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Legge regionale 29 dicembre 2009, n. 85

Riconoscimento della “Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica” come ente di diritto pubblico.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 4 gennaio 2010

Art. 6
- Disposizioni di prima applicazione
1. Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, è dipendente della Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, viene inquadrato nei ruoli del servizio sanitario regionale, purché sia in possesso dei titoli previsti per l’accesso e sia stato assunto a seguito di apposita procedura selettiva pubblica.
2. In assenza di procedura selettiva pubblica di assunzione, il personale di cui al comma 1, è inquadrato nei ruoli del servizio sanitario regionale previo superamento di concorso riservato per l’accertamento della idoneità, da espletarsi secondo la normativa concorsuale vigente. (1)

La Corte costituzionale con sentenza n. 52 del 18 febbraio 2011 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della l.r. 29 dicembre 2009, n. 85.


Note del Redattore:

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 52 del 18 febbraio 2011 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della l.r. 29 dicembre 2009, n. 85.

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Comma aggiunto con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 39.

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Articolo così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 61 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.