Menù di navigazione

Legge regionale 22 giugno 2009, n. 30

Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT).

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 26 giugno 2009

Art. 31
- Bilancio, attività contrattuale e di gestione del patrimonio (39)

Articolo così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 36.

1. I contenuti del budget economico (90)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 47.

e del bilancio di esercizio sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità alla disciplina statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.
2. Il budget (91)

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 47.

preventivo economico è adottato dal direttore dell’ARPAT e trasmesso alla Giunta regionale entro il 31 dicembre (90)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 47.

dell’anno precedente all’esercizio di riferimento, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori. Al budget (91)

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 47.

è allegata la relazione del direttore che evidenzia i rapporti tra il piano delle attività e le previsioni economiche. In assenza di rilievi istruttori, entro quarantacinque giorni dal ricevimento, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione consiliare competente.
3. In caso di rilievi istruttori, la competente struttura della Giunta regionale trasmette all’ARPAT, entro venti giorni dal ricevimento del budget, (91)

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 47.

la richiesta di documentazione integrativa oppure di riadozione del budget (91)

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 47.

stesso. L’ARPAT trasmette alla Giunta regionale, entro cinque giorni, la documentazione integrativa richiesta oppure, entro quindici giorni, il budget (91)

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 47.

riadottato. Entro venti giorni dal ricevimento della documentazione di cui al periodo precedente, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere sul budget (91)

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 47.

al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione.
4. Entro quindici giorni dall’acquisizione del parere consiliare la Giunta regionale approva il budget. (91)

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 47.

5. Il bilancio di esercizio è adottato e trasmesso dal direttore generale alla Giunta regionale entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori. La Giunta regionale effettua l’istruttoria e propone il bilancio al Consiglio regionale, secondo le modalità e i tempi istruttori di cui ai commi 2 e 3. Il Consiglio regionale approva il bilancio di esercizio entro sessanta giorni dal ricevimento. Il bilancio di esercizio è corredato da una relazione del direttore generale sui risultati conseguiti che evidenzia in particolare i rapporti tra gli eventi economici e patrimoniali e le attività poste in essere.
6. All’attività contrattuale, di gestione del patrimonio e alla contabilità dell’ARPAT si applicano, in quanto compatibili, le norme in vigore per le aziende sanitarie.
7. La Giunta regionale può attivare specifiche modalità di verifica e controllo degli andamenti economici e gestionali.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 63. Poi parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 119.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2012, n. 39

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto conl.r. 20 luglio 2012, n. 39 art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 72.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 73.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 74.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 75.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 75.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 76.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero abrogato con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero abrogato con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 30, ed ora così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art.16 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 31, ed ora così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art.17 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 33.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 34.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 34.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola soppressa con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 35.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 35.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 35.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 36.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Visto del preambolo inserito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 8 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 10 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 12 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 14 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 18 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma cosi sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma cosi sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 20 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo cosi sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 21 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 23 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 24 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 24 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 25 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 26 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 28 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 40.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 41.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 42.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 43.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 44.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 44.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 45.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 46.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 47.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 47.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.