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Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 56

Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca marittima e dell’acquacoltura).

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima del 16 ottobre 2009

Art. 4
1. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 66/2005 è abrogata.
2. La lettera k) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 66/2005 è sostituita dalla seguente:
k) imprenditore ittico:
1) chi esercita un’attività di pesca professionale diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri e dolci e le attività di cui agli articoli 17 e 17 sexies;
2) le cooperative di imprenditori ittici e i loro consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci oppure forniscono prevalentemente ai medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento delle attività di pesca e di acquacoltura e le attività di cui agli articoli 17 e 17 sexies;
3) sono altresì imprenditori ittici gli esercenti attività commerciali di prodotti ittici derivanti prevalentemente dal diretto esercizio delle attività di pesca, di acquacoltura e le attività di cui agli articoli 17 e 17 sexies;
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 50.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.