Menù di navigazione

Legge regionale 23 novembre 2009, n. 71

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia).

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 27 novembre 2009

Art. 12
1. L’articolo 23 della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:
Art. 23 - Rendimento energetico degli edifici. Relazione tecnica di rendimento energetico
1. Tutti gli interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione o manutenzione edilizia relativi a singole unità immobiliari oppure ad interi edifici o aree residenziali sono progettati e realizzati in modo da contenere le necessità di consumo di energia tenuto conto del progresso della tecnica e del contenimento dei costi, nel rispetto dei requisiti minimi fissati dal regolamento di cui all’articolo 23 sexies, nel rispetto della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia e del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia).
2. Quando gli interventi edilizi di cui al comma 1, richiedono la presentazione di un progetto al comune, allo stesso progetto è allegata la relazione tecnica di rendimento energetico che contiene le indicazioni tecniche stabilite dal regolamento di cui all’articolo 23 sexies, dà conto del rispetto dei requisiti minimi del risparmio energetico fissati dal regolamento di cui all’articolo 23 sexies, comma 1, lettera b), del rispetto delle norme tecniche statali e dell'Unione europea in materia di efficienza energetica degli edifici.
3. Qualora gli interventi da realizzare abbiano ad oggetto interi nuovi edifici o aree residenziali di nuova edificazione o in ristrutturazione complessiva, è verificata la realizzabilità di forme innovative e centralizzate di produzione di energia per la copertura dei fabbisogni energetici dell'edificio o dell'area e sono valutati i relativi oneri. Il resoconto di detta verifica e valutazione è contenuto nella relazione tecnica di rendimento energetico.
4. La relazione tecnica di rendimento energetico, allegata ai progetti relativi agli interventi di cui al comma 3, ha validità anche per le singole unità immobiliari collocate negli edifici o nelle aree residenziali.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 313 del 11 novembre 2010 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, commi 2, dell'art.11, comma 4. Sempre con la stessa sentenza ha dichiarato non fondate le altre questioni sollevate nei confronti dell'articolo 1, comma 1 e dell'articolo 10, comma 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.