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Legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59

Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo).

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 26 ottobre 2009

Art. 3
- Ambito di applicazione
1. La presente legge si applica agli animali che vivono sul territorio regionale nell’ambito di un rapporto di interazione e convivenza con l’uomo.
2. Sono esclusi dall’ambito di applicazione della legge:
a) gli animali impiegati in attività già oggetto di specifica disciplina, per gli aspetti espressamente considerati, quali allevamento zootecnico, caccia, pesca, sperimentazione, derattizzazione, disinfestazione, giardini zoologici, bioparchi e centri di recupero;
b) gli animali che vivono allo stato libero e non interagiscono con l’uomo;
c) i feti e gli embrioni animali.
3. Gli animali di cui al comma 2, lettere a) e b), rientrano nell’ambito di applicazione della presente legge qualora si instauri un rapporto di convivenza ed interazione tra di essi e l’uomo.
4. Ogni attività economica concernente animali, incluse l’attività di cura e toelettatura, è svolta, oltre a quanto previsto agli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

Note del Redattore:

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Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 103.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 21.

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Comma prima inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 9; poi il comma è così modificato con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 31 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.