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Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 56

Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca marittima e dell’acquacoltura).

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima del 16 ottobre 2009

Art. 30
- Sostituzione dell’articolo 21 della l.r. 66/2005
1. L’articolo 21 della l.r. 66/2005 è sostituito dal seguente:
Art. 21 - Sanzioni amministrative
1. Si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00 per chi esercitando la pesca professionale pesca quantità superiori a quelle autorizzate per ciascuna specie dal regolamento di cui all’articolo 14, comma 1, lettera b);
b) sanzione amministrativa da euro 600,00 a euro 3.600,00 per chi esercita la pesca professionale con navi o galleggianti, attrezzi o strumenti vietati o non espressamente permessi dal regolamento di cui all’articolo 14, comma 1, lettera b);
c) sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 in caso di commercio del pescato da parte di soggetti diversi dai pescatori professionali;
d) sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 1.800,00 per chi esercita la pesca sportiva in violazione di quanto disposto dal regolamento di cui all’articolo 14, comma 1, lettera b);
e) sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00 per chi esercita la pesca subacquea in violazione di quanto disposto dal regolamento di cui all’articolo 14. comma 1, lettera b);
f) sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 per chi esercita la pesca professionale in violazione di quanto stabilito ai sensi dell’articolo 12, comma 5 ter;
g) sanzione amministrativa da euro 600,00 a euro 3.600,00 per chi esercita le attività di pescaturismo e di ittiturismo in violazione degli articoli 17 bis, 17 septies;
h) sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.200,00 per la violazione degli articoli 17 quater, 17 quinquies e 17 novies
(1)

Parola così sostituita con l.r. 9 agosto 2016, n. 58, art. 50.

;
i) sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 per chi esercita la pesca e il commercio del novellame in violazione delle prescrizioni contenute nel regolamento di cui all’articolo 14, comma 1, lettera b);
j) sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.200,00 per chi esercita la pesca a fini scientifici in violazione delle prescrizioni contenute nel regolamento di cui all’articolo 14, comma 1, lettera b).
2. Ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e alla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).
3. Gli enti competenti all’irrogazione delle sanzioni per la violazione delle norme della presente legge e all’introito delle somme riscosse sono le province rispettivamente competenti sulla fascia marina antistante il loro territorio, salvo l’irrogazione e l’introito delle sanzioni per la violazione degli articoli 17 septies e 17 nonies che spetta ai comuni.
”.

Note del Redattore:

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Parola così sostituita con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 50.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.