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Legge regionale 29 dicembre 2009, n. 85

Riconoscimento della “Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica” come ente di diritto pubblico.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 4 gennaio 2010

Art. 4
- Adempimenti
1. Successivamente all’approvazione dello statuto ai sensi dell’articolo 3, comma 1, il Presidente della Giunta regionale, o l’assessore da lui delegato, compie tutti gli adempimenti conseguenti al riconoscimento della Fondazione come ente di diritto pubblico, ivi compresa la cancellazione dal registro delle persone giuridiche di diritto privato.

Note del Redattore:

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 52 del 18 febbraio 2011 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della l.r. 29 dicembre 2009, n. 85.

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Comma aggiunto con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 39.

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Articolo così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 61 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.