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Legge regionale 22 giugno 2009, n. 30

Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT).

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 26 giugno 2009





PREAMBOLO


Visto l'Sito esternoarticolo 117, quarto comma, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l) e l’articolo 50 dello Statuto della Regione Toscana;


Vista la Sito esternolegge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale); (40)

Visto del preambolo inserito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68, art. 1.



Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 20 marzo 2009;


Considerato quanto segue:


1. Il Sito esternodecreto legge 4 dicembre 1993, n. 496 , convertito con modificazioni in Sito esternolegge 21 gennaio 1994 n. 61 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente), demanda alle regioni ed alle province autonome l’istituzione delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente a cui affidare lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente e delle ulteriori attività tecniche di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientale;


2. L’ARPA Toscana (ARPAT) è stata istituita con la legge regionale 18 aprile 1995, n. 66 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana), con cui sono stati disciplinati l’organizzazione, il funzionamento e le competenze;


3. Negli anni successivi all’entrata in vigore della l.r. 66/1995 è radicalmente mutato il quadro normativo di riferimento, sia a livello comunitario che nazionale, con una crescente attenzione alle tematiche ambientali ed alla necessità di coniugare lo sviluppo economico con un corretto ed equilibrato uso delle risorse ambientali. Ciò ha comportato un notevole incremento dell’attività amministrativa autorizzatoria e in particolare di controllo;


4. Il Consiglio europeo di Bruxelles ha definito obiettivo primario di ogni politica ambientale quello di coniugare la crescita economica con un corretto ed equilibrato uso delle risorse e con la tutela dell'ambiente ribadendo un concetto già enunciato dal sesto piano d’azione ambientale europeo 2002 – 2010 “Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta” (approvato dalla Commissione Europea quasi contestualmente al vertice di Johannesburg) che recepisce un lungo percorso volto a rendere effettivo l’articolo 6 del trattato istitutivo, il quale richiede di realizzare condizioni di sostenibilità dello sviluppo, sia a livello comunitario che regionale;


5. Il Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ha ridisegnato il sistema dei rapporti e delle competenze in materia ambientale;


6. La Regione Toscana ha fatto proprie tali nuove prospettive legate alla protezione ambientale con l’approvazione della legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale (4)

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 119.

) e del piano regionale di azione ambientale 2007 – 2010, nonché attraverso il piano sanitario regionale 2008 – 2010;


7. L’ARPAT ha saputo negli anni modificare la propria “mission” rispetto al nuovo contesto normativo ma ha dovuto confrontarsi anche con i limiti di una legge istitutiva non più corrispondente alle esigenze proprie ed a quelle della nuova programmazione;


8. Nella risoluzione 16 maggio 2007, n. 43, collegata alla deliberazione del Consiglio regionale 16 maggio 2007, n. 59 (Parere ai sensi dell’articolo 11 comma 5 dello Statuto. Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”. Bilancio preventivo economico annuale 2007 e pluriennale 2007/2009), si ribadiva l’importanza di provvedere alla formulazione di una proposta di legge che sostituisse l’attuale l.r. 66/1995 istitutiva dell’ARPAT, proprio al fine di rispondere alle nuove esigenze di un mutato contesto regionale, nazionale e internazionale;


9. È necessaria una riforma che rilanci e rafforzi l’attività dell’ ARPAT, tenendo conto della esperienza passata e delle nuove istanze così da garantire sempre maggiore qualità dei controlli e i più alti standard di qualità e sicurezza ambientali;


10. Abrogato. (41)

Punto abrogato con l.r. 18 novembre 2019, n. 68, art. 1.



11. Diviene strategica una nuova definizione delle attività istituzionali che, anziché rinviare ad un’elencazione dettagliata, individui le aree di competenza dell’ ARPAT, per una più chiara comprensione del ruolo alla stessa affidato;


12. Le complesse interazioni tra società ed ambiente necessitano di approfondimenti così come di un più alto livello di comprensione a cui ARPAT è chiamata a contribuire attraverso le attività di supporto, controllo ed informazione da essa svolte. Ciò al fine di assicurare un sempre maggior livello di protezione ambientale ed un più esaustivo quadro conoscitivo che, tenendo anche conto delle raccomandazioni dell’Agenzia europea per l’ambiente contenute nelle “Linee guida per la collezione ed elaborazione dei dati” (1998), determini le pressioni, gli impatti e lo stato dell’ambiente e contribuisca a chiarirne i legami con le cause determinanti;


13. Occorre rafforzare e rendere centrale le attività di controllo, finalizzate ad ottenere un alto livello di protezione ambientale attraverso il controllo della conformità alla vigente normativa ed alle prescrizioni ambientali fissate negli atti autorizzativi rilasciati dalle autorità competenti. Occorre altresì consolidare l’attività di supporto tecnico scientifico, nonché quella di elaborazione dati, di informazione e conoscenza ambientale;


14. È necessario uniformarsi a quanto disciplinato nella raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 aprile 2001 (2001/331/CE, GUCE Sito esternoL. 118/41 del 27/04/2001), in cui si definisce “controllo” la serie complessa di azioni interrelate quali la repressione delle violazioni della normativa, le finalità conoscitive, le finalità valutative, inclusi gli autocontrolli, preventive e successive dirette anche all'individuazione di misure d'intervento, nonché finalità di pubblicità e informazione al pubblico;


15. È necessario identificare univocamente i settori di attività dell’ ARPAT in uno schema di carta dei servizi e delle attività allegato alla legge in modo da poter disporre di uno strumento dinamico per l’aggiornamento dei settori d’intervento dell’Agenzia in seguito a variazioni del quadro normativo di riferimento che in campo ambientale è sottoposto a frequenti mutamenti e aggiornamenti;


16. È necessario definire uno strumento per la programmazione delle attività dell’ ARPAT che, partendo dalla loro individuazione puntuale e dai livelli minimi da garantire su tutto il territorio regionale, distingua tra attività obbligatorie e non obbligatorie definendo la tipologia, il livello, il soggetto beneficiario, il costo, i tempi di erogazione ove pertinenti e l’eventuale fonte normativa o l’atto di programmazione che tale attività prevede; tenuto conto della rilevanza di tale strumento, denominato “carta dei servizi e delle attività” e delle ricadute dello stesso sull’intero territorio regionale, esso è approvato, aggiornato e modificato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentiti i soggetti partecipanti ai tavoli di concertazione;


17. La carta dei servizi e delle attività, identificando e definendo le tipologie di attività istituzionali, serve anche a rafforzare l’imparzialità e la terzietà dell’ ARPAT;


18. Abrogato. (25)

Numero abrogato con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 25.



19. Abrogato. (26)

Numero abrogato con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 26.



20. Poiché il ruolo dell’ ARPAT si sostanzia nello svolgimento di attività a supporto degli enti pubblici competenti in materia di tutela ambientale e della salute, e in considerazione della necessità, evidenziata dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (decisione del 4 novembre 2002) di individuare correttivi idonei ad eliminare l’effetto distorsivo derivante dalla commistione tra attività pubblicistica di controllo e attività privatistica di consulenza, le attività rese ai soggetti privati si devono limitare ai soli casi in cui la normativa vigente imponga a questi ultimi di avvalersi necessariamente ed esclusivamente dell’ ARPAT;


21. Si riscontra la necessità di introdurre un maggior coordinamento ed un riferimento più esplicito alla relazione tra programmazione regionale e attività dell’ ARPAT. Si ritiene in tal senso che il piano regionale di azione ambientale per la sua stessa natura di piano legato a tematiche ambientali ma anche per la sua connaturata coerenza con il programma regionale di sviluppo, sia lo strumento più idoneo a costituire il punto di riferimento su cui orientare le attività. D’altra parte, svolgendo l’ ARPAT attività integrate con quelle delle aziende sanitarie locali si ritiene che il piano sanitario regionale possa costituire riferimento per l’insieme degli interventi legati direttamente alla tutela della salute;


22. Il finanziamento dell’ ARPAT allo stato attuale appare non completamente correlato alle attività che essa svolge ed è chiamata a svolgere dalla Regione e dagli enti locali e si deve quindi procedere alla revisione del sistema dei finanziamenti attraverso criteri e strumenti per l’individuazione del nucleo di attività che, in quanto considerate strategiche, siano finanziate dalla Regione, rimettendo agli altri enti pubblici richiedenti il finanziamento delle restanti attività;


23. Laddove previsto dalla normativa vigente, al finanziamento pubblico concorrono anche quote derivanti da forme di compartecipazione a tributi o tariffe per servizi ambientali, oltre che gli oneri posti, sempre dalla normativa statale vigente, a carico dei privati in attuazione del principio “chi inquina paga”;


23 bis. In attuazione della Sito esternol. 132/2016 è necessario accentuare il ruolo dell'ARPAT quale ente con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile, che concorre a perseguire gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della salvaguardia e della promozione della qualità dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali in Toscana anche in relazione agli obiettivi nazionali e regionali di promozione della salute umana, garantendo altresì l'imparzialità e la terzietà nell'esercizio delle attività affidate all'Agenzia stessa, nonché la trasparenza e la diffusione delle informazioni ambientali acquisite nel corso delle attività svolte. (42)

Punto aggiunto con l.r. 18 novembre 2019, n. 68, art. 1.



Si approva la seguente legge


Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 63. Poi parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 13.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 119.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2012, n. 39

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Comma aggiunto conl.r. 20 luglio 2012, n. 39 art. 14.

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Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 art. 14.

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Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 art. 14.

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Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 art. 14.

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Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 art. 14.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 28.

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Nota soppressa.

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Comma aggiunto con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 72.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 73.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 74.

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Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 75.

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Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 75.

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Comma abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 76.

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Numero abrogato con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 25.

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Numero abrogato con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 26.

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Note soppresse.

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Articolo abrogato con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 29.

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Articolo prima sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 30, ed ora così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art.16 .

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Articolo prima sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 31, ed ora così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art.17 .

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Articolo inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 32.

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Comma aggiunto con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 33.

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Lettera aggiunta con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 34.

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Lettera aggiunta con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 34.

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Parola soppressa con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 35.

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Lettera inserita con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 35.

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Lettera così sostituita con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 35.

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Articolo così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 36.

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Visto del preambolo inserito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 1 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 3 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 4 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 5 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 6 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 7 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 8 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 10 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 11 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 12 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 13 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 14 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 15 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 18 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 19 .

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Comma così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 19 .

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Comma cosi sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 19 .

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Comma cosi sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 20 .

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Articolo cosi sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 21 .

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Comma così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 23 .

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Lettera così sostituita con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 24 .

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Parole così sostituite con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 24 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 25 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 26 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 28 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 40.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 41.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 42.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 43.

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 44.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 44.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 45.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 46.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 47.

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 47.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
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