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Legge regionale 15 dicembre 2009, n. 76

Commissione regionale per le pari opportunità.

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 18 dicembre 2009

Art. 3
- Dimissioni, decadenza, sostituzione
1. Le dimissioni da componente della Commissione sono efficaci dalla data della loro presa d’atto da parte della stessa Commissione.
2. La componente che, senza averne dato comunicazione prima dell’inizio della seduta, sia assente a tre sedute consecutive è dichiarata decaduta dal Consiglio regionale su proposta dell’Ufficio di presidenza della Commissione.
3. Qualora si debba procedere a sostituzione di una componente della Commissione per dimissioni o decadenza o altra causa il Consiglio regionale provvede alla nomina della sostituta con le procedure di cui all’articolo 17 della l.r. 5/2008 .(2)

Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 91.


Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 90.

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Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 91.

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Comma così sostituito con l.r. 19 settembre 2011, n. 43 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 23 dicembre 2014, n. 81 , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.