Legge regionale 17 luglio 2009, n. 39
Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA.
Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima, del 24 luglio 2009
PREAMBOLO
Visto l'articolo 117, quarto comma, della Costituzione ;
Visto l'articolo 50 dello Statuto della Regione Toscana;
considerato quanto segue:
1. La disciplina dell'organizzazione, delle competenze e del funzionamento del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LaMMa, di seguito denominato consorzio o, in alternativa, LAMMA, in quanto ente dipendente della Regione, rientra nella competenza legislativa residuale delle Regioni ai sensi dell’articolo 117, quarto comma, della Costituzione ;
2. Nell’ambito del progetto di riorganizzazione del sistema degli enti e delle agenzie regionali risulta opportuno procedere alla revisione della disciplina contenuta nella legge istitutiva del LAMMA al fine di ottimizzarne l’organizzazione ed il funzionamento e al tempo stesso garantire un più elevato livello delle prestazioni dallo stesso erogate;
3. Gli obiettivi di cui al punto 2 vengono perseguiti attraverso:
a) una puntuale definizione delle attività del consorzio finalizzata a garantire maggiore chiarezza in ordine alle sue competenze;
b) la distinzione tra attività ordinarie ed attività straordinarie finalizzata a razionalizzare il sistema dei finanziamenti e la gestione del bilancio;
c) l’introduzione di uno strumento di programmazione che, sulla base degli indirizzi annuali della Giunta regionale, individui le prestazioni che il consorzio è tenuto ad espletare nel corso dell’anno di riferimento e ne garantisca il pieno e corretto svolgimento;
4. Il LAMMA svolge prevalentemente attività a supporto dei compiti istituzionali degli enti consorziati, che le finanziano. Nell'ambito di cui al punto 2 si ritiene opportuno che il LAMMA possa operare anche a favore di soggetti terzi non consorziati per una quota non superiore al 20 per cento del valore delle attività istituzionali svolte a favore dei consorziati; (14)
5. In merito alla composizione del consorzio, si prevede che allo stesso possano partecipare, oltre alla Regione ed al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), solo enti pubblici territoriali e di ricerca, con esclusione di soggetti privati; alla Regione è comunque riservata una partecipazione maggioritaria;
6. Abrogato;(15)
7. Si è posta la necessità di prevedere una disposizione transitoria relativa al personale per consentire l’adeguamento dell’assetto organizzativo del consorzio alle novità introdotte con la presente legge e la conseguente messa a regime.
si approva la presente legge
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.