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Art. 118 sexies
1. La Regione destina risorse, fino all’importo massimo complessivo di euro 500.000,00, alla concessione di contributi triennali a sostegno del pagamento del canone di locazione da parte dei giovani di età compresa tra i 18 e i 21 anni che risiedono al di fuori del nucleo familiare di origine in forza di un valido provvedimento di tutela della competente autorità giudiziaria.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti, oltre ai requisiti di cui alle lettere a), d), e) dell’articolo 118 ter:
a) titolarità di un provvedimento dell’autorità giudiziaria che abbia collocato il giovane in comunità residenziali o in affido etero familiare;
b) età compresa tra i 18 e i 21 anni;
c) indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore alla soglia di euro 9.360,00;
d) residenza in Toscana, fuori dal nucleo familiare d’origine;
e) non titolarità, per una quota superiore al 33 per cento, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobili a destinazione abitativa situati in Italia;
f) non titolarità di contratti di locazione ad uso abitativo.
3. Ai fini della concessione del contributo, costituiscono criteri di priorità:
b) la maggiore età anagrafica.
4. Il contributo è corrisposto per la durata di tre anni. La misura del contributo unitario annuo è fissata da un minimo di euro 2.700,00 a un massimo di euro 4.200,00 in funzione della tipologia di soluzione abitativa scelta e tenuto conto della presenza di figli. Per ogni contratto di locazione è ammesso un unico contributo.
5. All’assegnazione dei contributi si accede a seguito di bandi pubblici regionali sulla base di una graduatoria, definita secondo i criteri fissati da ciascun bando, entro l’autorizzazione di spesa massima complessiva pari ad euro 500.000,00.
6. Il contributo annuo concesso è erogato a seguito della stipula del contratto di locazione ed è ripartito in quote semestrali anticipate.
7. Il contratto di locazione deve avere una durata minima di tre anni.
8. Il contributo è corrisposto esclusivamente per la locazione oggetto del contratto presentato alla Regione e non è cumulabile con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo o aventi comunque la medesima finalità, ad eccezione della quota B dell’assegno di inclusione di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, secondo le modalità disciplinate dal bando.
9. Costituisce motivo di decadenza dal beneficio:
a) l’omessa produzione del contratto di locazione stipulato nel termine di centottanta giorni dalla data determinata in sede di bando;
b) il mancato trasferimento della residenza anagrafica entro novanta giorni dalla stipula del contratto;
c) la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di presentazione della domanda, accertata dall’amministrazione in sede di controllo.
10. Costituisce altresì causa di revoca del beneficio la risoluzione anticipata del contratto di locazione, secondo quanto disciplinato dal bando.
11. La Giunta regionale, con deliberazione da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, stabilisce modalità per la predisposizione del bando di concessione dei contributi, con particolare riferimento all’ammontare del contributo da assegnare in rapporto alla tipologia di soluzione abitativa, singola o in convivenza, alla presenza di figli, alle cause di decadenza dal beneficio e revoca del contributo, alle modalità di restituzione dei contributi oggetto di revoca.
12. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un importo massimo complessivo pari ad euro 500.000,00, si fa fronte con le risorse vincolate incassate a titolo di fondi per l’edilizia residenziale e per il finanziamento dell’edilizia convenzionata-agevolata ai sensi degli articoli 36 e 41 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l’edilizia residenziale), e già disponibili per il medesimo importo sulla Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 02 “Giovani”, Titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio di previsione 2024– 2026, annualità 2024.
13. La Giunta regionale, in relazione alle risorse vincolate di cui al comma 12, procede successivamente alla loro articolazione sulle annualità del bilancio di previsione, ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), in coerenza con il cronoprogramma della spesa definito secondo quanto stabilito ai commi 4 e 6.
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