Legge regionale 1 marzo 2010, n. 26
Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza.
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 9 marzo 2010
PREAMBOLO
Visto l’articolo 117, quarto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera d), dello Statuto;
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);
Vista la convenzione sui diritti del fanciullo adottata a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva con la legge 27 maggio 1991, 176 ;
Vista la convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei minori, adottata dal Consiglio d’Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996;
Considerato quanto segue:
1. La Regione ritiene fondamento del vivere civile, la tutela e la salvaguardia dei diritti dei minori, anche migranti;
2. Il Garante per l’infanzia e l’adolescenza, quale organo autonomo, istituito presso il Consiglio regionale, è considerata la figura più idonea a garantire la promozione, la salvaguardia e la tutela dei diritti e degli interessi dei minori;
3. Si ritiene di attribuire al Garante per l’infanzia e l’adolescenza funzioni di promozione, sostegno, controllo e di tutela dei diritti e degli interessi dei minori, in raccordo con tutti i soggetti e gli enti che hanno competenza in tale ambito;
4. Ritenuto di prevedere forme di raccordo e di collaborazione con le altre figure di garanzia regionale, il Difensore civico e il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;
5. Valutata l’importanza, per le funzioni ad esso attribuite, di assicurare al Garante per l’infanzia e l’adolescenza, un adeguato trattamento economico, nonché la dotazione di personale, locali e mezzi necessari per lo svolgimento delle sue funzioni;
Si approva la presente legge:
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.