Legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59
Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo).
Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 26 ottobre 2009
Art. 42
- Norma finanziaria
1. Per la copertura degli oneri finanziari di cui alla presente legge sono stanziati annualmente euro 200.000,00 a partire dall’anno 2009 sull’unità previsionale di base (UPB) 264 “Servizi di prevenzione – Spese correnti”.
2. Per il finanziamento dei progetti di formazione ed informazione sono stanziati annualmente euro 40.000,00 a partire dall’anno 2009 sulla UPB 264 “Servizi di prevenzione – Spese correnti”.
Note del Redattore:
Comma prima inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 9; poi il comma è così modificato con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 31 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.