Legge regionale 27 dicembre 2010, n. 63
Disposizioni di attuazione degli articoli 12 e 14 bis della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009)
Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 29 dicembre 2010
CAPO II
- Modifiche alla normativa regionale in materia di valutazioni tecniche
Art. 5
- Modifiche all’articolo 1 della l.r. 32/2003
1. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 7 luglio 2003, n. 32 (Disciplina dell'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti), è sostituita dalla seguente:
“
a) le modalità per l'esecuzione della valutazione tecnica regionale finalizzata al rilascio, da parte dell'autorità statale competente, del nulla osta di categoria A;
”.Art. 6
- Modifiche all’articolo 3 della l.r. 32/2003
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 32/2003 le parole: “
previo parere
” sono sostituite dalle seguenti: “previa valutazione tecnica
”.Art. 7
- Modifiche all’articolo 4 della l.r. 32/2003
1. Nel secondo periodo del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 32/2003 le parole: “
esprime il parere previsto
” sono sostituite dalle seguenti: “esegue la valutazione tecnica prevista
”. Nel terzo periodo le parole: “il parere
” sono sostituite dalle seguenti: “la valutazione tecnica
”. 2. Nel primo periodo del comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 32/2003 le parole: “
del parere
” sono sostituite dalle seguenti: “della valutazione tecnica
”. Nel secondo periodo le parole “dei pareri
” sono sostituite dalle seguenti: “delle valutazioni tecniche
”.3. La lettera a) del comma 4 dell’articolo 4 della l.r. 32/2003 è sostituita dalla seguente:
“
a) la procedura per l’esecuzione delle valutazioni tecniche di competenza, compresa l’individuazione degli organismi ed enti di cui la Commissione si avvale ai fini dell’esecuzione delle stesse;
”.4. Nella lettera b) del comma 4 dell’articolo 4 della l.r. 32/2003 le parole: “
dell’espressione dei pareri
” sono sostituite dalle seguenti: “dell’esecuzione delle valutazioni tecniche
”.Art. 8
- Modifiche all’articolo 6 della l.r. 32/2003
1. Al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 32/2003 le parole: “
al parere espresso
” sono sostituite dalle seguenti: “alla valutazione tecnica eseguita
”.Art. 9
- Modifiche all’articolo 7 della l.r. 32/2003
1. Al comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 32/2003 le parole: “
il parere della Commissione
” sono sostituite dalle seguenti: “la valutazione tecnica della Commissione
” e le parole: “del relativo parere
” sono sostituite dalle seguenti: “della relativa valutazione
”.Art. 10
- Modifiche all’ articolo 8 della l.r. 32/2003
1. Al comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 32/2003 le parole: “
esprime il parere previsto
” sono sostituite dalle seguenti: “esegue la valutazione tecnica prevista
”.Art. 11
- Modifiche all’articolo 9 della l.r. 32/2003
1. Al comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 32/2003 le parole: “
previo parere
” sono sostituite dalle seguenti: “previa valutazione tecnica
”.Art. 12
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.



