Menù di navigazione

Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65

Legge finanziaria per l’anno 2011.

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 31 dicembre 2010

Art. 16
- Fondo per anticipazione alle aziende sanitarie di risorse provenienti da alienazioni
1. Allo scopo di accelerare la realizzazione e il completamento del patrimonio strutturale e strumentale nel settore sanitario, la Regione istituisce per gli anni 2011, 2012 e 2013 un fondo per l’erogazione di anticipazioni fino alla concorrenza di euro 150.000.000,00 annui.
2. Possono beneficiare degli interventi di cui al comma 1, le aziende sanitarie che hanno attivato procedure di alienazione di parte del proprio patrimonio disponibile finalizzate alla realizzazione dei nuovi interventi.
3. I soggetti di cui al comma 2, beneficiari degli interventi del fondo, sono tenuti alla restituzione delle somme concesse in anticipazione, senza alcun onere di interesse, entro il termine massimo di trentasei mesi dalla data di erogazione.
4. In caso di mancata restituzione delle somme ai sensi del comma 3, la Regione provvederà a trattenere gli stessi importi da erogazioni dovute ai soggetti beneficiari, anche relative a contributi concessi a qualunque titolo dall’Unione europea, dallo Stato o da altri enti.
5. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione, previa comunicazione alla commissione consiliare competente, determina:
a) i criteri, i termini e le modalità di attribuzione, erogazione e rimborso delle anticipazioni;
b) i casi, i termini e le modalità per la revoca ed il recupero delle anticipazioni concesse.
6. La Giunta regionale per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 presenta annualmente alla commissione consiliare competente una relazione che illustra gli interventi attuati tramite il fondo.
7. All'onere di spesa di cui al comma 1, si fa fronte, con contestuale pari previsione di entrata e di spesa, mediante lo stanziamento iscritto, per la parte entrata, nella UPB 461 "Riscossione di crediti" e per la spesa, nella UPB 245 "Strutture e tecnologie sanitarie – Spese di investimento" del bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011 – 2013.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 16 marzo 1994, n. 24 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 29 luglio 1996, n. 59 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 11 agosto 1997, n. 65 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 19 novembre 1999, n. 60 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 28 gennaio 2000, n. 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 22 giugno 2009, n. 30 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 17 luglio 2009, n. 39 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 28 gennaio 2000, n. 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 31 luglio 1998, n. 42 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 gennaio 2006, n. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 21 marzo 2000, n. 39 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 3 gennaio 2005, n. 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 giugno 2008, n. 37 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 41 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 luglio 2002, n. 32 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 13 luglio 2007, n. 38 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 maggio 1998, n. 25 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 1 dicembre 1998, n. 88 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 30 dicembre 2008, n. 73 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 8 maggio 2009, n. 24 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Sezione introdotta con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numeri inseriti con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 30.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte Costituzionale con Sito esternosentenza n. 182 del 10 giugno 2011 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 2, lettera b), della legge della Regione Toscana 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011) e dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Toscana n. 65 del 2010.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo aggiunto con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Sezione inserita con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 27 luglio 1995, n. 83 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo aggiunto con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 14, ed ora così sostituito con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68 , art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Capo inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 27 ed ora abrogato con l.r. 27 dicembre 2011 , n. 66 , art. 140.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato prima sostituito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 17, poi così sostituito con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 4, ed ora così sostituito con l.r. 28 novembre 2011, n. 61 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 3. Poi comma parzialmente modificato con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 21 settembre 2011, n. 44 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2011, n.47 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 28 novembre 2011, n. 61 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 28 novembre 2011, n. 61 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 28 novembre 2011, n. 61 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 art. 6; poi abrogato con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 87 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 30 giugno 2012, n. 33 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 30 giugno 2012, n. 33 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo aggiunto con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 14 settembre 2012, n. 49 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 26 novembre 2012, n. 64 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 37.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 37.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 58.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale ha dichiarato, con Sito esternosentenza n. 2 del 13 gennaio 2014 , l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, della l.r. 24 novembre 2012, n. 64 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 20 dicembre 2016, n. 86 , art. 160.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Per l'interpretazione autentica di questo articolo, vedi l'articolo 6 della l.r. 27 novembre 2023, n. 42 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.