Menù di navigazione

Legge regionale 15 dicembre 2009, n. 76

Commissione regionale per le pari opportunità.

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 18 dicembre 2009

Art. 4
- Presidente, Ufficio di presidenza e regolamento
1. La Commissione, nella sua prima riunione, convocata dal Presidente del Consiglio regionale, elegge, a maggioranza delle sue componenti, una Presidente e successivamente, in unica votazione con voto limitato, due Vicepresidenti. La Presidente e le Vicepresidenti sono scelte tra le componenti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a).
2. La Presidente convoca e presiede le sedute. La Commissione si riunisce validamente con la presenza di un terzo delle sue componenti e delibera validamente a maggioranza delle presenti, salvo i casi in cui è richiesta dalla presente legge o dal regolamento interno di cui al comma 5 una maggioranza qualificata per deliberare.
3. La Presidente e le Vicepresidenti costituiscono l'Ufficio di presidenza della Commissione. Le Vicepresidenti sostituiscono la Presidente in caso di assenza o di impedimento nei modi previsti dal regolamento interno.
4. La Commissione, previo parere favorevole dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, approva a maggioranza delle sue componenti il proprio regolamento interno che ne disciplina il funzionamento e l'organizzazione, ivi compresi la possibile costituzione di gruppi di lavoro per specifiche attività, le modalità per le consultazioni di cui all’articolo 5, comma 4, nonché gli eventuali casi per i quali è richiesta una deliberazione a maggioranza qualificata.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 90.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 91.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 19 settembre 2011, n. 43 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 23 dicembre 2014, n. 81 , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.