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Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 56

Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca marittima e dell’acquacoltura).

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima del 16 ottobre 2009

Art. 12
- Inserimento dell’articolo 13 bis nella l.r. 66/2005
1. Dopo l’articolo 13 della l.r. 66/2005 è inserito il seguente:
Art. 13 bis - Modalità di esercizio della pesca professionale, sportiva, subacquea, speciale e a scopi scientifici
1. La pesca professionale è l’attività di pesca esercitata dall’imprenditore ittico. Il regolamento di cui all’articolo 14, comma 1, lettera b), definisce le modalità di pesca, gli attrezzi utilizzati e le loro caratteristiche, nonché le taglie minime dei pesci.
2. La pesca sportiva in mare è esercitata senza licenza di pesca. I pescatori sportivi non possono commercializzare il pescato.
3. L’uso del fucile per la pesca subacquea e di attrezzi similari è consentito solo ai maggiori di anni sedici.
4. La pesca del novellame è consentita solo ai fini di ricerca e di sperimentazione in acquacoltura o per il ripopolamento di aree marine o lacustri presenti nel territorio regionale. Per novellame si intendono gli esemplari allo stadio giovanile delle specie viventi in mare e nelle acque interne non pervenuto alle dimensioni indicate nel regolamento di cui all’articolo 14, comma 1, lettera b). La pesca del novellame è autorizzata dalla competente struttura della Giunta regionale su presentazione di appositi programmi.
5. La pesca di aphia minuta (rossetto) e di spicara smaris (zerro) può essere autorizzata dalla competente struttura della Giunta regionale per periodi e zone definiti.
6. Le autorizzazioni della pesca a scopi scientifici possono essere concesse dalla competente struttura della Giunta regionale, su parere di ARPAT, solo alle università e agli istituti scientifici riconosciuti.
”.

Note del Redattore:

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Parola così sostituita con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 50.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.