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Legge regionale 3 febbraio 2010, n. 2

Modifiche della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 10 febbraio 2010

Art. 33
1. La lettera h) del comma 1 dell’articolo 32 della l.r. 3/1994 è sostituita dalla seguente:
h) commerciare fauna selvatica morta, fatta eccezione per quella proveniente da allevamenti o da abbattimenti venatori o di controllo autorizzati nel rispetto delle modalità previste dalla normativa sanitaria vigente, per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;
”.
2. La lettera q) del comma 1 dell’articolo 32 della l.r. 3/1994 è sostituita dalla seguente:
q) produrre, vendere e detenere trappole e tagliole atte alla cattura della fauna selvatica; l'uso di trappole selettive è consentito unicamente per gli interventi autorizzati dalla provincia in tutti gli istituti faunistici, faunistico venatori e allevamenti da parte del personale di vigilanza di cui all’articolo 51, comma 1, dei proprietari e conduttori degli allevamenti e da altri soggetti abilitati ai sensi dell’articolo 37, purché autorizzati dalla provincia;
“.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.