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Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 56

Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca marittima e dell’acquacoltura).

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima del 16 ottobre 2009

Art. 24
- Inserimento dell’articolo 17 septies nella l.r. 66/2005
1. Dopo l’articolo 17 sexies della l.r. 66/2005 è inserito il seguente:
Art. 17 septies - Esercizio dell’ittiturismo
1. L’imprenditore ittico che intende esercitare l’attività di ittiturismo presenta al comune di appartenenza tramite lo sportello unico delle attività produttive (SUAP), di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato, alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), una dichiarazione di inizio attività ai sensi dell’articolo 19 della l. 241/1990 attestante in particolare:
a) la principalità dell’attività di pesca rispetto all’attività di ittiturismo così come indicato all’articolo 17 octies;
b) il titolo di proprietà o di disponibilità dei beni adibiti all’attività di ittiturismo e nel caso di edifici la loro conformità alle norme edilizie e igienico-sanitarie previste;
c) il rispetto della normativa in materia previdenziale e assicurativa.
2. Il comune comunica alla provincia le dichiarazioni ricevute.
3. La modulistica per la presentazione della dichiarazione è approvata dal dirigente della competente struttura regionale.
4. L’imprenditore ittico tiene un registro riportante le ore dedicate all’attività di ittiturismo e quelle dedicate all’attività di pesca.
”.

Note del Redattore:

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Parola così sostituita con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 50.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.