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Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 56

Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca marittima e dell’acquacoltura).

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima del 16 ottobre 2009

Art. 6
- Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 66/2005
1. L’articolo 7 della l.r. 66/2005 è sostituito dal seguente:
Art. 7 - Interventi di sostegno per la pesca professionale e l’acquacoltura
1. Il PAR, di cui all’articolo 2 della l.r. 1/2006, individua gli interventi regionali di incentivazione della pesca professionale, dell’acquacoltura e le attività di cui agli articoli 17 e 17 sexties.
2. Tra gli interventi di cui al comma 1 è compreso il sostegno alla stipula di convenzioni tra soggetti pubblici e le associazioni di categoria o le strutture che ne sono unitaria espressione o consorzi rappresentativi delle locali imprese di pesca.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 50.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.