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Legge regionale 23 novembre 2009, n. 71

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia).

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 27 novembre 2009

Art. 11
1. Il comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:
1. Fermo restando l'obbligo del preventivo rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nelle aree assoggettate ai vincoli paesaggistici, non necessitano di titolo abilitativo, ai sensi della presente legge e della l.r. 1/2005, i seguenti interventi laddove realizzati secondo le condizioni fissate dal PIER e dai provvedimenti attuativi dello stesso:
a) l'installazione di pannelli solari termici di sviluppo uguale o inferiore a 20 metri quadrati;
b) l'installazione di pannelli solari termici per applicazioni nel settore florovivaistico;
c) l'installazione di pannelli solari fotovoltaici di potenza nominale uguale o inferiore a 5 chilowatt;
d) l'installazione di impianti eolici di potenza uguale o inferiore a 5 chilowatt ;
e) l'installazione di impianti di cogenerazione a gas naturale fino a 3 megawatt termici;
f) l’installazione di impianti di produzione energetica alimentati a biomassa fino a 0,5 megawatt termici.
”.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 39/2005, è inserito il seguente:
1 bis. In applicazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE) e fermo restando l'obbligo del preventivo rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 per le aree assoggettate ai vincoli paesaggistici, non necessitano di titolo abilitativo ai sensi della presente legge e della l.r. 1/2005 i seguenti interventi:
a) l'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore ad 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro;
b) l'installazione di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto.
”.
3. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 17 della l.r. 39/2005, è inserito il seguente:
1 ter. In applicazione dell'articolo 27 della l. 99/2009 e fermo restando l'obbligo del preventivo rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per le aree assoggettate ai vincoli paesaggistici, non necessitano di titolo abilitativo ai sensi della presente legge e della l.r. 1/2005 l’installazione di impianti, alimentati da fonti convenzionali o rinnovabili, di produzione combinata di energia elettrica e calore, quando la capacità di generazione è inferiore a 50 chilowatt elettrici.
”.
4. Dopo il comma 1 ter dell’articolo 17 della l.r. 39/2005, è inserito il seguente:
1 quater. Fermo restando l’obbligo del preventivo rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per le aree assoggettate ai vincoli paesaggistici, non necessitano di titolo abilitativo ai sensi della presente legge e della l.r. 1/2005 i seguenti interventi, realizzati tenendo conto delle condizioni fissate dal PIER e dai provvedimenti attuativi dello stesso, di cui la Regione e gli enti locali siano i soggetti responsabili:
a) l’installazione di pannelli solari fotovoltaici di potenza nominale uguale o inferiore a 1 megawatt;
b) l’installazione di impianti eolici di potenza nominale uguale o inferiore a 1 megawatt;
c) l’installazione di impianti a fonte idraulica di potenza nominale uguale o inferiore a 200 chilowatt.
”.
5. Dopo il comma 1 quater dell’articolo 17 della l.r. 39/2005, è inserito il seguente:
1 quinquies. Gli interventi di cui al comma 1 quater, lettere a), b) e c) possono essere realizzati dalle aziende sanitarie, previo assenso del comune competente.
”.
6. Dopo il comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 39/2005, è aggiunto il seguente:
3 bis. Per gli interventi di cui ai commi 1, 1 bis, 1 ter e 1 quater l'interessato provvede a dare comunicazione preventiva al comune almeno venti giorni prima dell’inizio dei lavori.
”.

Note del Redattore:

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 313 del 11 novembre 2010 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, commi 2, dell'art.11, comma 4. Sempre con la stessa sentenza ha dichiarato non fondate le altre questioni sollevate nei confronti dell'articolo 1, comma 1 e dell'articolo 10, comma 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.