Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 56
Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca marittima e dell’acquacoltura).
Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima del 16 ottobre 2009
Art. 19
- Inserimento dell’articolo 17 ter nella l.r. 66/2005
1. Dopo l’articolo 17 bis della l.r. 66/2005 è inserito il seguente:
“
Art. 17 ter - Rapporto di principalità
1. Il rapporto di principalità si intende realizzato quando il tempo dedicato all’esercizio della pesca è prevalente rispetto a quello derivante dall’esercizio delle attività di pescaturismo.
2. La principalità è dimostrata dall’imprenditore ittico con le annotazioni sul registro delle persone imbarcate ai fini di pescaturismo di cui all’articolo 17 bis, comma 3.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.