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Legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59

Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo).

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 26 ottobre 2009

Art. 30
- Canili sanitari e rifugio
1. I comuni provvedono alla costruzione o al risanamento dei canili sanitari e rifugio secondo i requisiti stabiliti dalla presente legge, anche tramite finanziamenti regionali di cui all’articolo 33.
2. Le strutture, sia pubbliche che private, di cui i comuni intendono avvalersi, allo scopo di dotarsi di canili sanitari e canili rifugio di cui agli articoli 31 e 32, devono essere accreditate dall’azienda USL, sulla base dei requisiti stabiliti dalla presente legge e secondo le procedure previste dal regolamento di cui all’articolo 41.
3. L’azienda USL garantisce la verifica della rispondenza ai criteri di localizzazione, accreditamento e accessibilità di cui al regolamento, l’appropriatezza dell’organizzazione del servizio e la formazione degli operatori, al fine di promuovere l’adozione dei cani.

Note del Redattore:

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Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 103.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 21.

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Comma prima inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 9; poi il comma è così modificato con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 31 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.