Legge regionale 23 novembre 2009, n. 71
Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia).
Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 27 novembre 2009
Art. 7
- Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 39/2005
1. L’articolo 13 della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:
“
Art. 13 - Autorizzazione per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
1. Fermo restando quanto disposto agli articoli 16 e 17, in applicazione dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell`elettricità), sono soggetti all’autorizzazione unica di cui all’articolo 11, gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e le centrali ibride come definite dall’articolo 8, comma 2, del d.lgs. 387/2003.
”.Note del Redattore:
La Corte costituzionale con sentenza n. 313 del 11 novembre 2010 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, commi 2, dell'art.11, comma 4. Sempre con la stessa sentenza ha dichiarato non fondate le altre questioni sollevate nei confronti dell'articolo 1, comma 1 e dell'articolo 10, comma 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.