Legge regionale 5 agosto 2009, n. 51
Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento. (71)
Bollettino Ufficiale n. 30, parte prima, del 12 agosto 2009
Art. 44
- Il coordinamento aziendale delle attività per il miglioramento della qualità e sicurezza delle cure
1. Le aziende sanitarie sono impegnate a promuovere e governare, con un adeguato coordinamento interno, le strategie aziendali orientate al miglioramento della qualità, alla diffusione della cultura della verifica, alla prevenzione e alla gestione del rischio clinico.
2. Ai fini di cui al comma 1, le aziende sanitarie assicurano:
a) il raccordo e la sinergia tra i vari attori che all’interno dell’azienda rivestono ruoli in materia di qualità e sicurezza delle cure;
b) la fattiva e coordinata partecipazione delle componenti interne ai processi di autovalutazione previsti nell’ambito dei procedimenti per l’accreditamento istituzionale e di eccellenza, nonché dei processi di valutazione delle performance aziendali.
Note del Redattore:
Comma prima aggiunto con l.r. 17 ottobre 2012, n. 57 , art. 5, ed ora così sostituito con l.r. 19 maggio 2014, n. 26 , art. 36.
Comma prima inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 81 , art. 8, ed ora abrogato con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 24.
Comma prima sostituito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 36, ed ora così sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 9.
Comma prima aggiunto con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 36, ed ora abrogato con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 9.
Comma prima sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 24, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 9.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.