Legge regionale 1 marzo 2010, n. 26
Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza.
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 9 marzo 2010
Art. 9
Indennità e rimborsi spese (5)
1. Al garante è attribuita un’indennità mensile lorda di funzione pari al 53,65 per cento dell’indennità mensile di carica spettante ai consiglieri regionali.
2. Al garante che si reca in missione in comuni diversi da quello di residenza, ovvero da quello abituale di lavoro nonché al di fuori del comune ove ha sede il garante, spetta il rimborso delle spese di trasporto, alloggio e vitto sostenute e documentate nella misura prevista per il trattamento di missione dei dirigenti regionali.
3. Le missioni all’estero sono autorizzate dell’Ufficio di presidenza del Consiglio.
4. Per lo svolgimento delle missioni è consentita al garante la possibilità di partire dal comune di residenza, se più vicino al comune di destinazione, e di utilizzare il mezzo proprio.
5. Per l’uso del mezzo proprio è riconosciuto il rimborso delle spese nella misura di euro 0,20 a chilometro. La distanza è calcolata in riferimento al percorso stradale, autostradale, marittimo o combinato più breve tra la località di partenza e la sede di destinazione. È riconosciuto il rimborso del pedaggio autostradale. Non sono riconosciuti rimborsi per spese di parcheggio.
1.
2.
3.
4.
5.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.



