Legge regionale 17 luglio 2009, n. 39
Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA.
Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima, del 24 luglio 2009
Art. 5
1. Le attività di cui all'articolo 4, comma 1, sono svolte secondo quanto previsto nel piano (40) triennale (36) delle attività del consorzio e sono distinte in:
a) attività ordinarie, finanziate con il contributo ordinario annuale della Regione e degli altri enti consorziati, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a);
b) attività straordinarie, richieste dagli enti consorziati in aggiunta alle attività ordinarie e finanziate con i contributi straordinari degli stessi consorziati richiedenti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), o le attività derivanti dalla partecipazione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 5;
c) attività svolte a favore di soggetti terzi non consorziati, di cui all’articolo 4, comma 3.
2. Sono ordinarie le attività di interesse comune dei consorziati, aventi carattere continuativo e coerenti con gli atti della programmazione regionale, individuate negli indirizzi annuali di cui all'articolo 16.
3. Il piano (37)delle attività è elaborato dall'amministratore unico del consorzio sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 16 ed è adottato dall'assemblea dei soci. Il piano è trasmesso, entro il 31 dicembre (41) dell'anno precedente a quello di riferimento, alla Giunta regionale che lo approva entro i termini previsti per l’invio della richiesta di parere al Consiglio regionale sul budget economico (41) di cui all’articolo 14, commi 2 e 3 e lo trasmette al Consiglio regionale. (31)
3 bis. La Giunta regionale prescrive all’amministratore unico del consorzio la modifica del piano (37)delle attività nel caso in cui ciò si renda necessario al fine di garantire l’allineamento dello stesso al budget economico (41) approvato ai sensi dell’articolo 14, comma 4, a seguito del parere del Consiglio regionale. (32)
4. Nel corso dell'anno di riferimento, eventuali modifiche al piano (37)delle attività sono adottate dall'assemblea dei soci, su proposta dell'amministratore unico, ed approvate dalla Giunta regionale.
5. Le modifiche al piano (37)delle attività di importo inferiore a 500.000,00 (38)euro, sono direttamente approvate dalla Giunta regionale, su proposta dell'amministratore unico.
6. L'amministratore unico presenta alla Giunta regionale una relazione semestrale sull'avanzamento del piano secondo le indicazioni contenute nel piano stesso.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.