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Legge regionale 23 novembre 2009, n. 71

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia).

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 27 novembre 2009

Art. 5
1. Il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:
1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 16 e 17, sono assoggettati all'autorizzazione unica la costruzione e l'esercizio dei seguenti impianti:
a) impianti di produzione di energia elettrica da fonte convenzionale con esclusione dei gruppi elettrogeni di soccorso o degli impianti non soggetti all’autorizzazione delle emissioni in atmosfera ai sensi dell’articolo 269, comma 14, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
b) linee elettriche e relativi impianti;
c) oleodotti e gasdotti, ad eccezione delle infrastrutture costituenti opere di urbanizzazione e delle modifiche di oleodotti esistenti non individuate dal regolamento di cui all'articolo 39, come nuova opera;
d) impianti di stoccaggio di idrocarburi di capacità superiore a 25 metri cubi, fatto salvo quanto previsto alle lettere e) ed f);
e) impianti di stoccaggio di oli minerali di capacità superiore a 25 metri cubi, nei casi di cui all'articolo 1, comma 56 della l. 239/2004;
f) Impianti di deposito di gas di petrolio liquefatto (GPL) nei casi di cui all'articolo 1, comma 56, della l. 239/2004, ad eccezione dei depositi destinati ad uso non commerciale aventi capacità complessiva non superiore a 26 metri cubi e dei depositi in bombole aventi capacità di accumulo non superiore a 1.000 chilogrammi di prodotto;
g) impianti di lavorazione e trasformazione idrocarburi, fatto salvo quanto previsto alla lettera h);
h) impianti di lavorazione e trasformazione oli minerali nei casi di cui all'articolo 1, comma 56, della l. 239/2004;
i) impianti per la produzione, trasporto e utilizzo dell'idrogeno come individuati dal regolamento di cui all'articolo 39.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 313 del 11 novembre 2010 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, commi 2, dell'art.11, comma 4. Sempre con la stessa sentenza ha dichiarato non fondate le altre questioni sollevate nei confronti dell'articolo 1, comma 1 e dell'articolo 10, comma 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.