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Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 56

Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca marittima e dell’acquacoltura).

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima del 16 ottobre 2009

Art. 23
- Inserimento dell’articolo 17 sexies nella l.r. 66/2005
1. Dopo l’articolo 17 quinquies della l.r. 66/2005 è inserito il seguente:
Art. 17 sexies - Ittiturismo
1. Nelle attività di ittiturismo sono ricomprese le attività di ospitalità, somministrazione di alimenti e bevande, servizi ricreativi, culturali, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici,
delle risorse della pesca e dell’acquacoltura, valorizzando gli aspetti socio-culturali del settore, esercitate dall’imprenditore ittico.
”.

Note del Redattore:

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Parola così sostituita con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 50.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.