Menù di navigazione

Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 56

Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca marittima e dell’acquacoltura).

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima del 16 ottobre 2009

Art. 18
- Inserimento dell’articolo 17 bis nella l.r. 66/2005
1. Dopo l’articolo 17 della l.r. 66/2005 è inserito il seguente:
Art. 17 bis - Esercizio delle attività di pescaturismo
1. L’imprenditore ittico che intende esercitare l’attività di pescaturismo presenta alla provincia di appartenenza una dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), attestante in particolare:
a) il possesso o la detenzione di un’imbarcazione munita di licenza di pesca o di licenza per l’esercizio della pesca subacquea professionale o di un’imbarcazione iscritta nel registro navale alla quinta categoria;
b) l’eventuale offerta di ristorazione a bordo o a terra per le persone imbarcate;
c) il possesso dell’autorizzazione all’esercizio di pescaturismo rilasciata dalla capitaneria di porto, ai sensi della normativa statale vigente;
d) la principalità dell’attività di pesca rispetto all’attività di pescaturismo, come indicato all’articolo 17 ter;
e) il rispetto della normativa in materia previdenziale e assicurativa per il personale imbarcato;
f) di aver stipulato una polizza assicurativa per le persone accolte a bordo.
2. La modulistica per la presentazione della dichiarazione è approvata dal dirigente della competente struttura regionale.
3. L’imprenditore ittico tiene un registro sul quale sono annotate le persone imbarcate, nonché il tempo dedicato alle attività di pescaturismo.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 50.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.