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Legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59

Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo).

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 26 ottobre 2009

Art. 31
- Organizzazione, compiti e caratteristiche strutturali del canile sanitario
1. Il canile sanitario è la struttura a cui devono affluire tutti i cani catturati, o comunque recuperati.
2. Presso il canile sanitario è svolto dall’azienda USL, con oneri a proprio carico, il periodo di osservazione e profilassi sanitaria per un periodo massimo di sessanta giorni.
3. Al termine del periodo di osservazione, previa valutazione favorevole dell’azienda USL, il cane viene trasferito al canile rifugio. Trascorsi sessanta giorni dalla data di cattura, il responsabile, qualora non richieda la restituzione del cane, ne perde la titolarità. Qualora il responsabile sia individuabile e reperibile, non perde la titolarità dell’animale salvo che non dimostri di non poterlo tenere presso di sé, secondo i criteri previsti dal regolamento di cui all’articolo 41, in relazione all’articolo 28.
4. Gli animali abbandonati sono sottoposti a sterilizzazione obbligatoria, secondo le modalità di cui all’articolo 7, comma 2.
5. I comuni provvedono alle necessità degli animali ospiti dei canili sanitari; ove ciò non sia possibile, i comuni stipulano convenzioni con le aziende USL; qualora le aziende USL non dispongano di personale, i comuni possono garantire tale servizio tramite convenzioni da stipulare preferibilmente con associazioni senza scopo di lucro e imprese sociali, riconosciute ed iscritte in albi istituiti con leggi regionali, aventi finalità di protezione degli animali, o con altri soggetti privati, quando non sia altrimenti possibile.
6. Il canile sanitario è dotato almeno delle seguenti strutture:
a) infermeria;
b) locale di degenza per gli animali;
c) reparto ricovero per cuccioli;
d) cucina;
e) magazzino;
f) servizi igienici per il personale addetto;
g) box di isolamento in numero tale da rispettare il rapporto di un box per ogni dieci cani da ospitare.
7. I box e le strutture sono conformi ai requisiti strutturali ed alle caratteristiche costruttive previste dal regolamento di cui all’articolo 41.

Note del Redattore:

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Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 103.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 21.

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Comma prima inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 9; poi il comma è così modificato con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 31 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.