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Legge regionale 1 marzo 2010, n. 26

Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 9 marzo 2010





PREAMBOLO


Visto l’articolo 117, quarto comma, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera d), dello Statuto;


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);


Vista la convenzione sui diritti del fanciullo adottata a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva con la Sito esternolegge 27 maggio 1991, 176 ;


Vista la convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei minori, adottata dal Consiglio d’Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996;


Considerato quanto segue:


1. La Regione ritiene fondamento del vivere civile, la tutela e la salvaguardia dei diritti dei minori, anche migranti;


2. Il Garante per l’infanzia e l’adolescenza, quale organo autonomo, istituito presso il Consiglio regionale, è considerata la figura più idonea a garantire la promozione, la salvaguardia e la tutela dei diritti e degli interessi dei minori;


3. Si ritiene di attribuire al Garante per l’infanzia e l’adolescenza funzioni di promozione, sostegno, controllo e di tutela dei diritti e degli interessi dei minori, in raccordo con tutti i soggetti e gli enti che hanno competenza in tale ambito;


4. Ritenuto di prevedere forme di raccordo e di collaborazione con le altre figure di garanzia regionale, il Difensore civico e il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;


5. Valutata l’importanza, per le funzioni ad esso attribuite, di assicurare al Garante per l’infanzia e l’adolescenza, un adeguato trattamento economico, nonché la dotazione di personale, locali e mezzi necessari per lo svolgimento delle sue funzioni;


Si approva la presente legge:



Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Lettera così sostituita con l.r. 15 luglio 2025, n. 33, art. 9 .

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Comma così sostituito con l.r. 15 luglio 2025, n. 33, art. 10.

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Articolo così sostituito con l.r. 15 luglio 2025, n. 33, art. 11.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.