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Legge regionale 3 febbraio 2010, n. 2

Modifiche della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 10 febbraio 2010

Art. 28
1. Al comma 8 dell’articolo 28 della l.r. 3/1994 le parole: “
previa riconsegna di quello dell’annata precedente, salvi i casi del primo anno di caccia e di smarrimento del documento denunciato all’autorità competente
” sono soppresse.
2. Al comma 10 dell’articolo, 28 della l.r. 3/1994 le parole: “
e inviano alla Giunta regionale i tesserini da questa richiesti per la redazione delle statistiche e dei controlli
” sono sostituite dalle seguenti: “
e l’elenco dei cacciatori che non hanno riconsegnato il tesserino della passata stagione venatoria e li inviano alla provincia.
”.
3. Al comma 11 dell’articolo 28 della l.r. 3/1994 dopo le parole: “
non è consentito.
” sono aggiunte le seguenti: “
Tali indicazioni possono essere sostituite da elenchi o cartografie inserite nel sito web della provincia, di cui si specifica l’indirizzo nel calendario venatorio provinciale.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.