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Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65

Legge finanziaria per l’anno 2011.

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 31 dicembre 2010

TITOLO VII
- Disposizioni diverse
CAPO I
- Disposizioni in materia di servizi sociali e istruzione
Art. 117
- Sostituzione dell’articolo 47 della l.r. 41/2005
1. L’articolo 47 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è sostituito dal seguente:
Art. 47 - Compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni
1. Il concorso degli utenti ai costi del sistema integrato è stabilito a seguito della valutazione della situazione economica del richiedente, effettuata con lo strumento dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), disciplinato dal
Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109
(Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono
prestazioni sociali agevolate, a norma dell'
Sito esternoarticolo 59, comma 51 della l. 27 dicembre 1997, n. 449
).
2. Ulteriori criteri rispetto a quelli previsti dalla disciplina ISEE sono definiti con apposito atto di indirizzo, adottato con deliberazione del Consiglio regionale al fine di assicurare uniformità ed omogeneità agli interventi sul territorio regionale. L’atto di indirizzo tiene conto, in particolare, dei seguenti elementi:
a) valutazione del reddito realmente disponibile del nucleo familiare;
b) valutazione della situazione patrimoniale del nucleo familiare attraverso specifica ponderazione delle relative componenti;
c) applicazione, sulle tariffe dei servizi e degli interventi sociali, di riduzioni parametrate sulla base della composizione e delle caratteristiche del nucleo familiare, con specifico riguardo a situazioni di disabilità grave riconosciute ai sensi dell'
Sito esternoarticolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104
(Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate).
3. Le persone portatrici di disabilità grave, riconosciute ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 3, comma 3, della l. 104/1992
, sono esentate dalla presentazione della dichiarazione ISEE per l’accesso agli interventi finalizzati a compensare la condizione di disabilità.
4. Le aziende unità sanitarie locali sono tenute all’applicazione dell’atto di indirizzo entro i termini definiti dall’atto stesso.
5. Gli enti locali e le società della salute:
a) definiscono l'entità della compartecipazione ai costi da parte degli utenti in coerenza con la programmazione regionale e zonale, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili;
b) adeguano i regolamenti che disciplinano l’accesso alle prestazioni del sistema integrato, definendo le modalità di compartecipazione degli utenti ai costi nel rispetto dei criteri indicati ai commi 1 e 2.”.
6. L’avvenuto adeguamento da parte degli enti di cui al comma 5, costituisce elemento di priorità nell’attribuzione di contributi finanziari regionali finalizzati al sostegno del sistema dei servizi per i quali è prevista compartecipazione dell’utenza, secondo quanto definito dall’atto di indirizzo.
”. (17)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 41.

Art. 118
- Sostituzione dell’articolo 18 della l.r. 32/2002
1. L’articolo 18 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), è sostituito dal seguente:
Art. 18 - Accertamento della situazione economica per l'accesso alle prestazioni
1. L'accesso alle prestazioni per cui rilevano le condizioni economiche dei destinatari è subordinato all'accertamento della situazione economica effettuato secondo gli indicatori di cui al
Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109
(Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'
Sito esternoarticolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449
).
2. Ulteriori criteri rispetto a quelli previsti dalla disciplina ISEE sono definiti con apposito atto di indirizzo, adottato con deliberazione del Consiglio regionale al fine di assicurare uniformità ed omogeneità agli interventi sul territorio regionale. L’atto di indirizzo tiene conto, in particolare, dei seguenti elementi:
a) valutazione del reddito realmente disponibile del nucleo familiare;
b) valutazione della situazione patrimoniale del nucleo familiare attraverso specifica ponderazione delle relative componenti;
c) applicazione di riduzioni parametrate sulla base della composizione e delle caratteristiche del
nucleo familiare.
3. L’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario è tenuta all’applicazione dell’atto di
indirizzo a decorrere dall’anno accademico successivo a quello di adozione dell’atto stesso.
4. Gli enti locali adeguano i regolamenti che disciplinano l’accesso alle prestazioni e definiscono le modalità di compartecipazione degli utenti ai costi nel rispetto dei criteri indicati ai commi 1 e 2. L’avvenuto adeguamento, nei termini definiti dall’atto di indirizzo, costituisce elemento di priorità nell’attribuzione di contributi finanziari regionali finalizzati al sostegno del sistema dei servizi per i
quali è prevista compartecipazione dell’utenza.
”. (18)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 luglio 2002, n. 32.

CAPO I bis
- Misure a sostegno dell’autonomia abitativa dei giovani (53)

Capo inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25, art. 18.

Art. 118 bis
1. Le disposizioni del presente capo hanno ad oggetto interventi di sostegno finanziario all’autonomia abitativa dei giovani di età compresa tra diciotto (107)

Parola così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77, art. 58.

e trentaquattro anni, con priorità alla fascia fra trenta e trentaquattro, al fine di favorire la loro emancipazione dalla famiglia di origine, sia attraverso soluzioni abitative singole, sia attraverso soluzioni abitative che prevedono altre forme di convivenza.
Art. 118 ter
- Sostegno al pagamento del canone di locazione (55)

Articolo inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25, art. 20.

1. In relazione al bilancio pluriennale vigente 2011 – 2013, è autorizzata la spesa massima di euro 45.000.000,00 per l’erogazione di contributi di sostegno al pagamento del canone di locazione in favore di giovani che intendono conseguire l’autonomia abitativa e sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) sono cittadini italiani o di altro stato appartenente all’Unione europea oppure, se stranieri, sono in possesso dei requisiti previsti dall’ Sito esternoarticolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
b) sono residenti in Toscana da almeno due anni (95)

Parole così sostituite con l.r. 14 luglio 2012, n. 35, art. 5.

, presso il nucleo familiare di origine;
c) sono titolari di un reddito complessivo ai fini IRPEF non superiore ad euro 35.000,00 e appartengono a un nucleo familiare di origine titolare di un reddito non superiore ad euro 40.000,00, accertato secondo la normativa in materia di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), alla data di presentazione della domanda di contributo. I redditi sono riferiti all'anno precedente a quello di presentazione della domanda;
d) intendono sottoscrivere un regolare contratto di locazione a carattere non transitorio di immobile sito nel territorio della Toscana da destinare a prima abitazione;
e) non sono titolari di altri contributi o benefici pubblici erogati per la medesima finalità;
f) non sono titolari, per una quota superiore al 30 per cento, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobili a destinazione abitativa siti sul territorio nazionale.
2. Ai fini della concessione del contributo costituiscono criteri di priorità la presenza di uno o più figli e la situazione di monoparentalità. A parità di condizioni previste dal periodo precedente, costituisce titolo di preferenza la condizione di disabilità di cui alla Sito esternolegge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). (96)

Periodo aggiunto con l.r. 14 luglio 2012, n. 35, art. 5.

3. Il contributo è corrisposto per la durata di tre anni. La misura del contributo è fissata da un minimo di euro 1.800,00 annui ad un massimo di euro 4.200,00 annui, secondo la fascia di reddito complessivo ai fini IRPEF del richiedente e tenendo conto della presenza di figli.
4. Per ogni contratto di locazione è ammesso un unico contributo.
5. All’assegnazione dei contributi si accede a seguito di bandi pubblici regionali, anche articolati in più finestre annuali, sulla base di una graduatoria definita secondo i criteri specificati nel bando.
6. Il contributo è erogato a seguito della stipula del contratto di locazione ed è ripartito in quote semestrali anticipate.
7. Costituisce motivo di decadenza dal beneficio:
a) l’omessa produzione del contratto di locazione stipulato, nel termine di centottanta giorni dalla approvazione della graduatoria di assegnazione;
b) il mancato trasferimento della residenza anagrafica entro novanta giorni dalla stipula del contratto;
c) la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di presentazione della domanda, accertata dall’amministrazione in sede di controllo.
8. Costituisce causa di revoca del beneficio la risoluzione anticipata del contratto di locazione, secondo quanto disciplinato dal bando.
9. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore del presente capo I bis, definisce le modalità operative di accesso e di erogazione del contributo e detta indirizzi per la predisposizione del bando, in particolare per quanto concerne i requisiti specifici dei destinatari del contributo e l’ammontare del contributo da assegnare in rapporto alle fasce di reddito ed alla presenza di figli, ai sensi del comma 3.
10. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 9 stabilisce, inoltre, le modalità di restituzione dei contributi oggetto di revoca.
11. La copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1, è garantita dalle risorse stanziate nella UPB 213 “Sostegno alla locazione abitativa – spese correnti” del bilancio pluriennale vigente 2011 – 2013, annualità 2011.
Art. 118 quater
- Sostegno all’acquisto della prima casa tramite locazione con patto di futura vendita (56)

Articolo inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25, art. 21.

1. Nell’ambito degli interventi di edilizia residenziale pubblica agevolata, in relazione al bilancio pluriennale 2011 – 2013, annualità 2011, è autorizzata la spesa massima di euro 30.000.000,00 (64)

Nota soppressa.

per la concessione di contributi di sostegno al pagamento del prezzo di acquisto della prima casa dopo un periodo di locazione non superiore a cinque anni. Il contratto di locazione prevede un canone moderato non superiore a quello di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell’esenzione dall’obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea) e determina il prezzo della futura vendita nel caso in cui, al termine del periodo di locazione, il conduttore intenda procedere all’acquisto.
2. Possono accedere al contributo i giovani che intendono sottoscrivere un regolare contratto di locazione con patto di futura vendita di immobile sito nel territorio della Toscana, da destinare a prima abitazione e sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) sono cittadini italiani o di altro stato appartenente all’Unione europea oppure, se stranieri, sono in possesso dei requisiti previsti dall’ Sito esternoarticolo 40, comma 6 del d.lgs. 286/1998 ;
b) sono residenti in Toscana da almeno due anni (97)

Parole così sostituite con l.r. 14 luglio 2012, n. 35, art. 6.

consecutivi antecedenti alla data di presentazione della domanda di contributo, presso il nucleo familiare di origine;
c) sono titolari di un reddito complessivo ai fini IRPEF non superiore ad euro 35.000,00 e appartengono a un nucleo familiare di origine titolare di un reddito non superiore ad euro 40.000,00 accertato secondo la normativa in materia di ISEE, alla data di presentazione della domanda di contributo. I redditi sono riferiti all'anno precedente a quello di presentazione della domanda;
d) non sono titolari, in quota superiore al 30 per cento, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobili a destinazione abitativa siti sul territorio nazionale;
e) non sono beneficiari di altri contributi pubblici erogati per l'acquisto di un alloggio.
3. Gli immobili oggetto del contratto di locazione con patto di futura vendita sono messi a disposizione, a seguito di bando regionale, da soggetti privati in possesso dei requisiti per operare nel settore dell’edilizia residenziale pubblica, e devono avere le seguenti caratteristiche:
a) localizzazione nel territorio della Toscana;
b) classificazione catastale non ricompresa nelle categorie A/1, A/8, A/9;
c) superficie utile abitabile non superiore a novantacinque metri quadrati.
4. Il prezzo di futura vendita dell'immobile non deve essere superiore a quello medio rilevato, per la medesima fascia e zona, dall'Agenzia del territorio - Osservatorio del mercato immobiliare, in riferimento all'anno precedente a quello della stipulazione del contratto di locazione.
5. Ai fini della concessione del contributo costituiscono criteri di priorità la presenza di uno o più figli e la situazione di monoparentalità. A parità di condizioni previste dal periodo precedente, costituisce titolo di preferenza la condizione di disabilità di cui alla Sito esternolegge 104/1992 . (98)

Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35, art. 6.

6. Per ogni immobile è ammesso un unico contributo, così determinato:
a) in favore del giovane conduttore, a titolo di sostegno al pagamento di acconto sul prezzo della futura vendita, è assegnato un contributo non superiore ad euro 10.000,00;
b) in favore del locatore è assegnato un contributo non superiore al 25 per cento del prezzo della futura vendita da computarsi in riduzione del prezzo stesso; ai fini della determinazione del contributo si considerano eventuali contributi pubblici percepiti dal locatore per interventi di edilizia residenziale pubblica agevolata.
7. All'assegnazione dei contributi si procede a seguito di bando regionale, sulla base di una graduatoria definita secondo i criteri nel medesimo specificati.
8. Il contributo è erogato a seguito della stipula del contratto di locazione con patto di futura vendita. L’omessa produzione del contratto nel termine di centottanta giorni dall’approvazione della graduatoria di assegnazione determina l’esclusione dalla graduatoria.
9. Qualora alla scadenza del periodo di locazione di cinque anni il conduttore non intenda procedere alla sottoscrizione del contratto di acquisto, il contributo corrisposto al conduttore è revocato. Il contributo corrisposto al locatore è revocato in misura pari alla differenza tra l’importo già attribuito e l’importo che sarebbe stato corrisposto in caso di intervento destinato alla locazione a termine per cinque anni. Tale ultimo importo è determinato in misura non superiore all’ 8 per cento del prezzo di futura vendita originariamente stabilito.
10. Nel caso in cui l’alloggio sia concesso in locazione per ulteriori cinque anni ad un canone moderato, il contributo corrisposto al locatore è revocato in misura pari alla differenza tra l’importo già attribuito e l’importo che sarebbe stato corrisposto in caso di intervento destinato alla locazione a termine per dieci anni. Tale ultimo importo è determinato in misura non superiore al 15 per cento del prezzo di futura vendita originariamente stabilito.
11. Costituisce motivo di decadenza dal contributo:
a) il mancato trasferimento della residenza anagrafica entro novanta giorni dalla stipula del contratto;
b) la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di presentazione della domanda, accertata dall'amministrazione in sede di controllo.
12. Costituisce causa di revoca del contributo la risoluzione anticipata del contratto di locazione, secondo quanto disciplinato dal bando.
13. L'alienazione dell'immobile prima della scadenza del periodo di cinque anni dalla stipula del contratto di acquisto è soggetta alle disposizioni di cui all' Sito esternoarticolo 20 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica).
14. La Giunta regionale, con deliberazione, da adottarsi entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente capo I bis, detta indirizzi per la predisposizione del bando, in particolare per quanto concerne i requisiti specifici dei destinatari del contributo di cui al comma 6, i criteri per la determinazione dell'ammontare dello stesso, nonché le modalità di restituzione dei contributi oggetto di revoca.
15. Agli oneri di cui al comma 1, pari a complessivi euro 30.000.000,00, si fa fronte con le risorse stanziate nella UPB 331 "Sostegno alla costruzione, acquisto, ristrutturazione edilizia - Spese di investimento" del bilancio pluriennale vigente 2011 – 2013, annualità 2011.
Art. 118 quinquies
- Interventi speciali di recupero e incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica in aree ad alta criticità abitativa (57)

Articolo inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25, art. 22.

1. In relazione al bilancio pluriennale 2011 - 2013, annualità 2011, è autorizzata la spesa massima di euro 90.000.000,00 per il sostegno finanziario di interventi speciali di recupero ed incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica in aree ad alta criticità abitativa, finalizzati a potenziare l'offerta di abitazioni in locazione in favore delle fasce deboli della popolazione, nonché a superare situazioni critiche d’emergenza abitativa.
2. La Giunta regionale definisce con deliberazione, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente capo, le modalità generali per l‘elaborazione e presentazione degli interventi, con riguardo alle seguenti tipologie generali:
a) interventi finalizzati alla realizzazione di nuove abitazioni ed al recupero del patrimonio abitativo da destinare ad edilizia sociale;
b) interventi di carattere sperimentale che prevedano modalità innovative di messa a disposizione di alloggi e servizi in favore delle persone che non sono in grado di accedere all’offerta abitativa di libero mercato e che nel contempo favoriscano le relazioni umane e sociali migliorando la qualità della vita e dell’abitare;
c) interventi di riqualificazione e valorizzazione di insediamenti di edilizia residenziale pubblica degradati che prevedano la demolizione e ricostruzione degli stessi con incremento delle unità abitative.
3. Le proposte di intervento sono presentate alla Giunta regionale dagli enti locali a seguito di specifiche intese con la medesima.
4. Le proposte di intervento sono predisposte nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) coerenza con gli obiettivi e gli strumenti della programmazione regionale;
b) coerenza con gli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti;
c) disponibilità dei finanziamenti necessari per la realizzazione, fatto salvo il finanziamento regionale;
d) possesso, per le abitazioni, dei requisiti prescritti per l'ammissione ai contributi di edilizia sovvenzionata o agevolata;
e) riserva o priorità,er una quota massima del 25 per cento delle abitazioni,in favore di giovani che intendono conseguire l'autonomia abitativa dalla famiglia d'origine e sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 118 ter, comma 1, nonché dei requisiti per concorrere all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica stabiliti dalla legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96 (Disciplina per l'assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), nel caso di interventi di edilizia sovvenzionata.
5. Il sostegno finanziario regionale è concesso esclusivamente in conto capitale, in misura variabile in funzione della tipologia di intervento, della destinazione d'uso e delle diverse esigenze sociali. Per gli interventi di edilizia sovvenzionata il contributo è pari al costo totale dell'intervento, determinato in conformità alla normativa vigente e comprensivo di IVA.
6. Le proposte di intervento sono approvate con deliberazione della Giunta regionale, che, tenuto conto delle intese preventivamente intercorse, assegna il contributo regionale e definisce modalità e termini di attuazione.
7. Agli oneri di cui al comma 1, pari a complessivi euro 90.000.000,00 si fa fronte con le risorse stanziate nella UPB 331 "Sostegno alla costruzione, acquisto, ristrutturazione edilizia - Spese di investimento" del bilancio pluriennale vigente 2011/2013, annualità 2011.
CAPO II
- Disposizioni in materia di imprese registrate e certificate
Art. 119
- Conferma delle agevolazioni per le imprese registrate EMAS o certificate ISO14001
1. Le agevolazioni all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) previste dall'articolo 1, commi 1 e 2, della legge regionale 20 dicembre 2004, n. 71 (Legge finanziaria per l'anno 2005), come modificata dalla legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70 (Legge finanziaria per l'anno 2006), sono confermate per i periodi d'imposta 2011, 2012 e 2013.
Art. 120
- Conferma delle agevolazioni per le imprese certificate SA8000
1. L'agevolazione all'IRAP prevista dall'articolo 2, comma 1, della l.r. 71/2004 è confermata per i periodi d'imposta 2011, 2012 e 2013.
Art. 121
- Norma finanziaria
1. Gli effetti finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla presente sezione sono coperti con gli equilibri complessivi rappresentati dal bilancio annuale e dal bilancio pluriennale a legislazione vigente, così come previsto dall'articolo 13, comma 2, della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana).
CAPO III
- Disposizioni in materia di tariffe per beni e servizi riscosse dalla Regione, dalle aziende sanitarie e dalle agenzie e enti dipendenti
Art. 122
- Adeguamento al tasso di inflazione delle tariffe per beni e servizi riscosse dalla Regione, dalle aziende sanitarie e dalle agenzie e enti dipendenti (121)

Per l'interpretazione autentica di questo articolo, vedi l'articolo 6 della l.r. 27 novembre 2023, n. 42.

1. La Regione, le aziende sanitarie, le agenzie e gli enti dipendenti, nel determinare le tariffe per beni e servizi di propria competenza ne prevedono l’aggiornamento annuale sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge.
CAPO IV
- Disposizioni in materia di affidamenti di forniture e servizi
Art. 123
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 100 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), è inserito il seguente:
4 bis Gli ESTAV in qualità di centrale di committenza di cui all'
Sito esternoarticolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
(Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) su richiesta della Regione possono svolgere procedure di gara per l'affidamento di forniture e servizi di interesse della medesima. La Regione ed i soggetti di cui all'
articolo 2, comma 1, lettera a) della legge regionale 17 luglio 2007 n. 38
(Norme in
materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) possono acquisire forniture e servizi aderendo ai contratti stipulati dagli ESTAV quale centrale di committenza di cui all'
Sito esternoarticolo 33 del d. lgs. 163/2006
.
”. (19)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40.

Art. 124
- Inserimento dell’articolo 45 bis nella l.r. 38/2007
1. Dopo l’articolo 45 della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro), è inserito il seguente:
Art. 45 bis - Ricorso agli ESTAV quali centrali di committenza
1. La Regione può richiedere agli enti per i servizi tecnico amministrativi di area vasta (ESTAV) di cui alla
legge regionale 25 febbraio 2005 n. 40
(Disciplina del servizio sanitario regionale), lo svolgimento, quale centrale di committenza ai sensi dell'
Sito esternoarticolo 33 del d. lgs. 163/2006
, di procedure di gara per l'affidamento di forniture e servizi di proprio interesse.
2. La Regione ed i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), possono acquisire forniture e servizi aderendo ai contratti stipulati dagli ESTAV, quale centrale di committenza ai sensi dell'
Sito esternoarticolo 33 del d.lgs 163/2006
.
”. (20)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 13 luglio 2007, n. 38.

CAPO V
- Disposizioni in materia di finanza etica
Art. 125
- Sostegno della Regione ad iniziative di finanza etica
1. La Regione Toscana, nell’ambito degli obiettivi di finanza etica, agevola il ricorso al microcredito necessario a realizzare un’idea o un progetto imprenditoriale o professionale in assenza di adeguate risorse proprie.
2. Gli interventi di cui al comma 1, sono rivolti in modo prioritario ai giovani tra i venti e i trentacinque anni ed ai soggetti fino a cinquanta anni di età che hanno perso il lavoro, tenuto conto, nel caso di iniziative professionali, di criteri di merito e bisogno.
3. Il sostegno della Regione può realizzarsi con le seguenti modalità, non alternative tra loro:
a) costituzione di un fondo di garanzia o attribuzione di contributi a soggetti che erogano garanzia a favore dei beneficiari di microcredito di cui al comma 2, così da migliorare la bancabilità dei progetti presentati;
b) erogazione di contributi a favore di soggetti eroganti microcredito in Toscana, costituiti ai sensi dell’Sito esternoarticolo 111 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) come modificato dal Sito esternod.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 . Il contributo può consistere anche nell’assunzione di partecipazioni di minoranza nelle finanziarie ivi indicate, nel rispetto dei principi e con le procedure di cui alla l.r. 20/2008 .
4. La Giunta regionale, in attuazione degli obiettivi del programma regionale di sviluppo (PRS), può definire ulteriori forme di sostegno rivolte ad iniziative messe in atto dai soggetti di cui al comma 2 che siano particolarmente apprezzabili dal punto di vista etico.
5. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge il Consiglio regionale, nell’ambito del PRSE di cui alla l.r. 35/2000 , definisce i criteri di merito e bisogno di cui al comma 2, le caratteristiche delle garanzie di cui al comma 3, lettera a), nonché i requisiti e le condizioni previste dall’articolo 9 della l.r. 20/2008 per le partecipazioni di minoranza. La Giunta regionale approva le modalità attuative.
6. Per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti è autorizzata nell’anno 2011 la spesa di euro 500.000,00 a valere sugli stanziamenti dell’UPB 513 “Interventi per lo sviluppo economico e produttivo – Spese correnti” del bilancio di previsione 2011.”.
CAPO VI
- Ulteriori disposizioni
Art. 126
1. Il comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:
2. I contributi di cui al comma 1, possono essere attribuiti alle comunità di ambito che li assegnano ai soggetti gestori, ovvero direttamente a questi ultimi, per il finanziamento di investimenti pubblici, con effetti calmieranti sulle tariffe degli utenti dell'intero territorio regionale;
”. (21)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 maggio 1998, n. 25.

Art. 127
- Disposizioni transitorie in materia di assimilazione ai rifiuti urbani
1. Fino al subentro del gestore unico di cui alla legge regionale 22 novembre 2007 , n. 61 (Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati” e norme per la gestione dei rifiuti), continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani contenute nei regolamenti comunali di cui all’Sito esternoarticolo 198 comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 128
1. Dopo l’articolo 27 ter della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal Sito esternoD.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ), è inserito il seguente:
Art. 27 quater - Disposizioni particolari in materia di tramvie e funivie
1. Nell’esercizio delle funzioni amministrative concernenti la realizzazione di tramvie e funicolari
destinate al servizio di trasporto pubblico, i comuni procedono all’approvazione dei progetti definitivi delle opere, previa acquisizione del parere della Regione e della provincia, finalizzato alla verifica di coerenza dei progetti stessi rispetto agli atti della relativa programmazione.
2. Il parere regionale di cui al comma 1, è vincolante in presenza di contributi regionali, anche a seguito di trasferimenti da programmi comunitari o nazionali, per la realizzazione o gestione delle opere.
”. (22)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 1 dicembre 1998, n. 88.

Art. 129
- Modifiche alla tabella allegato A ai sensi dell’articolo 105 quinquies della l.r. 1/2005
1. Nella legenda della tabella - allegato A ai sensi dell’articolo 105 quinquies della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) la Tipologia A è sostituita dalla seguente:
Tipologia A - Nuove costruzioni. Sono previsti due contributi unitari differenziati e si applicano rispettivamente fino al raggiungimento dei 5000 metri cubi e per i volumi eccedenti i 5000 metri cubi. E’ previsto un importo minimo di contributo per la prima istruttoria della pratica e un contributo massimo pari a duecento volte il contributo minimo.
”.
2. Nella legenda della tabella - allegato A ai sensi dell’articolo 105 quinquies della l.r. 1/2005 la Tipologia G è sostituita dalla seguente:
Tipologia G – Ponti, viadotti, gallerie, opere d’arte stradali, di lunghezza/luce complessiva (anche con più campate). Il contributo massimo è fissato in cento volte il contributo per metro lineare.
”. (23)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 3 gennaio 2005, n. 1.

Art. 129 bis
1. Per il proseguimento delle azioni regionali a sostegno dello sviluppo del sistema aeroportuale toscano in attuazione degli strumenti di pianificazione e programmazione regionale sono previsti interventi integrati per il periodo 2011 – 2013.
2. In relazione al bilancio pluriennale vigente 2011 – 2013 è autorizzata per l’anno 2011 la spesa di euro 1.200.000,00, da destinare ad aiuti per l´avviamento di iniziative di sviluppo di collegamenti aerei, nel rispetto degli orientamenti comunitari di settore.
3. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 2 provvede, previa definizione dei criteri, la Giunta regionale.
4. Agli oneri di cui al comma 2, pari ad euro 1.200.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della UPB 312 “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese correnti” del bilancio pluriennale vigente 2011 – 2013, annualità 2011.
Art. 130
- Disposizioni finanziarie inerenti la partecipazione ad Alatoscana S.p.A.
1. Al fine di assicurare la continuità della gestione dell'aeroporto di interesse nazionale e regionale di Marina di Campo nell'Elba, la partecipazione alla cui società di gestione Alatoscana S.p.A. è ritenuta strategica ai fini del sistema aeroportuale toscano, è autorizzata la sottoscrizione di un aumento di capitale sociale fino alla concorrenza di euro 350.000,00, previa valutazione da parte della Giunta regionale del relativo piano industriale.
2. All'onere di spesa di cui al comma 1, si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB. 311 “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese di investimento” del bilancio di previsione 2011.
Art. 130 bis
- Interventi per assicurare la funzionalità del porto di Livorno (71)

Articolo inserito con l.r. 21 settembre 2011, n. 44, art. 7.

1. In coerenza con gli strumenti regionali di programmazione e pianificazione ed al fine di assicurare la funzionalità del porto di Livorno, la Regione concorre finanziariamente, insieme all’Autorità portuale di Livorno, alla realizzazione degli interventi di escavo del porto medesimo.
2. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione le modalità per l’assegnazione, l’erogazione e la rendicontazione del contributo di cui al comma 1.
3. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1 è autorizzata una spesa fino ad un massimo di euro 4.500.000,00, cui si fa fronte, rispettivamente nell’anno 2013 per euro 3.000.000,00 e nell’anno 2014 per euro 1.500.000,00, con gli stanziamenti della UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete infrastrutturale di trasporto – spese di investimento" del bilancio di previsione 2013 e del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2013 - 2015, annualità 2014. (105)

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77, art. 37.

Art. 131
- Sostituzione dell’articolo 9 della l.r. 73/2008
1. L'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali), è sostituito dal seguente:
Art. 9 - Interventi finanziari a favore del sistema professionale. Istituzione di fondo regionale di rotazione per le professioni
1. È costituito un fondo regionale di rotazione per la concessione di agevolazioni finanziarie per i giovani professionisti e per interventi innovativi proposti da ordini o collegi ed associazioni professionali, anche di secondo grado.
2. In particolare, il fondo di cui al comma 1, provvede alla concessione di garanzia per:
a) prestiti d'onore per gli esercenti la pratica od il tirocinio professionale e per gli appartenenti alle associazioni di professionisti prestatori d'opera intellettuali, di età non superiore ai trenta anni. Il prestito è erogato per le spese di acquisizione di strumenti informatici;
b) prestiti ai giovani con età inferiore a quaranta anni, finalizzati al supporto alle spese di impianto
dei nuovi studi professionali, mediante:
1. progetti di avvio e sviluppo di studi professionali, con priorità per quelli organizzati, nelle forme previste dalla legge, in modo associato od intersettoriale tra giovani professionisti;
2. programmi per l'acquisizione di beni strumentali innovativi e tecnologie per l'attività professionale, in coerenza con le iniziative regionali di sviluppo e standardizzazione delle
tecnologie dell'informazione e della conoscenza;
3. progetti finalizzati a garantire la sicurezza dei locali in cui si svolge l'attività professionale.
3. Il fondo provvede altresì al finanziamento di progetti innovativi proposti da ordini, collegi od associazioni professionali, anche di secondo grado, realizzati secondo modelli uniformi e metodologie comuni definite dal soggetto di cui all'articolo 8. I progetti possono avere ad oggetto la migliore strutturazione od organizzazione di ordini, collegi od associazioni, per il cofinanziamento di quote di progetti europei o azioni od attività che innovino i servizi professionali verso gli utenti.
4. Il cinquanta per cento dell'ammontare del fondo è riservato ai prestiti di cui al comma 2, lettere a) e b), ed il restante 50 per cento agli interventi di cui al comma 3.
5. Gli strumenti attuativi del piano di indirizzo generale integrato di cui all’
articolo 31 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32
(Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), definiscono il supporto regionale alle iniziative di formazione e aggiornamento per i professionisti.
6. La Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale….. dicembre 2010, n.….. (Legge finanziaria per l’anno 2011) realizza gli adeguamenti alle modalità di funzionamento del Fondo nel rispetto della normativa europea sui limiti degli aiuti di importanza
minore “de minimis”.
”. (24)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 30 dicembre 2008, n. 73.

Art. 132
- Contributo straordinario di solidarietà
1. E’ assegnato un contributo straordinario una tantum pari ad euro 20.000,00, a titolo di manifestazione di solidarietà da parte della Regione Toscana, a ciascuna delle famiglie dei due militari residenti in Toscana e deceduti in missione militare all’estero rispettivamente il giorno 17 settembre 2010 ed il giorno 9 ottobre 2010.
1 bis. E’ assegnato un contributo straordinario una tantum pari ad euro 20.000,00, a titolo di manifestazione di solidarietà da parte della Regione Toscana, a ciascuna delle famiglie dei tre militari residenti in Toscana e deceduti in missione militare all’estero il giorno 17 settembre 2009. (61)

Comma inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25, art. 26.

2. Possono presentare domanda il coniuge ed i figli ed, in mancanza di questi, gli ascendenti fino al primo grado ed, in mancanza di questi, i fratelli e le sorelle.
3. Ai fini della presente disposizione, è equiparato al coniuge, in assenza di questo, il convivente in rapporto di coppia non sancito da matrimonio, come individuato da dichiarazione resa ai sensi dell’Sito esternoarticolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
4. All’onere di spesa di cui al comma 1, pari a complessivi euro 40.000,00, si fa fronte mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 1111 “Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata” del bilancio di previsione 2011.
4 bis. All’onere di spesa di cui al comma 1 bis, pari a complessivi euro 60.000,00, si fa fronte mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 1111 “Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata” del bilancio di previsione 2011. (61)

Comma inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25, art. 26.

Art. 133
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente), dopo le parole: “
nel computo di detta superficie sono comprese
” sono aggiunte le seguenti: “
le scale e i vani ascensore condominali
”.
2. Nel primo periodo della lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 le parole “
dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici
”sono sostituite dalle seguenti: “
dai regolamenti urbanistici o dai regolamenti edilizi comunali
”. (25)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 8 maggio 2009, n. 24.

Art. 134
- Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 24/2009
1. L’articolo 3 della l.r. 24/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 3 - Interventi straordinari di ampliamento
1. Nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo e nell’articolo 5, sono consentiti interventi edilizi di ampliamento di ciascuna unità immobiliare fino al massimo del 20 per cento della superficie utile lorda già esistente alla data del 31 marzo 2009 e legittimata da titoli abilitativi, comunque fino ad un massimo complessivo per l’intero edificio di settanta metri quadrati di superficie utile lorda; detti interventi possono essere realizzati solo su edifici abitativi aventi alla data del 31 marzo 2009 le seguenti caratteristiche:
a) edificio unifamiliare esteso da terra a tetto;
b) edificio bifamiliare o comunque di superficie utile lorda non superiore a trecentocinquanta metri quadrati.
2. Con gli interventi di cui al comma 1, non può essere modificata la destinazione d’uso degli edifici interessati. I frazionamenti sono consentiti ove previsti dagli strumenti o dai regolamenti urbanistici.
3. Gli interventi di cui al comma 1, possono essere realizzati su edifici abitativi per i quali gli strumenti della pianificazione territoriale, gli atti di governo del territorio o gli strumenti urbanistici generali dei comuni consentono gli interventi di cui all’articolo 78, comma 1, lettere f), g), h) o la ristrutturazione edilizia di cui all’art. 79, comma 2, lettera d), punto 3),
della l.r. 1/2005
; detti interventi sono realizzati nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati ed in presenza di tutte le seguenti condizioni:
a) gli edifici siano situati all’interno di centri abitati oppure, ove collocati fuori dai centri abitati, siano comunque dotati di approvvigionamento idropotabile e siano dotati, anche attraverso la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, di idonei sistemi di smaltimento delle acque reflue, secondo quanto previsto dalla vigente normativa;
b) gli edifici siano collocati in aree esterne agli ambiti dichiarati a pericolosità idraulica molto elevata e a pericolosità geomorfologica elevata o molto elevata dai piani di bacino di cui alla
Sito esternolegge 18 maggio 1989, n. 183
(Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) o dalle indagini geologiche allegate agli strumenti della pianificazione territoriale, agli atti di governo del territorio o agli strumenti urbanistici generali dei comuni.
4. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di efficienza energetica, gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati con l’utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che garantiscano, con riferimento alla climatizzazione, la classe “A” sulla parte di edificio oggetto di ampliamento, ai sensi
Sito esternodel Sito esternodecreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192
(Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia) e successive modificazioni ed integrazioni.
5. L’utilizzo delle tecniche costruttive di cui al comma 4, relative all’ampliamento, ed il rispetto degli indici di prestazione energetica di cui al medesimo comma 4, sono certificati dal direttore dei lavori o altro professionista abilitato con la comunicazione di ultimazione dei lavori di cui all’
articolo 86, comma 1, della l.r. 1/2005
; in mancanza di detti requisiti, non può essere certificata l’abitabilità o l’agibilità dell’ampliamento realizzato.
”. (25)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 8 maggio 2009, n. 24.

Art. 135
1. Al comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 24/2009 , le parole “
al 25 per cento
” “sono sostituite dalle seguenti: “
al 35 per cento
”.
2. Il comma 4 dell’articolo 4 della l.r. 24/2009 è sostituito dal seguente:
4. Con gli interventi di cui al comma 1 non può essere modificata la destinazione d’uso abitativa degli edifici interessati. Il mutamento di destinazioni d’uso diverse da quella abitativa di cui al comma 3 è consentito se previste dagli strumenti o dai regolamenti urbanistici comunali. Il numero
delle unità immobiliari originariamente esistenti può essere aumentato purchè le unità immobiliari aggiuntive abbiano una superficie utile lorda non inferiore a cinquanta metri quadri.
”.
3. Il comma 5 dell’articolo 4 della l.r. 24/2009 è sostituito dal seguente:
5. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti su edifici abitativi per i quali gli strumenti della pianificazione territoriale, gli atti di governo del territorio o gli strumenti urbanistici generali dei comuni consentono gli interventi di sostituzione edilizia di cui all’
articolo 78, comma 1, lettera h) della l.r. 1/2005
, o gli interventi di cui al medesimo comma 1, lettera f); detti interventi sono realizzati nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati consentite dai regolamenti urbanistici o dai regolamenti edilizi comunali ed in presenza delle seguenti due condizioni:
a) gli edifici abitativi siano situati all'interno dei centri abitati;
b) gli edifici siano collocati in aree esterne agli ambiti dichiarati a pericolosità idraulica molto elevata e a pericolosità geomorfologica elevata o molto elevata dai piani di bacino di cui alla
l.r. 183/1989
o dalle indagini geologiche allegate agli strumenti della pianificazione territoriale, agli atti di governo del territorio o agli strumenti urbanistici generali dei comuni.
”.
4. Il comma 7 dell’articolo 4 della l.r. 24/2009 è sostituito dal seguente:
7. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati con l’utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l’impiego di impianti alimentati da fonti rinnovabili:
a) consentano, con riferimento alla climatizzazione, il conseguimento della classe “A” per l’edificio e prestazioni di tipo “B” per gli impianti, ai sensi
Sito esternodel Sito esternodecreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192
(Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia) e successive modificazioni ed integrazioni;
b) perseguano gli obiettivi di qualità energetico-ambientali indicati nelle linee guida emanate ai sensi dell’
articolo 145 della l.r. 1/2005
, con particolare riferimento ai seguenti aspetti: :
1) qualità ambientale esterna;
2) risparmio delle risorse;
Art. 136
1. Il comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 24/2009 è sostituito dal seguente:
3. Le altezze utili interne degli interventi non possono essere superiori a tre metri, salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie. Per gli interventi di cui all’articolo 3, è consentito l’ampliamento con altezze superiori ai tre metri ove già esistenti nell’edificio oggetto di ampliamento. Per gli interventi di cui all’articolo 4, è consentita la ricostruzione dei locali con altezze superiori a tre metri, ove già esistenti nell’edificio oggetto di demolizione.
”.
2. Il comma 5 dell’articolo 5 della l.r. 24/2009 è sostituito dal seguente:
5. Gli ampliamenti realizzabili in applicazione degli articoli 3 e 4 non si cumulano con gli ampliamenti consentiti dagli strumenti urbanistici generali o dagli atti di governo del territorio comunali sui medesimi edifici. Possono invece essere cumulati gli incentivi relativi al contenimento dei consumi energetici eventualmente previsti dagli strumenti urbanistici generali o dagli atti di
governo del territorio.
”.
3. Il comma 6 dell’articolo 5 della l.r. 24/2009 è sostituito dal seguente:
6. Le unità immobiliari interessate dagli interventi di cui all’articolo 3 o gli edifici interessati dagli interventi di cui all’articolo 4 devono risultare accatastati presso le competenti agenzie del territorio o essere oggetto di idonee dichiarazioni alle suddette agenzie per l’accatastamento, ai sensi del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572 (Testo unico delle leggi sul nuovo catasto ) o ai sensi del
regio decreto-legge 13 aprile 1939 n. 652 (Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano), convertito, con modificazioni, con
Sito esternolegge 11 agosto 1939 n. 1249
.
”. (25)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 8 maggio 2009, n. 24.

Art. 137
1. Il comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 24/2009 è sostituito dal seguente:
2. La denuncia di inizio attività di cui al comma 1, può essere presentata non oltre il termine del 31 dicembre 2011.
”. (25)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 8 maggio 2009, n. 24.

Art. 137 bis
Abrogato.
Art. 138
- Concessione di bene immobile in favore della Scuola Normale Superiore di Pisa(31)

Articolo così sostituito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 30.

1. L’edificio appartenente al demanio regionale denominato Palazzo della Canonica e sito in Pisa, piazza de’ Cavalieri, è assegnato in regime di concessione alla Scuola Normale Superiore di Pisa per essere destinato a sede di parte della raccolta libraria, di notevole interesse culturale, conservata e resa fruibile dalla scuola stessa.
2. Il bene di cui al comma 1, è concesso dietro corresponsione di un canone ricognitorio, per un periodo in ogni caso non superiore ad anni cinquanta, in relazione al valore degli interventi necessari ad assicurare la conservazione e la fruibilità della raccolta libraria interamente assunti a carico del concessionario .
Art. 138 bis
- Mondiali di ciclismo 2013 e iniziative di accompagnamento(72)

Articolo inserito con l.r. 21 settembre 2011, n. 44, art. 8.

1. La Regione Toscana, in vista dello svolgimento dei mondiali di ciclismo a Firenze nell'anno 2013, promuove iniziative di accompagnamento nonché propedeutiche all'evento.
2. La Regione definisce, nelle sedi di coordinamento già istituite per l'organizzazione dei mondiali del 2013, e in raccordo con gli altri soggetti coinvolti, i contenuti delle iniziative e il relativo calendario.
3. Sulla base delle determinazioni di cui al comma 2, la Giunta regionale approva il quadro degli interventi e delle iniziative alle quali concorre attraverso la concessione di propri contributi. La Giunta regionale definisce contestualmente i criteri di concessione dei contributi agli enti locali ed agli altri soggetti realizzatori eventualmente individuati.
4. La Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione sull’andamento dell’evento e sugli interventi attuati.
5. Per l’attuazione di quanto previsto ai commi precedenti è autorizzata la spesa di euro 250.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 131 “Attività di carattere istituzionale – Spese correnti” del bilancio di previsione 2011.
Art. 138 bis 1
- Mondiali di ciclismo 2013. Interventi in materia di viabilità (75)

Articolo inserito con l.r. 28 novembre 2011, n. 61, art. 1.

1. La Regione Toscana, in vista dello svolgimento dei campionati mondiali di ciclismo del 2013, concorre al finanziamento degli interventi in materia di viabilità e infrastrutture interessate dalla manifestazione.
2. La Giunta regionale delibera le modalità per l’assegnazione, l’erogazione e la rendicontazione del contributo di cui al comma 1. Degli esiti di tale contributo la Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale con la relazione di cui all’articolo 138 bis, comma 4.
3. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1, è autorizzata una spesa fino ad un massimo di euro 5.000.000,00 per l’anno 2011, euro 10.000.000,00 per l’anno 2012 ed euro 5.000.000,00 per l’anno 2013, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 311 “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese di investimento” del bilancio di previsione anno 2011 e del bilancio pluriennale vigente, annualità 2012 e 2013.
Art. 138 ter
- Contributo regionale per interventi straordinari a favore dei territori montani (73)

Articolo inserito con l.r. 21 settembre 2011, n. 44, art. 9.

1. Al fine del sostegno allo sviluppo delle politiche per la montagna, è istituito un contributo regionale per la realizzazione di interventi straordinari coerenti con il programma regionale di sviluppo (PRS) e con il documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF), a favore delle unioni di comuni di cui all'articolo 87, comma 4, lettere a) e b) della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) e dei comuni classificati montani di cui all’allegato B della medesima l.r. 68/2011 . (99)

Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35, art. 7.

2. Gli enti locali utilizzano le risorse per gli interventi straordinari per spese di investimento per la realizzazione degli stessi localizzati esclusivamente in zona classificata montana.
3. La Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, previa determinazione dei criteri concessori, alla determinazione delle modalità di attribuzione, erogazione e rendicontazione del contributo regionale.
4. L’erogazione del contributo regionale di cui al presente articolo esclude, per la quota concessa, l’ente beneficiario dalla ripartizione delle risorse finanziarie in carico al fondo regionale per la montagna.
5. Per l’anno 2011, il contributo regionale è destinato specificatamente ad azioni di miglioramento della viabilità e della condizioni di accesso agli impianti turistici e dell'edilizia scolastica (76)

Parole inserite con l.r. 28 novembre 2011, n. 61, art. 2.

nella Montagna Pistoiese.
5 bis. Per l’anno 2012 il contributo regionale è destinato specificatamente ad azioni utili a favorire il rilancio del sistema neve toscano nelle zone dell’Amiata, Garfagnana, Lunigiana e Montagna Pistoiese, anche al fine di salvaguardare le condizioni di sicurezza delle piste e degli impianti e il potenziamento dell’attività sciistica. (100)

Comma inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35, art. 7.

6. Per gli anni successivi, le priorità territoriali relative agli interventi straordinari nelle aree montane saranno definite attraverso la legge finanziaria (101)

Parole così sostituite con l.r. 14 luglio 2012, n. 35, art. 7.

sulla base di contingenti e attestate situazioni di svantaggio socio-economico.
7. Il contributo regionale per la realizzazione degli interventi straordinari di cui al comma 1 è finanziato per il 2011, senza oneri aggiuntivi, per l'importo di euro 580.000,00 (77)

Parola così sostituita con l.r. 28 novembre 2011, n. 61, art. 2.

euro a valere sull'UPB 516 “Sviluppo locale – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2011.
7 bis. Il contributo regionale per la realizzazione degli interventi straordinari di cui al comma 5 bis è finanziato per l'anno 2012, senza oneri aggiuntivi, per l’importo di euro 1.000.000,00 a valere sull’UPB 516 "Sviluppo locale – Spese di investimento" del bilancio di previsione 2012. (102)

Comma inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35, art. 7.

8. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Art. 138 quater
- Interventi per la reindustrializzazione (74)

Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2011, n.47, art. 1.

1. La Regione Toscana, nell’ambito delle proprie politiche di rilancio dell’economia e degli strumenti di programmazione, promuove azioni per la reindustrializzazione di aree che, in atti nazionali o negli stessi strumenti di programmazione regionale, sono riconosciute in situazione di grave crisi, tale da prospettare rilevanti problemi occupazionali e sociali, con possibili ricadute sulla realizzazione degli obiettivi generali della programmazione regionale.
2. Ai fini del comma 1, la Regione Toscana, tramite la propria struttura operativa, realizza interventi per la riconversione delle aree di cui al comma 1, e per l'insediamento di nuove imprese, anche tramite l'acquisizione delle aree stesse. (88)

Comma così sostituito con l.r. 30 giugno 2012, n. 33, art. 3.

2 bis. Per l’attuazione di quanto previsto dal comma 2, è autorizzata la spesa di euro 5.000.000,00 per l’anno 2013, cui si fa fronte con gli stanziamenti della unità previsionale di base (UPB) 514 "Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo – Spese di investimento" del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2012 – 2014, annualità 2013. (103)

Comma inserito con l.r. 14 settembre 2012, n. 49, art. 2.

2 ter. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio. (103)

Comma inserito con l.r. 14 settembre 2012, n. 49, art. 2.

2 quater. Qualora per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2 si renda necessario procedere all'acquisizione delle aree riconosciute in situazione di grave crisi e alla successiva vendita, i relativi proventi sono finalizzati alla riduzione dell’indebitamento per pari importo. (103)

Comma inserito con l.r. 14 settembre 2012, n. 49, art. 2.

CAPO VII
- Disposizioni finali
Art. 139
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana e le sue disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 16 marzo 1994, n. 24 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 29 luglio 1996, n. 59 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 11 agosto 1997, n. 65 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 19 novembre 1999, n. 60 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 28 gennaio 2000, n. 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 22 giugno 2009, n. 30 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 17 luglio 2009, n. 39 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 28 gennaio 2000, n. 6 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 31 luglio 1998, n. 42 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 gennaio 2006, n. 1 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 21 marzo 2000, n. 39 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 3 gennaio 2005, n. 7 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 giugno 2008, n. 37 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 41 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 luglio 2002, n. 32 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 13 luglio 2007, n. 38 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 maggio 1998, n. 25 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 1 dicembre 1998, n. 88 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 30 dicembre 2008, n. 73 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 8 maggio 2009, n. 24 .

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Comma inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 25.

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Sezione introdotta con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 26.

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Articolo inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 27.

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Numeri inseriti con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 28.

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Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 29.

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Articolo così sostituito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 30.

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La Corte Costituzionale con Sito esternosentenza n. 182 del 10 giugno 2011 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 2, lettera b), della legge della Regione Toscana 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011) e dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Toscana n. 65 del 2010.

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Nota soppressa.

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Comma aggiunto con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 2.

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Periodo aggiunto con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 3.

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Sezione inserita con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 5.

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 27 luglio 1995, n. 83 .

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Articolo inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 9.

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Rubrica così sostituita con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 11.

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Periodo aggiunto con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 11.

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Parola così sostituita con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 11.

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Comma inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 11.

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Lettera così sostituita con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 12.

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Parole così sostituite con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 12.

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Comma così sostituito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 13.

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Comma aggiunto con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 13.

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Comma prima sostituito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 14, ed ora così sostituito con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68 , art. 3 .

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Capo inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 18.

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Articolo inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 19.

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Articolo inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 20.

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Articolo inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 21.

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Articolo inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 22.

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Comma così sostituito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 23.

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Parole così sostituite con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 24.

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Articolo inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 25.

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Comma inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 26.

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Articolo prima inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 27 ed ora abrogato con l.r. 27 dicembre 2011 , n. 66 , art. 140.

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Allegato prima sostituito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 17, poi così sostituito con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 4, ed ora così sostituito con l.r. 28 novembre 2011, n. 61 , art. 3.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 3. Poi comma parzialmente modificato con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 5.

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Comma inserito con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 5.

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Parole soppresse con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 5.

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Comma aggiunto con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 5.

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Comma inserito con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 8.

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Articolo inserito con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2011, n.47 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 28 novembre 2011, n. 61 , art. 1.

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Parole inserite con l.r. 28 novembre 2011, n. 61 , art. 2.

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Parola così sostituita con l.r. 28 novembre 2011, n. 61 , art. 2.

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Note soppresse.

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Articolo prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 art. 6; poi abrogato con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 87 .

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Note soppresse.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 8.

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Parole soppresse con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 9.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 10.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 23.

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Comma così sostituito con l.r. 30 giugno 2012, n. 33 , art. 3.

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Comma abrogato con l.r. 30 giugno 2012, n. 33 , art. 4.

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Parole soppresse con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 2.

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Comma inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 2.

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Comma inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 5.

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Periodo aggiunto con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 6.

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Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 6.

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Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 7.

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Comma inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 7.

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Comma inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 7.

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Comma inserito con l.r. 14 settembre 2012, n. 49 , art. 2.

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Comma inserito con l.r. 26 novembre 2012, n. 64 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 37.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 37.

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Parola così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 58.

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La Corte costituzionale ha dichiarato, con Sito esternosentenza n. 2 del 13 gennaio 2014 , l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, della l.r. 24 novembre 2012, n. 64 .

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Parole così sostituite con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 14.

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Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

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Parole inserite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 11.

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Articolo abrogato con l.r. 20 dicembre 2016, n. 86 , art. 160.

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Nota soppressa.

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Per l'interpretazione autentica di questo articolo, vedi l'articolo 6 della l.r. 27 novembre 2023, n. 42 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.