Menù di navigazione

Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65

Legge finanziaria per l’anno 2011.

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 31 dicembre 2010

SEZIONE VI
- Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale)
Art. 48
1. Il comma 6 dell’articolo 71 decies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale), è sostituito dal seguente:
6. L’indennità annua lorda spettante ai componenti del collegio sindacale è fissata in misura pari al 10 per cento degli emolumenti spettanti al direttore della società della salute. Al presidente del collegio sindacale compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell’indennità fissata per gli altri componenti.
”. (7)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40.

Art. 49
1. L’articolo 82 quater della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale), è sostituito dal seguente:
Art. 82 quater - Organi
1. Sono organi dell'ARS:
a) il Comitato di indirizzo e controllo;
b) il Direttore;
Art. 50
1. Nella rubrica e al comma 1 dell’articolo 82 quinquies della l.r. 40/2005 le parole “
consiglio di
amministrazione
” sono sostituite dalle seguenti: “
Comitato di indirizzo e controllo
”.
2. La durata in carica del Comitato di indirizzo e controllo coincide con quella della legislatura
regionale.
”.
3. Il Comitato di indirizzo e controllo è convocato dal Presidente e si riunisce almeno mensilmente. La convocazione avviene anche su richiesta di tre membri.
”.
4. Al comma 4 dell’articolo 82 quinquies della l.r. 40/2005 la parola “
consiglieri
” è sostituita dalla seguente: “
membri
”.
5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
”. (7)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40.

Art. 51
1. L’articolo 82 sexies della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
Art. 82 sexies - Competenze del Comitato di indirizzo e controllo. Gettone di presenza
1. Il Comitato di indirizzo e controllo esercita le funzioni di indirizzo dell'attività dell'ARS e in particolare:
a) approva, su proposta del Direttore, il programma annuale e pluriennale di attività;
b) approva la relazione annuale dell'attività dell'ARS;
c) valuta, anche sulla base della relazione annuale del Direttore, lo stato di attuazione del programma di attività e propone allo stesso indirizzi operativi utili a garantire il miglior raggiungimento degli obiettivi.
2. Il Comitato di indirizzo e controllo elegge al suo interno il vicepresidente, che sostituisce il
presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.
3. Il Presidente del Comitato di indirizzo e controllo:
a) convoca e presiede le sedute del Comitato e ne stabilisce l'ordine del giorno;
b) presenta annualmente alla Giunta regionale, che la trasmette al Consiglio, la relazione sull'attività svolta dall'ARS, di cui al comma 1, lettera b).
4. Al Presidente e agli altri componenti del Comitato di indirizzo e controllo è corrisposto, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del comitato stesso, un gettone di presenza di euro 30,00.
5. Ai soggetti di cui al comma 4, residenti in un comune distante almeno dieci chilometri da quello in cui ha sede l’ente, è dovuto il rimborso delle spese per la partecipazione alle sedute dell’organismo, nella misura stabilita per i dirigenti regionali. Il rimborso non compete nel caso in cui tali soggetti debbano comunque recarsi nel comune in cui ha sede l’ente per il compimento di doveri inerenti la propria attività lavorativa.
”. (7)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40.

Art. 52
Art. 53
1. Al comma 1 dell’articolo 82 octies della l.r. 40/2005 sono soppresse le seguenti parole: “
effettivi e da due supplenti
”.
2. Al comma 3 dell’articolo 82 octies della l.r. 40/2005 sono soppresse le seguenti parole: “
e i suoi componenti possono essere riconfermati una sola volta
”.
5. Al Presidente e ai membri del Collegio dei revisori è corrisposta un’indennità annua pari rispettivamente al 3 per cento e al 2 per cento dell’indennità spettante al Presidente della Giunta regionale.
(7)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40.

Art. 54
1. L’articolo 82 novies della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
Art. 82 novies - Funzioni e competenze del Direttore
1. Il Direttore rappresenta legalmente l’ARS.
2. Il Direttore sovrintende all'attuazione dei programmi, ne assicura la gestione, esercita la direzione amministrativa e finanziaria dell’ARS. In particolare, il Direttore:
a) adotta il regolamento di cui all'articolo 82 terdecies;
b) propone al Comitato di indirizzo e controllo, di concerto con i responsabili degli osservatori di cui all'articolo 82 duodecies, i programmi di attività dell'ARS;
c) adotta il bilancio preventivo economico annuale e pluriennale e il bilancio di esercizio;
d) predispone il programma annuale e pluriennale di attività;
e) nomina i coordinatori degli osservatori di cui all'articolo 82 duodecies;
f) dirige la struttura tecnico-amministrativa di cui all'articolo 82 duodecies, comma 5;
g) elabora la relazione annuale sull'attività svolta dall'ARS.
”. (7)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40.

Art. 55
1. Il Direttore è nominato dal Presidente della Giunta regionale fra soggetti in possesso dei requisiti richiesti dalla
legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1
(Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) per il conferimento dell'incarico di dirigente regionale previo parere vincolante della commissione consiliare competente che si esprime entro venti giorni dal ricevimento della proposta di nomina. Decorso inutilmente tale termine il Presidente procede alla nomina .
”.
“3.Il trattamento economico del Direttore, onnicomprensivo, è determinato dalla Giunta regionale con riferimento agli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti.”. (7)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40.

Art. 56
1. Al comma 2 dell’articolo 82 duodecies della l.r. 40/2005 le parole “
consiglio di amministrazione
” sono sostituite dalle seguenti: “
Comitato di indirizzo e controllo
”.
2. Ai commi 3 e 4 dell’articolo 82 duodecies della l.r. 40/2005 le parole “
consiglio di amministrazione su proposta del direttore
” sono sostituite dalle seguenti: “
Direttore
”. (7)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40.

Art. 57
1. L’articolo 82 terdecies della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
Art. 82 terdecies - Regolamento generale di organizzazione
1. L’organizzazione e il funzionamento dell’ARS sono disciplinati da apposito regolamento generale adottato dal Direttore.
2. Il regolamento è approvato dalla Giunta regionale, acquisito il parere del Consiglio regionale, entro novanta giorni dal ricevimento, nel rispetto della normativa generale sull’ordinamento degli uffici e del personale.
”. (7)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40.

Art. 58
1. Gli articoli 82 quaterdecies e 82 quindecies della l.r. 40/2005 sono abrogati.
Art. 59
1. Il comma 1 dell’articolo 82 sexies decies della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
1. In materia di organizzazione e di personale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della
legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1
(Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).
”. (7)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40.

Art. 60
1. L’articolo 82 septies decies della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
Art. 82 septies decies - Bilancio
1. Il bilancio preventivo economico annuale e il bilancio pluriennale sono adottati dal direttore dell’ARS entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento e trasmessi alla Giunta regionale, che li approva entro il 31 dicembre successivo, acquisito il parere del Consiglio regionale.
2. Ai fini del comma 1, ai bilanci trasmessi alla Giunta regionale sono allegati i programmi annuale e pluriennale di attività.
3. Il bilancio di esercizio è adottato dal direttore dell’ARS entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento. Il bilancio è trasmesso alla Giunta regionale che effettua l’istruttoria e lo propone al Consiglio regionale, che lo approva entro sessanta giorni dal ricevimento.
”. (7)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40.

Art. 61
- Abrogazione dell’articolo 82 vicies della l.r. 40/2005
1. L’articolo 82 vicies della l.r. 40/2005 è abrogato.
Art. 62
- Decorrenza dell’efficacia
1. Gli organi dell’ARS in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continuano nelle funzioni ad essi demandate sino alla scadenza del Presidente, ferma restando la disposizione dell’articolo 69.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 16 marzo 1994, n. 24 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 29 luglio 1996, n. 59 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 11 agosto 1997, n. 65 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 19 novembre 1999, n. 60 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 28 gennaio 2000, n. 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 22 giugno 2009, n. 30 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 17 luglio 2009, n. 39 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 28 gennaio 2000, n. 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 31 luglio 1998, n. 42 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 gennaio 2006, n. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 21 marzo 2000, n. 39 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 3 gennaio 2005, n. 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 giugno 2008, n. 37 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 41 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 luglio 2002, n. 32 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 13 luglio 2007, n. 38 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 maggio 1998, n. 25 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 1 dicembre 1998, n. 88 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 30 dicembre 2008, n. 73 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 8 maggio 2009, n. 24 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Sezione introdotta con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numeri inseriti con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 30.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte Costituzionale con Sito esternosentenza n. 182 del 10 giugno 2011 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 2, lettera b), della legge della Regione Toscana 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011) e dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Toscana n. 65 del 2010.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo aggiunto con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Sezione inserita con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 27 luglio 1995, n. 83 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo aggiunto con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 14, ed ora così sostituito con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68 , art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Capo inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 27 ed ora abrogato con l.r. 27 dicembre 2011 , n. 66 , art. 140.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato prima sostituito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 17, poi così sostituito con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 4, ed ora così sostituito con l.r. 28 novembre 2011, n. 61 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 3. Poi comma parzialmente modificato con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2011, n.47 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 28 novembre 2011, n. 61 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 28 novembre 2011, n. 61 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 28 novembre 2011, n. 61 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 art. 6; poi abrogato con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 87 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 30 giugno 2012, n. 33 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 30 giugno 2012, n. 33 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo aggiunto con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 14 settembre 2012, n. 49 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 26 novembre 2012, n. 64 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 37.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 37.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 58.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale ha dichiarato, con Sito esternosentenza n. 2 del 13 gennaio 2014 , l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, della l.r. 24 novembre 2012, n. 64 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 20 dicembre 2016, n. 86 , art. 160.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Per l'interpretazione autentica di questo articolo, vedi l'articolo 6 della l.r. 27 novembre 2023, n. 42 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.