Legge regionale 5 agosto 2009, n. 51
Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento. (71)
Bollettino Ufficiale n. 30, parte prima, del 12 agosto 2009
Art. 43
- La partecipazione dei cittadini per la qualità e la sicurezza dell’assistenza sanitaria
1. La Regione promuove la partecipazione dei cittadini per il miglioramento della qualità dell’assistenza sanitaria e la sicurezza delle cure, in coerenza con le disposizioni della legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69 (Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali).
2. A tal fine, la Regione si avvale del “Forum permanente dei cittadini per l’esercizio del diritto alla salute”, di seguito denominato “forum”, costituito dalla Giunta regionale con apposito protocollo d’intesa con il comitato regionale dei consumatori e degli utenti di cui alla legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti).
3. Al forum sono fornite tutte le informazioni relative ai procedimenti regionali disciplinati dalla presente legge.
4. La Commissione di cui all’articolo 40, trasmette al forum e alla commissione consiliare competente, la relazione annuale sull’attività svolta e sulle risultanze delle azioni di verifica e controllo effettuate a livello regionale e acquisisce dal forum eventuali segnalazioni e proposte in ordine ai temi della qualità e della sicurezza nell’ambito delle strutture sanitarie accreditate.
Note del Redattore:
Comma prima aggiunto con l.r. 17 ottobre 2012, n. 57 , art. 5, ed ora così sostituito con l.r. 19 maggio 2014, n. 26 , art. 36.
Comma prima inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 81 , art. 8, ed ora abrogato con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 24.
Comma prima sostituito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 36, ed ora così sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 9.
Comma prima aggiunto con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 36, ed ora abrogato con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 9.
Comma prima sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 24, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 9.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.