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Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65

Legge finanziaria per l’anno 2011.

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 31 dicembre 2010

CAPO VI
- Ulteriori disposizioni
Art. 126
1. Il comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:
2. I contributi di cui al comma 1, possono essere attribuiti alle comunità di ambito che li assegnano ai soggetti gestori, ovvero direttamente a questi ultimi, per il finanziamento di investimenti pubblici, con effetti calmieranti sulle tariffe degli utenti dell'intero territorio regionale;
”. (21)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 maggio 1998, n. 25.

Art. 127
- Disposizioni transitorie in materia di assimilazione ai rifiuti urbani
1. Fino al subentro del gestore unico di cui alla legge regionale 22 novembre 2007 , n. 61 (Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati” e norme per la gestione dei rifiuti), continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani contenute nei regolamenti comunali di cui all’Sito esternoarticolo 198 comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 128
1. Dopo l’articolo 27 ter della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal Sito esternoD.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ), è inserito il seguente:
Art. 27 quater - Disposizioni particolari in materia di tramvie e funivie
1. Nell’esercizio delle funzioni amministrative concernenti la realizzazione di tramvie e funicolari
destinate al servizio di trasporto pubblico, i comuni procedono all’approvazione dei progetti definitivi delle opere, previa acquisizione del parere della Regione e della provincia, finalizzato alla verifica di coerenza dei progetti stessi rispetto agli atti della relativa programmazione.
2. Il parere regionale di cui al comma 1, è vincolante in presenza di contributi regionali, anche a seguito di trasferimenti da programmi comunitari o nazionali, per la realizzazione o gestione delle opere.
”. (22)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 1 dicembre 1998, n. 88.

Art. 129
- Modifiche alla tabella allegato A ai sensi dell’articolo 105 quinquies della l.r. 1/2005
1. Nella legenda della tabella - allegato A ai sensi dell’articolo 105 quinquies della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) la Tipologia A è sostituita dalla seguente:
Tipologia A - Nuove costruzioni. Sono previsti due contributi unitari differenziati e si applicano rispettivamente fino al raggiungimento dei 5000 metri cubi e per i volumi eccedenti i 5000 metri cubi. E’ previsto un importo minimo di contributo per la prima istruttoria della pratica e un contributo massimo pari a duecento volte il contributo minimo.
”.
2. Nella legenda della tabella - allegato A ai sensi dell’articolo 105 quinquies della l.r. 1/2005 la Tipologia G è sostituita dalla seguente:
Tipologia G – Ponti, viadotti, gallerie, opere d’arte stradali, di lunghezza/luce complessiva (anche con più campate). Il contributo massimo è fissato in cento volte il contributo per metro lineare.
”. (23)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 3 gennaio 2005, n. 1.

Art. 129 bis
1. Per il proseguimento delle azioni regionali a sostegno dello sviluppo del sistema aeroportuale toscano in attuazione degli strumenti di pianificazione e programmazione regionale sono previsti interventi integrati per il periodo 2011 – 2013.
2. In relazione al bilancio pluriennale vigente 2011 – 2013 è autorizzata per l’anno 2011 la spesa di euro 1.200.000,00, da destinare ad aiuti per l´avviamento di iniziative di sviluppo di collegamenti aerei, nel rispetto degli orientamenti comunitari di settore.
3. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 2 provvede, previa definizione dei criteri, la Giunta regionale.
4. Agli oneri di cui al comma 2, pari ad euro 1.200.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della UPB 312 “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese correnti” del bilancio pluriennale vigente 2011 – 2013, annualità 2011.
Art. 130
- Disposizioni finanziarie inerenti la partecipazione ad Alatoscana S.p.A.
1. Al fine di assicurare la continuità della gestione dell'aeroporto di interesse nazionale e regionale di Marina di Campo nell'Elba, la partecipazione alla cui società di gestione Alatoscana S.p.A. è ritenuta strategica ai fini del sistema aeroportuale toscano, è autorizzata la sottoscrizione di un aumento di capitale sociale fino alla concorrenza di euro 350.000,00, previa valutazione da parte della Giunta regionale del relativo piano industriale.
2. All'onere di spesa di cui al comma 1, si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB. 311 “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese di investimento” del bilancio di previsione 2011.
Art. 130 bis
- Interventi per assicurare la funzionalità del porto di Livorno (71)

Articolo inserito con l.r. 21 settembre 2011, n. 44, art. 7.

1. In coerenza con gli strumenti regionali di programmazione e pianificazione ed al fine di assicurare la funzionalità del porto di Livorno, la Regione concorre finanziariamente, insieme all’Autorità portuale di Livorno, alla realizzazione degli interventi di escavo del porto medesimo.
2. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione le modalità per l’assegnazione, l’erogazione e la rendicontazione del contributo di cui al comma 1.
3. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1 è autorizzata una spesa fino ad un massimo di euro 4.500.000,00, cui si fa fronte, rispettivamente nell’anno 2013 per euro 3.000.000,00 e nell’anno 2014 per euro 1.500.000,00, con gli stanziamenti della UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete infrastrutturale di trasporto – spese di investimento" del bilancio di previsione 2013 e del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2013 - 2015, annualità 2014. (105)

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77, art. 37.

Art. 131
- Sostituzione dell’articolo 9 della l.r. 73/2008
1. L'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali), è sostituito dal seguente:
Art. 9 - Interventi finanziari a favore del sistema professionale. Istituzione di fondo regionale di rotazione per le professioni
1. È costituito un fondo regionale di rotazione per la concessione di agevolazioni finanziarie per i giovani professionisti e per interventi innovativi proposti da ordini o collegi ed associazioni professionali, anche di secondo grado.
2. In particolare, il fondo di cui al comma 1, provvede alla concessione di garanzia per:
a) prestiti d'onore per gli esercenti la pratica od il tirocinio professionale e per gli appartenenti alle associazioni di professionisti prestatori d'opera intellettuali, di età non superiore ai trenta anni. Il prestito è erogato per le spese di acquisizione di strumenti informatici;
b) prestiti ai giovani con età inferiore a quaranta anni, finalizzati al supporto alle spese di impianto
dei nuovi studi professionali, mediante:
1. progetti di avvio e sviluppo di studi professionali, con priorità per quelli organizzati, nelle forme previste dalla legge, in modo associato od intersettoriale tra giovani professionisti;
2. programmi per l'acquisizione di beni strumentali innovativi e tecnologie per l'attività professionale, in coerenza con le iniziative regionali di sviluppo e standardizzazione delle
tecnologie dell'informazione e della conoscenza;
3. progetti finalizzati a garantire la sicurezza dei locali in cui si svolge l'attività professionale.
3. Il fondo provvede altresì al finanziamento di progetti innovativi proposti da ordini, collegi od associazioni professionali, anche di secondo grado, realizzati secondo modelli uniformi e metodologie comuni definite dal soggetto di cui all'articolo 8. I progetti possono avere ad oggetto la migliore strutturazione od organizzazione di ordini, collegi od associazioni, per il cofinanziamento di quote di progetti europei o azioni od attività che innovino i servizi professionali verso gli utenti.
4. Il cinquanta per cento dell'ammontare del fondo è riservato ai prestiti di cui al comma 2, lettere a) e b), ed il restante 50 per cento agli interventi di cui al comma 3.
5. Gli strumenti attuativi del piano di indirizzo generale integrato di cui all’
articolo 31 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32
(Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), definiscono il supporto regionale alle iniziative di formazione e aggiornamento per i professionisti.
6. La Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale….. dicembre 2010, n.….. (Legge finanziaria per l’anno 2011) realizza gli adeguamenti alle modalità di funzionamento del Fondo nel rispetto della normativa europea sui limiti degli aiuti di importanza
minore “de minimis”.
”. (24)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 30 dicembre 2008, n. 73.

Art. 132
- Contributo straordinario di solidarietà
1. E’ assegnato un contributo straordinario una tantum pari ad euro 20.000,00, a titolo di manifestazione di solidarietà da parte della Regione Toscana, a ciascuna delle famiglie dei due militari residenti in Toscana e deceduti in missione militare all’estero rispettivamente il giorno 17 settembre 2010 ed il giorno 9 ottobre 2010.
1 bis. E’ assegnato un contributo straordinario una tantum pari ad euro 20.000,00, a titolo di manifestazione di solidarietà da parte della Regione Toscana, a ciascuna delle famiglie dei tre militari residenti in Toscana e deceduti in missione militare all’estero il giorno 17 settembre 2009. (61)

Comma inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25, art. 26.

2. Possono presentare domanda il coniuge ed i figli ed, in mancanza di questi, gli ascendenti fino al primo grado ed, in mancanza di questi, i fratelli e le sorelle.
3. Ai fini della presente disposizione, è equiparato al coniuge, in assenza di questo, il convivente in rapporto di coppia non sancito da matrimonio, come individuato da dichiarazione resa ai sensi dell’Sito esternoarticolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
4. All’onere di spesa di cui al comma 1, pari a complessivi euro 40.000,00, si fa fronte mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 1111 “Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata” del bilancio di previsione 2011.
4 bis. All’onere di spesa di cui al comma 1 bis, pari a complessivi euro 60.000,00, si fa fronte mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 1111 “Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata” del bilancio di previsione 2011. (61)

Comma inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25, art. 26.

Art. 133
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente), dopo le parole: “
nel computo di detta superficie sono comprese
” sono aggiunte le seguenti: “
le scale e i vani ascensore condominali
”.
2. Nel primo periodo della lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 le parole “
dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici
”sono sostituite dalle seguenti: “
dai regolamenti urbanistici o dai regolamenti edilizi comunali
”. (25)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 8 maggio 2009, n. 24.

Art. 134
- Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 24/2009
1. L’articolo 3 della l.r. 24/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 3 - Interventi straordinari di ampliamento
1. Nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo e nell’articolo 5, sono consentiti interventi edilizi di ampliamento di ciascuna unità immobiliare fino al massimo del 20 per cento della superficie utile lorda già esistente alla data del 31 marzo 2009 e legittimata da titoli abilitativi, comunque fino ad un massimo complessivo per l’intero edificio di settanta metri quadrati di superficie utile lorda; detti interventi possono essere realizzati solo su edifici abitativi aventi alla data del 31 marzo 2009 le seguenti caratteristiche:
a) edificio unifamiliare esteso da terra a tetto;
b) edificio bifamiliare o comunque di superficie utile lorda non superiore a trecentocinquanta metri quadrati.
2. Con gli interventi di cui al comma 1, non può essere modificata la destinazione d’uso degli edifici interessati. I frazionamenti sono consentiti ove previsti dagli strumenti o dai regolamenti urbanistici.
3. Gli interventi di cui al comma 1, possono essere realizzati su edifici abitativi per i quali gli strumenti della pianificazione territoriale, gli atti di governo del territorio o gli strumenti urbanistici generali dei comuni consentono gli interventi di cui all’articolo 78, comma 1, lettere f), g), h) o la ristrutturazione edilizia di cui all’art. 79, comma 2, lettera d), punto 3),
della l.r. 1/2005
; detti interventi sono realizzati nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati ed in presenza di tutte le seguenti condizioni:
a) gli edifici siano situati all’interno di centri abitati oppure, ove collocati fuori dai centri abitati, siano comunque dotati di approvvigionamento idropotabile e siano dotati, anche attraverso la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, di idonei sistemi di smaltimento delle acque reflue, secondo quanto previsto dalla vigente normativa;
b) gli edifici siano collocati in aree esterne agli ambiti dichiarati a pericolosità idraulica molto elevata e a pericolosità geomorfologica elevata o molto elevata dai piani di bacino di cui alla
Sito esternolegge 18 maggio 1989, n. 183
(Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) o dalle indagini geologiche allegate agli strumenti della pianificazione territoriale, agli atti di governo del territorio o agli strumenti urbanistici generali dei comuni.
4. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di efficienza energetica, gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati con l’utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che garantiscano, con riferimento alla climatizzazione, la classe “A” sulla parte di edificio oggetto di ampliamento, ai sensi
Sito esternodel Sito esternodecreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192
(Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia) e successive modificazioni ed integrazioni.
5. L’utilizzo delle tecniche costruttive di cui al comma 4, relative all’ampliamento, ed il rispetto degli indici di prestazione energetica di cui al medesimo comma 4, sono certificati dal direttore dei lavori o altro professionista abilitato con la comunicazione di ultimazione dei lavori di cui all’
articolo 86, comma 1, della l.r. 1/2005
; in mancanza di detti requisiti, non può essere certificata l’abitabilità o l’agibilità dell’ampliamento realizzato.
”. (25)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 8 maggio 2009, n. 24.

Art. 135
1. Al comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 24/2009 , le parole “
al 25 per cento
” “sono sostituite dalle seguenti: “
al 35 per cento
”.
2. Il comma 4 dell’articolo 4 della l.r. 24/2009 è sostituito dal seguente:
4. Con gli interventi di cui al comma 1 non può essere modificata la destinazione d’uso abitativa degli edifici interessati. Il mutamento di destinazioni d’uso diverse da quella abitativa di cui al comma 3 è consentito se previste dagli strumenti o dai regolamenti urbanistici comunali. Il numero
delle unità immobiliari originariamente esistenti può essere aumentato purchè le unità immobiliari aggiuntive abbiano una superficie utile lorda non inferiore a cinquanta metri quadri.
”.
3. Il comma 5 dell’articolo 4 della l.r. 24/2009 è sostituito dal seguente:
5. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti su edifici abitativi per i quali gli strumenti della pianificazione territoriale, gli atti di governo del territorio o gli strumenti urbanistici generali dei comuni consentono gli interventi di sostituzione edilizia di cui all’
articolo 78, comma 1, lettera h) della l.r. 1/2005
, o gli interventi di cui al medesimo comma 1, lettera f); detti interventi sono realizzati nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati consentite dai regolamenti urbanistici o dai regolamenti edilizi comunali ed in presenza delle seguenti due condizioni:
a) gli edifici abitativi siano situati all'interno dei centri abitati;
b) gli edifici siano collocati in aree esterne agli ambiti dichiarati a pericolosità idraulica molto elevata e a pericolosità geomorfologica elevata o molto elevata dai piani di bacino di cui alla
l.r. 183/1989
o dalle indagini geologiche allegate agli strumenti della pianificazione territoriale, agli atti di governo del territorio o agli strumenti urbanistici generali dei comuni.
”.
4. Il comma 7 dell’articolo 4 della l.r. 24/2009 è sostituito dal seguente:
7. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati con l’utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l’impiego di impianti alimentati da fonti rinnovabili:
a) consentano, con riferimento alla climatizzazione, il conseguimento della classe “A” per l’edificio e prestazioni di tipo “B” per gli impianti, ai sensi
Sito esternodel Sito esternodecreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192
(Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia) e successive modificazioni ed integrazioni;
b) perseguano gli obiettivi di qualità energetico-ambientali indicati nelle linee guida emanate ai sensi dell’
articolo 145 della l.r. 1/2005
, con particolare riferimento ai seguenti aspetti: :
1) qualità ambientale esterna;
2) risparmio delle risorse;
Art. 136
1. Il comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 24/2009 è sostituito dal seguente:
3. Le altezze utili interne degli interventi non possono essere superiori a tre metri, salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie. Per gli interventi di cui all’articolo 3, è consentito l’ampliamento con altezze superiori ai tre metri ove già esistenti nell’edificio oggetto di ampliamento. Per gli interventi di cui all’articolo 4, è consentita la ricostruzione dei locali con altezze superiori a tre metri, ove già esistenti nell’edificio oggetto di demolizione.
”.
2. Il comma 5 dell’articolo 5 della l.r. 24/2009 è sostituito dal seguente:
5. Gli ampliamenti realizzabili in applicazione degli articoli 3 e 4 non si cumulano con gli ampliamenti consentiti dagli strumenti urbanistici generali o dagli atti di governo del territorio comunali sui medesimi edifici. Possono invece essere cumulati gli incentivi relativi al contenimento dei consumi energetici eventualmente previsti dagli strumenti urbanistici generali o dagli atti di
governo del territorio.
”.
3. Il comma 6 dell’articolo 5 della l.r. 24/2009 è sostituito dal seguente:
6. Le unità immobiliari interessate dagli interventi di cui all’articolo 3 o gli edifici interessati dagli interventi di cui all’articolo 4 devono risultare accatastati presso le competenti agenzie del territorio o essere oggetto di idonee dichiarazioni alle suddette agenzie per l’accatastamento, ai sensi del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572 (Testo unico delle leggi sul nuovo catasto ) o ai sensi del
regio decreto-legge 13 aprile 1939 n. 652 (Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano), convertito, con modificazioni, con
Sito esternolegge 11 agosto 1939 n. 1249
.
”. (25)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 8 maggio 2009, n. 24.

Art. 137
1. Il comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 24/2009 è sostituito dal seguente:
2. La denuncia di inizio attività di cui al comma 1, può essere presentata non oltre il termine del 31 dicembre 2011.
”. (25)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 8 maggio 2009, n. 24.

Art. 137 bis
Abrogato.
Art. 138
- Concessione di bene immobile in favore della Scuola Normale Superiore di Pisa(31)

Articolo così sostituito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 30.

1. L’edificio appartenente al demanio regionale denominato Palazzo della Canonica e sito in Pisa, piazza de’ Cavalieri, è assegnato in regime di concessione alla Scuola Normale Superiore di Pisa per essere destinato a sede di parte della raccolta libraria, di notevole interesse culturale, conservata e resa fruibile dalla scuola stessa.
2. Il bene di cui al comma 1, è concesso dietro corresponsione di un canone ricognitorio, per un periodo in ogni caso non superiore ad anni cinquanta, in relazione al valore degli interventi necessari ad assicurare la conservazione e la fruibilità della raccolta libraria interamente assunti a carico del concessionario .
Art. 138 bis
- Mondiali di ciclismo 2013 e iniziative di accompagnamento(72)

Articolo inserito con l.r. 21 settembre 2011, n. 44, art. 8.

1. La Regione Toscana, in vista dello svolgimento dei mondiali di ciclismo a Firenze nell'anno 2013, promuove iniziative di accompagnamento nonché propedeutiche all'evento.
2. La Regione definisce, nelle sedi di coordinamento già istituite per l'organizzazione dei mondiali del 2013, e in raccordo con gli altri soggetti coinvolti, i contenuti delle iniziative e il relativo calendario.
3. Sulla base delle determinazioni di cui al comma 2, la Giunta regionale approva il quadro degli interventi e delle iniziative alle quali concorre attraverso la concessione di propri contributi. La Giunta regionale definisce contestualmente i criteri di concessione dei contributi agli enti locali ed agli altri soggetti realizzatori eventualmente individuati.
4. La Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione sull’andamento dell’evento e sugli interventi attuati.
5. Per l’attuazione di quanto previsto ai commi precedenti è autorizzata la spesa di euro 250.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 131 “Attività di carattere istituzionale – Spese correnti” del bilancio di previsione 2011.
Art. 138 bis 1
- Mondiali di ciclismo 2013. Interventi in materia di viabilità (75)

Articolo inserito con l.r. 28 novembre 2011, n. 61, art. 1.

1. La Regione Toscana, in vista dello svolgimento dei campionati mondiali di ciclismo del 2013, concorre al finanziamento degli interventi in materia di viabilità e infrastrutture interessate dalla manifestazione.
2. La Giunta regionale delibera le modalità per l’assegnazione, l’erogazione e la rendicontazione del contributo di cui al comma 1. Degli esiti di tale contributo la Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale con la relazione di cui all’articolo 138 bis, comma 4.
3. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1, è autorizzata una spesa fino ad un massimo di euro 5.000.000,00 per l’anno 2011, euro 10.000.000,00 per l’anno 2012 ed euro 5.000.000,00 per l’anno 2013, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 311 “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese di investimento” del bilancio di previsione anno 2011 e del bilancio pluriennale vigente, annualità 2012 e 2013.
Art. 138 ter
- Contributo regionale per interventi straordinari a favore dei territori montani (73)

Articolo inserito con l.r. 21 settembre 2011, n. 44, art. 9.

1. Al fine del sostegno allo sviluppo delle politiche per la montagna, è istituito un contributo regionale per la realizzazione di interventi straordinari coerenti con il programma regionale di sviluppo (PRS) e con il documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF), a favore delle unioni di comuni di cui all'articolo 87, comma 4, lettere a) e b) della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) e dei comuni classificati montani di cui all’allegato B della medesima l.r. 68/2011 . (99)

Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35, art. 7.

2. Gli enti locali utilizzano le risorse per gli interventi straordinari per spese di investimento per la realizzazione degli stessi localizzati esclusivamente in zona classificata montana.
3. La Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, previa determinazione dei criteri concessori, alla determinazione delle modalità di attribuzione, erogazione e rendicontazione del contributo regionale.
4. L’erogazione del contributo regionale di cui al presente articolo esclude, per la quota concessa, l’ente beneficiario dalla ripartizione delle risorse finanziarie in carico al fondo regionale per la montagna.
5. Per l’anno 2011, il contributo regionale è destinato specificatamente ad azioni di miglioramento della viabilità e della condizioni di accesso agli impianti turistici e dell'edilizia scolastica (76)

Parole inserite con l.r. 28 novembre 2011, n. 61, art. 2.

nella Montagna Pistoiese.
5 bis. Per l’anno 2012 il contributo regionale è destinato specificatamente ad azioni utili a favorire il rilancio del sistema neve toscano nelle zone dell’Amiata, Garfagnana, Lunigiana e Montagna Pistoiese, anche al fine di salvaguardare le condizioni di sicurezza delle piste e degli impianti e il potenziamento dell’attività sciistica. (100)

Comma inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35, art. 7.

6. Per gli anni successivi, le priorità territoriali relative agli interventi straordinari nelle aree montane saranno definite attraverso la legge finanziaria (101)

Parole così sostituite con l.r. 14 luglio 2012, n. 35, art. 7.

sulla base di contingenti e attestate situazioni di svantaggio socio-economico.
7. Il contributo regionale per la realizzazione degli interventi straordinari di cui al comma 1 è finanziato per il 2011, senza oneri aggiuntivi, per l'importo di euro 580.000,00 (77)

Parola così sostituita con l.r. 28 novembre 2011, n. 61, art. 2.

euro a valere sull'UPB 516 “Sviluppo locale – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2011.
7 bis. Il contributo regionale per la realizzazione degli interventi straordinari di cui al comma 5 bis è finanziato per l'anno 2012, senza oneri aggiuntivi, per l’importo di euro 1.000.000,00 a valere sull’UPB 516 "Sviluppo locale – Spese di investimento" del bilancio di previsione 2012. (102)

Comma inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35, art. 7.

8. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Art. 138 quater
- Interventi per la reindustrializzazione (74)

Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2011, n.47, art. 1.

1. La Regione Toscana, nell’ambito delle proprie politiche di rilancio dell’economia e degli strumenti di programmazione, promuove azioni per la reindustrializzazione di aree che, in atti nazionali o negli stessi strumenti di programmazione regionale, sono riconosciute in situazione di grave crisi, tale da prospettare rilevanti problemi occupazionali e sociali, con possibili ricadute sulla realizzazione degli obiettivi generali della programmazione regionale.
2. Ai fini del comma 1, la Regione Toscana, tramite la propria struttura operativa, realizza interventi per la riconversione delle aree di cui al comma 1, e per l'insediamento di nuove imprese, anche tramite l'acquisizione delle aree stesse. (88)

Comma così sostituito con l.r. 30 giugno 2012, n. 33, art. 3.

2 bis. Per l’attuazione di quanto previsto dal comma 2, è autorizzata la spesa di euro 5.000.000,00 per l’anno 2013, cui si fa fronte con gli stanziamenti della unità previsionale di base (UPB) 514 "Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo – Spese di investimento" del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2012 – 2014, annualità 2013. (103)

Comma inserito con l.r. 14 settembre 2012, n. 49, art. 2.

2 ter. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio. (103)

Comma inserito con l.r. 14 settembre 2012, n. 49, art. 2.

2 quater. Qualora per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2 si renda necessario procedere all'acquisizione delle aree riconosciute in situazione di grave crisi e alla successiva vendita, i relativi proventi sono finalizzati alla riduzione dell’indebitamento per pari importo. (103)

Comma inserito con l.r. 14 settembre 2012, n. 49, art. 2.


Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 16 marzo 1994, n. 24 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 29 luglio 1996, n. 59 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 11 agosto 1997, n. 65 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 19 novembre 1999, n. 60 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 28 gennaio 2000, n. 6 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 22 giugno 2009, n. 30 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 17 luglio 2009, n. 39 .

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Nota soppressa.

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 28 gennaio 2000, n. 6 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 31 luglio 1998, n. 42 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 gennaio 2006, n. 1 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 21 marzo 2000, n. 39 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 3 gennaio 2005, n. 7 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 giugno 2008, n. 37 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 41 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 luglio 2002, n. 32 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 13 luglio 2007, n. 38 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 maggio 1998, n. 25 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 1 dicembre 1998, n. 88 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 30 dicembre 2008, n. 73 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 8 maggio 2009, n. 24 .

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Comma inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 25.

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Sezione introdotta con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 26.

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Articolo inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 27.

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Numeri inseriti con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 28.

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Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 29.

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Articolo così sostituito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 30.

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La Corte Costituzionale con Sito esternosentenza n. 182 del 10 giugno 2011 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 2, lettera b), della legge della Regione Toscana 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011) e dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Toscana n. 65 del 2010.

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Nota soppressa.

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Comma aggiunto con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 2.

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Periodo aggiunto con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 3.

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Sezione inserita con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 5.

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 27 luglio 1995, n. 83 .

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Articolo inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 9.

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Rubrica così sostituita con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 11.

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Periodo aggiunto con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 11.

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Parola così sostituita con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 11.

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Comma inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 11.

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Lettera così sostituita con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 12.

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Parole così sostituite con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 12.

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Comma così sostituito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 13.

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Comma aggiunto con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 13.

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Comma prima sostituito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 14, ed ora così sostituito con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68 , art. 3 .

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Capo inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 18.

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Articolo inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 19.

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Articolo inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 20.

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Articolo inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 21.

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Articolo inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 22.

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Comma così sostituito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 23.

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Parole così sostituite con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 24.

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Articolo inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 25.

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Comma inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 26.

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Articolo prima inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 27 ed ora abrogato con l.r. 27 dicembre 2011 , n. 66 , art. 140.

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Allegato prima sostituito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 17, poi così sostituito con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 4, ed ora così sostituito con l.r. 28 novembre 2011, n. 61 , art. 3.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 3. Poi comma parzialmente modificato con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 5.

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Comma inserito con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 5.

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Parole soppresse con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 5.

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Comma aggiunto con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 5.

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Comma inserito con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 8.

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Articolo inserito con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2011, n.47 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 28 novembre 2011, n. 61 , art. 1.

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Parole inserite con l.r. 28 novembre 2011, n. 61 , art. 2.

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Parola così sostituita con l.r. 28 novembre 2011, n. 61 , art. 2.

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Note soppresse.

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Articolo prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 art. 6; poi abrogato con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 87 .

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Note soppresse.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 8.

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Parole soppresse con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 9.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 10.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 23.

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Comma così sostituito con l.r. 30 giugno 2012, n. 33 , art. 3.

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Comma abrogato con l.r. 30 giugno 2012, n. 33 , art. 4.

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Parole soppresse con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 2.

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Comma inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 2.

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Comma inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 5.

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Periodo aggiunto con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 6.

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Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 6.

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Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 7.

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Comma inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 7.

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Comma inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 7.

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Comma inserito con l.r. 14 settembre 2012, n. 49 , art. 2.

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Comma inserito con l.r. 26 novembre 2012, n. 64 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 37.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 37.

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Parola così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 58.

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La Corte costituzionale ha dichiarato, con Sito esternosentenza n. 2 del 13 gennaio 2014 , l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, della l.r. 24 novembre 2012, n. 64 .

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Parole così sostituite con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 14.

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Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

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Parole inserite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 11.

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Articolo abrogato con l.r. 20 dicembre 2016, n. 86 , art. 160.

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Nota soppressa.

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Per l'interpretazione autentica di questo articolo, vedi l'articolo 6 della l.r. 27 novembre 2023, n. 42 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.