per il personale;
b) riduzione del 50 per cento della spesa per formazione del personale;
c) riduzione dell’80 per cento delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza;
d) massima riduzione delle sedi in locazione, da realizzare con il preferenziale utilizzo del patrimonio immobiliare regionale e di eventuali disponibilità immobiliari di altri enti;
e) massimo ricorso ai contratti aperti per l’acquisto di forniture e servizi di cui all’articolo 53 della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).
5 bis. Qualora non sia possibile procedere alla riduzione di cui al comma 5, lettera a), è ammessa la riduzione delle spese generali dell’ente nella misura del 5 per cento rispetto alla spesa sostenuta nell’anno 2010 per analoghe finalità. (33)

Comma aggiunto con l.r. 29 giugno 2011, n. 25, art. 1.

5 ter. Nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 5 o 5 bis, l’organo di amministrazione, nell’ambito della relazione al bilancio di esercizio, ne illustra dettagliatamente le motivazioni ed indica le misure che intende adottare per recuperare tale scostamento nell’anno successivo a quello in cui si è manifestato. (79)

Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 5.

Art. 3
- Riduzione dei contributi regionali per spese di funzionamento
1. Ai fini del concorso degli enti dipendenti alla realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica di cui al Sito esternod.l. 78/2010 , nonché ai fini del concorso degli stessi enti agli obiettivi del patto di stabilità interno, per il triennio 2011 – 2013 i contributi regionali in conto esercizio per spese di funzionamento sono ridotti del 5 per cento rispetto a quanto attribuito nell’anno 2010.
Art. 4
1. La Giunta regionale, al fine di giungere ad una tendenziale armonizzazione dei bilanci preventivi e di esercizio degli enti dipendenti, approva apposite direttive riguardanti i documenti obbligatori che devono costituire l’informativa di bilancio nonché le modalità uniformi di redazione e di valutazione. Ove necessario gli enti destinatari adeguano i propri regolamenti interni di contabilità a tali direttive.
2. Ai fini del comma 1, costituiscono requisiti minimi ai fini della redazione dei bilanci:
a) la predisposizione di un bilancio preventivo economico con proiezione triennale;
b) la predisposizione di un piano triennale degli investimenti, delle relative fonti di finanziamento e una rappresentazione a consuntivo del corrispondente stato di avanzamento;
c) la predisposizione da parte dell’organo di amministrazione di una relazione di accompagnamento al bilancio preventivo ed al bilancio di esercizio che illustri, tra l’altro:
1) i collegamenti tra le attività programmate nell'esercizio e le previsioni economiche contenute nel bilancio e, a consuntivo, tra le attività realizzate nell’esercizio ed i valori economici e patrimoniali contenuti nel bilancio di esercizio;
2) le scelte metodologiche adottate per la stima dei costi relativi alle attività da realizzare a favore della Regione ed a favore di altri soggetti pubblici e privati e la corrispondente rappresentazione dei costi sostenuti a consuntivo;
3) le misure individuate in attuazione dell’articolo 2, i risultati raggiunti in termini di contenimento dei costi di funzionamento e di miglioramento dell’efficienza nella gestione;
4) nel caso di risultato di esercizio negativo, le misure per il raggiungimento del pareggio di bilancio.
3. Con le direttive di cui al comma 1 sono inoltre individuati a carico degli enti dipendenti specifici obblighi informativi infrannuali, compresa la predisposizione in corso d’anno di almeno un bilancio pre-consuntivo.
4. Le modalità di variazione al bilancio preventivo sono disciplinate con delibera di Giunta regionale, sulla base degli indirizzi agli enti dipendenti contenuti nel Documento di economia e finanza regionale (DEFR) e nella nota di aggiornamento di cui agli articoli 8 e 9 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008). (116)

Comma così sostituito con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 5.

Art. 5
- Sistema di contabilità analitica
1. A decorrere dall’esercizio 2012 gli enti dipendenti che adottano una contabilità economica provvedono a dotarsi di un sistema di contabilità analitica che permetta di conoscere in dettaglio i costi delle attività effettuate. In particolare il sistema deve evidenziare i costi di funzionamento dell’ente, determinati in base alla quantificazione fisica e monetaria delle risorse umane e strumentali necessarie per l’esercizio delle attività svolte a favore della Regione.
1 bis. La Giunta regionale, nell’ambito delle direttive di cui all’articolo 4, individua le informazioni derivanti dal sistema di contabilità analitica che gli enti dipendenti sono tenuti a comunicare ai fini dell’attività di indirizzo, coordinamento e controllo della Regione. (81)

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 7.

Art. 6
- Modalità di quantificazione delle risorse per funzionamento
1. A decorrere dall’esercizio 2014 le risorse regionali trasferite per il funzionamento degli enti sono quantificate in relazione ai costi determinati ai sensi dell’articolo 5.
2. Le risorse finanziarie rese disponibili dagli altri soggetti pubblici e dai soggetti privati devono coprire i costi diretti ed una parte dei costi indiretti delle attività e dei servizi erogati a tali soggetti.
Art. 7
4. Qualora il bilancio degli enti dipendenti che adottano la contabilità economica evidenzi un utile di esercizio, la relativa destinazione è effettuata a seguito dell’analisi delle cause che lo hanno determinato, applicando gli indirizzi impartiti dalla Giunta regionale con deliberazione, anche in deroga a norme di legge che, per determinati enti dipendenti, prevedono in via generale la destinazione dell’eventuale utile di esercizio risultante dal bilancio.
5. Per gli enti dipendenti che svolgono funzioni di consulenza sia per la Giunta che per il Consiglio, gli indirizzi per la destinazione dell’utile di esercizio di cui al comma 4 sono approvati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.
Art. 8
- Indirizzi per il ricorso ad operazioni finanziarie e patrimoniali
1. Le operazioni di indebitamento degli enti dipendenti sono preventivamente autorizzate dalla Giunta regionale, che ne valuta la sostenibilità finanziaria nonché la congruità tra tipologia dell’investimento da realizzare e durata del finanziamento da assumere.
2. Gli enti dipendenti non possono effettuare operazioni in derivati finanziari.
3. Al fine di valutarne i potenziali effetti sul bilancio regionale sono soggette a preventiva autorizzazione della Giunta regionale le seguenti operazioni:
a) operazioni di finanza di progetto quali il project financing;
b) operazioni di assunzione di partecipazioni in società;
c) atti di gestione straordinaria del patrimonio.
4. La Giunta regionale può individuare con apposita deliberazione ulteriori operazioni finanziarie o straordinarie da sottoporre alla propria autorizzazione preventiva.
Art. 9
- Limiti all’assunzione di personale per l’anno 2011
1. Per l’anno 2011 gli enti dipendenti possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente.
1 bis. Ai fini del rispetto del limite di cui all’Sito esternoarticolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 6 agosto 2008, n. 133 , sono valutate la somma delle spese di personale e la somma delle spese correnti della Regione, degli enti dipendenti e delle società in house (85)

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 10.

nel loro complesso. (34)

Comma aggiunto con l.r. 29 giugno 2011, n. 25, art. 2.

1 ter. Il rispetto del rapporto tra spese di personale e spese correnti di cui al comma 1 bis, è certificato dalla direzione generale della Regione competente in materia di bilancio, con riferimento agli ultimi bilanci consuntivi approvati. (34)

Comma aggiunto con l.r. 29 giugno 2011, n. 25, art. 2.

Art. 10
- Abrogazioni
1. La legge regionale 23 aprile 2007, n. 24 (Misura per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti e degli organismi dipendenti), è abrogata.
CAPO III
- Disposizioni relative alle società partecipate
Art. 11
- Riduzione dei compensi degli organi amministrativi
1. Per il triennio 2011 – 2013 sono ridotti del 10 per cento i compensi determinati ai sensi degli articoli 19, 20 e 21 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale), spettanti agli organi amministrativi comunque denominati di società totalmente partecipate dalla Regione, di società partecipate totalmente da Regione ed enti locali e di società miste nelle quali la Regione detiene la maggior quota di partecipazione.
1 bis. La riduzione di cui al comma 1, si applica altresì al compenso dell'amministratore unico della società Sviluppo Toscana spa di cui all'articolo 6, comma 3, della legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana spa). (26)

Comma inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 25.

2. Le società partecipate sono tenute ad adottare i provvedimenti necessari per dare immediata attuazione alla disposizione di cui al comma 1, senza attendere la scadenza del mandato dei rispettivi organi.
3. All’amministratore che svolge anche le funzioni di direttore della società spetta un unico compenso.
4. Sono escluse dall’applicazione delle presenti disposizioni le società quotate in borsa.
Art. 11 bis
- Disposizioni per la redazione dei bilanci ed obblighi informativi delle società in house (86)

Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 11.

1. Alle società in house della Regione si applicano le norme e le direttive stabilite per gli enti dipendenti dagli articoli 4 e 5.
CAPO IV
- Disposizioni relative agli enti e alle aziende del servizio sanitario regionale
Art. 12
- Misure di contenimento della spesa delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale(117)

Articolo abrogato con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 48.

Abrogato.
Art. 13
- Potenziamento e riorganizzazione dei servizi
1. La Regione favorisce, nell’ambito del piano sanitario e sociale integrato, gli investimenti per l’innovazione ed il potenziamento dei servizi territoriali, della residenzialità e dell’assistenza domiciliare e procede alla riorganizzazione dei trasporti sanitari e socio-sanitari.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, le ulteriori necessarie iniziative in sede contrattuale e negoziale sono assunte nei limiti delle risorse disponibili e, comunque, non oltre la spesa 2010.
Art. 14
- Disposizioni in materia di farmaci e dispositivi medici
1. La prescrizione di farmaci e dispositivi medici, sia in ambito territoriale sia in ambito ospedaliero, deve sempre derivare da una diagnosi circostanziata, deve essere fondata su aggiornate evidenze scientifiche e deve essere orientata, a parità di risultato terapeutico atteso, verso un uso appropriato delle risorse.
2. La Giunta regionale adotta provvedimenti finalizzati a:
a) tenere costantemente informati i medici sulle caratteristiche e sui costi dei trattamenti che impiegano farmaci e dispositivi medici ;
b) individuare, dove possibile, i percorsi assistenziali che impiegano farmaci e dispositivi medici che conducono ad una sovrapponibilità dei risultati terapeutici attesi;
c) attivare studi per la valutazione della qualità delle cure sanitarie e per definire le modalità di impiego dei farmaci e dei dispositivi;
d) ridefinire le procedure relative alla sperimentazione clinica per una riqualificazione della ricerca scientifica;
e) definire, in accordo con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, un percorso che individui ulteriori modalità per l’erogazione sul territorio ai propri assistiti di farmaci e dispositivi medici acquistati direttamente dal servizio sanitario regionale.
3. Gli enti per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta (ESTAV) e le aziende sanitarie adeguano i propri prontuari terapeutici e attivano le procedure di acquisto dei medicinali e dei dispositivi medici in conformità a quanto definito dal comma 2, lettera b.
Art. 15
- Misure a sostegno di interventi di rinnovamento del patrimonio strutturale e strumentale delle aziende sanitarie
1. Al fine di sostenere il rinnovamento del patrimonio strutturale e strumentale delle aziende sanitarie, è autorizzata la concessione di un contributo complessivo di euro 250.000.000,00 per l'anno 2011, di euro 320.000.000,00 per l'anno 2012 e di euro 200.000.000,00 per l'anno 2013.(65)

Comma così sostituito con l.r. 21 settembre 2011, n. 44, art. 3. Poi comma parzialmente modificato con l.r. 14 luglio 2012, n. 35, art. 1.

2. La Giunta regionale individua con deliberazione, previo parere della commissione consiliare competente, che lo esprime entro trenta giorni dal ricevimento, le modalità di riparto tra le aziende sanitarie del contributo di cui al comma 1.
3. Agli oneri di cui al comma 1, si fa fronte con le risorse iscritte nella UPB 245 “Strutture e tecnologie sanitarie – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011 – 2013.
Art. 16
- Fondo per anticipazione alle aziende sanitarie di risorse provenienti da alienazioni
1. Allo scopo di accelerare la realizzazione e il completamento del patrimonio strutturale e strumentale nel settore sanitario, la Regione istituisce per gli anni 2011, 2012 e 2013 un fondo per l’erogazione di anticipazioni fino alla concorrenza di euro 150.000.000,00 annui.
2. Possono beneficiare degli interventi di cui al comma 1, le aziende sanitarie che hanno attivato procedure di alienazione di parte del proprio patrimonio disponibile finalizzate alla realizzazione dei nuovi interventi.
3. I soggetti di cui al comma 2, beneficiari degli interventi del fondo, sono tenuti alla restituzione delle somme concesse in anticipazione, senza alcun onere di interesse, entro il termine massimo di trentasei mesi dalla data di erogazione.
4. In caso di mancata restituzione delle somme ai sensi del comma 3, la Regione provvederà a trattenere gli stessi importi da erogazioni dovute ai soggetti beneficiari, anche relative a contributi concessi a qualunque titolo dall’Unione europea, dallo Stato o da altri enti.
5. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione, previa comunicazione alla commissione consiliare competente, determina:
a) i criteri, i termini e le modalità di attribuzione, erogazione e rimborso delle anticipazioni;
b) i casi, i termini e le modalità per la revoca ed il recupero delle anticipazioni concesse.
6. La Giunta regionale per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 presenta annualmente alla commissione consiliare competente una relazione che illustra gli interventi attuati tramite il fondo.
7. All'onere di spesa di cui al comma 1, si fa fronte, con contestuale pari previsione di entrata e di spesa, mediante lo stanziamento iscritto, per la parte entrata, nella UPB 461 "Riscossione di crediti" e per la spesa, nella UPB 245 "Strutture e tecnologie sanitarie – Spese di investimento" del bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011 – 2013.
Art. 17
h bis) i criteri e le modalità per la costituzione di società, interamente partecipate dalle aziende sanitarie, finalizzate alla realizzazione delle strutture ed alla valorizzazione del patrimonio immobiliare;
(1)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40.

CAPO V
- Disposizioni relative alle fondazioni regionali
Art. 18
- Disposizioni relative alle fondazioni regionali
1. Fino all’attuazione di quanto previsto dall’articolo 5 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali), i contributi per le spese di funzionamento delle fondazioni regionali sono ridotti del 15 per cento rispetto a quanto corrisposto nell’anno 2010.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2011 il compenso previsto per i componenti degli organi di amministrazione e consultivi delle fondazioni regionali, esclusi i collegi dei revisori, è sostituito da un gettone di presenza, di importo non superiore a euro 30,00, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 6, comma 2, del d.l. 78/2010 . Il compenso annuale lordo, omnicomprensivo, spettante al Presidente del Collegio dei revisori e ai membri del Collegio non può essere superiore rispettivamente al 3 per cento e al 2 per cento dell’indennità spettante al Presidente della Giunta regionale.
3. L’adeguamento al disposto del comma 2 dei compensi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge è effettuato dal primo rinnovo degli organi successivo al 1° gennaio 2011.
CAPO VI
- Ulteriori disposizioni di attuazione del Sito esternod.l. 78/2010
SEZIONE I
- Disposizioni relative agli organismi collegiali esistenti presso la Regione
Art. 19
- Disposizioni relative agli organismi collegiali esistenti presso la Regione
1. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale procede alla revisione, a fini di riordino e razionalizzazione, del censimento delle commissioni, dei comitati e degli organismi similari esistenti nell’ambito del sistema regionale, effettuato con propria deliberazione 21 maggio 2007, n. 346 ai sensi Sito esternodel Sito esternodecreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) convertito con modificazioni in Sito esternolegge 4 agosto 2006, n. 248 ed effettua altresì il censimento degli organismi a composizione monocratica. (35)

Periodo aggiunto con l.r. 29 giugno 2011, n. 25, art. 3.

2. A seguito della revisione di cui al comma 1, la Giunta regionale adotta gli atti di competenza ai fini della conferma, soppressione o revisione degli organismi medesimi nonché all’adeguamento degli eventuali compensi ai principi di cui all’Sito esternoarticolo 6, comma 1 e 3 del d.l. Sito esterno78/2010 .(36)

Parole così sostituite con l.r. 29 giugno 2011, n. 25, art. 3.

SEZIONE II
- Disposizioni relative a soggetti privati destinatari di contributi ordinari da parte della Regione
Art. 20
- Disposizioni relative a soggetti privati destinatari di contributi ordinari da parte della Regione
1. A decorrere dal 1° gennaio 2011 la concessione di contributi ordinari alle fondazioni e agli altri soggetti di diritto privato, con esclusione delle società, è subordinata alla sostituzione di qualsiasi indennità di carica per i componenti degli organi di amministrazione e consultivi, esclusi i collegi dei revisori, con un gettone di presenza, di importo non superiore a euro 30,00, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 6, comma 2, del d.l. 78/2010 .
SEZIONE II bis
- Disposizioni relative al rimborso spese per i componenti degli organi amministrativi nominati ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione). (27)

Sezione introdotta con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 26.

Art. 20 bis
- Disposizioni relative al rimborso spese per i componenti degli organi amministrativi nominati ai sensi della l.r. 5/2008 (28)

Articolo inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 27.

1. Ai componenti degli organi amministrativi la cui nomina è di competenza regionale ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), per i quali la normativa regionale di riferimento stabilisce il rimborso delle spese, relative agli spostamenti per l’attività istituzionale dell’organo, nella misura prevista per i dirigenti regionali, è riconosciuto, per tali spostamenti, anche il rimborso per l’utilizzo del mezzo di trasporto privato, in misura non superiore a quanto sarebbe spettato in caso di utilizzo del mezzo di trasporto pubblico.
2. Ai fini di cui al comma 1, il costo dell’utilizzo del mezzo di trasporto privato è calcolato nella misura del costo di un quinto di un litro di benzina per chilometro, considerato il prezzo medio della benzina nel primo giorno del mese in cui è avvenuto lo spostamento.
3. La disposizione di cui al comma 1, si applica agli spostamenti effettuati dopo l’entrata in vigore della legge regionale 21 marzo 2011, n. 10 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2011).

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 16 marzo 1994, n. 24 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 29 luglio 1996, n. 59 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 11 agosto 1997, n. 65 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 19 novembre 1999, n. 60 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 28 gennaio 2000, n. 6 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 22 giugno 2009, n. 30 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 17 luglio 2009, n. 39 .

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Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 28 gennaio 2000, n. 6 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 31 luglio 1998, n. 42 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 gennaio 2006, n. 1 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 21 marzo 2000, n. 39 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 3 gennaio 2005, n. 7 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 giugno 2008, n. 37 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 41 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 luglio 2002, n. 32 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 13 luglio 2007, n. 38 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 maggio 1998, n. 25 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 1 dicembre 1998, n. 88 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 30 dicembre 2008, n. 73 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 8 maggio 2009, n. 24 .

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Comma inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 25.

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Sezione introdotta con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 26.

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Articolo inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 27.

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Numeri inseriti con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 28.

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Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 29.

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Articolo così sostituito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 30.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte Costituzionale con Sito esternosentenza n. 182 del 10 giugno 2011 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 2, lettera b), della legge della Regione Toscana 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011) e dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Toscana n. 65 del 2010.

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Comma aggiunto con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo aggiunto con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Sezione inserita con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 5.

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 27 luglio 1995, n. 83 .

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Articolo inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 9.

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Rubrica così sostituita con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 11.

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Periodo aggiunto con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 11.

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Parola così sostituita con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 11.

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Comma inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 11.

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Lettera così sostituita con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 12.

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Parole così sostituite con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 12.

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Comma così sostituito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 13.

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Comma aggiunto con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 13.

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Comma prima sostituito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 14, ed ora così sostituito con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 3 .

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Capo inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 18.

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Articolo inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 19.

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Articolo inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 20.

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Articolo inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 21.

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Articolo inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 22.

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Comma così sostituito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 23.

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Parole così sostituite con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 24.

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Articolo inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 25.

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Comma inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 26.

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Articolo prima inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 27 ed ora abrogato con l.r. 27 dicembre 2011 , n. 66 , art. 140.

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Allegato prima sostituito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 17, poi così sostituito con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 4, ed ora così sostituito con l.r. 28 novembre 2011, n. 61 , art. 3.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 3. Poi comma parzialmente modificato con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 5.

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Comma inserito con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 5.

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Parole soppresse con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 5.

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Comma aggiunto con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 5.

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Comma inserito con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 8.

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Articolo inserito con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2011, n.47 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 28 novembre 2011, n. 61 , art. 1.

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Parole inserite con l.r. 28 novembre 2011, n. 61 , art. 2.

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Parola così sostituita con l.r. 28 novembre 2011, n. 61 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 5.

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 5.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 art. 6.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 7.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 8.

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Parole soppresse con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 9.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 10.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 23.

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Comma così sostituito con l.r. 30 giugno 2012, n. 33 , art. 3.

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Comma abrogato con l.r. 30 giugno 2012, n. 33 , art. 4.

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Parole soppresse con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 2.

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Comma inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 2.

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Comma inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 5.

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Periodo aggiunto con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 6.

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Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 6.

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Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 7.

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Comma inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 7.

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Comma inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 7.

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Comma inserito con l.r. 14 settembre 2012, n. 49 , art. 2.

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Comma inserito con l.r. 26 novembre 2012, n. 64 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 37.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 37.

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Parola così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 58.

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La Corte costituzionale ha dichiarato, con Sito esternosentenza n. 2 del 13 gennaio 2014 , l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, della l.r. 24 novembre 2012, n. 64 .

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Parole così sostituite con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 14.

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Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

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Parole inserite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 11.

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Articolo abrogato con l.r. 20 dicembre 2016, n. 86 , art. 160.

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Comma così sostituito con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 5 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.