Legge regionale 27 dicembre 2010, n. 63
Disposizioni di attuazione degli articoli 12 e 14 bis della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009)
Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 29 dicembre 2010
CAPO II
- Modifiche alla normativa regionale in materia di valutazioni tecniche
Art. 5
- Modifiche all’articolo 1 della l.r. 32/2003
1. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 7 luglio 2003, n. 32 (Disciplina dell'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti), è sostituita dalla seguente:
“
a) le modalità per l'esecuzione della valutazione tecnica regionale finalizzata al rilascio, da parte dell'autorità statale competente, del nulla osta di categoria A;
”.Art. 6
- Modifiche all’articolo 3 della l.r. 32/2003
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 32/2003 le parole: “
previo parere
” sono sostituite dalle seguenti: “previa valutazione tecnica
”.Art. 7
- Modifiche all’articolo 4 della l.r. 32/2003
1. Nel secondo periodo del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 32/2003 le parole: “
esprime il parere previsto
” sono sostituite dalle seguenti: “esegue la valutazione tecnica prevista
”. Nel terzo periodo le parole: “il parere
” sono sostituite dalle seguenti: “la valutazione tecnica
”. 2. Nel primo periodo del comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 32/2003 le parole: “
del parere
” sono sostituite dalle seguenti: “della valutazione tecnica
”. Nel secondo periodo le parole “dei pareri
” sono sostituite dalle seguenti: “delle valutazioni tecniche
”.3. La lettera a) del comma 4 dell’articolo 4 della l.r. 32/2003 è sostituita dalla seguente:
“
a) la procedura per l’esecuzione delle valutazioni tecniche di competenza, compresa l’individuazione degli organismi ed enti di cui la Commissione si avvale ai fini dell’esecuzione delle stesse;
”.4. Nella lettera b) del comma 4 dell’articolo 4 della l.r. 32/2003 le parole: “
dell’espressione dei pareri
” sono sostituite dalle seguenti: “dell’esecuzione delle valutazioni tecniche
”.Art. 8
- Modifiche all’articolo 6 della l.r. 32/2003
1. Al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 32/2003 le parole: “
al parere espresso
” sono sostituite dalle seguenti: “alla valutazione tecnica eseguita
”.Art. 9
- Modifiche all’articolo 7 della l.r. 32/2003
1. Al comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 32/2003 le parole: “
il parere della Commissione
” sono sostituite dalle seguenti: “la valutazione tecnica della Commissione
” e le parole: “del relativo parere
” sono sostituite dalle seguenti: “della relativa valutazione
”.Art. 10
- Modifiche all’ articolo 8 della l.r. 32/2003
1. Al comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 32/2003 le parole: “
esprime il parere previsto
” sono sostituite dalle seguenti: “esegue la valutazione tecnica prevista
”.Art. 11
- Modifiche all’articolo 9 della l.r. 32/2003
1. Al comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 32/2003 le parole: “
previo parere
” sono sostituite dalle seguenti: “previa valutazione tecnica
”.Art. 12
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.