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Legge regionale 22 giugno 2009, n. 30

Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT).

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 26 giugno 2009

CAPO I
- Disposizioni generali e definizioni
Art. 1
- Oggetto della legge
1. La presente legge disciplina l’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), già istituita ai sensi della legge regionale 18 aprile 1995, n. 66 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana), in attuazione del Sito esternodecreto legge 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con modificazioni in Sito esternolegge 21 gennaio 1994, n. 61 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente) nonché della Sito esternolegge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale). (43)

Parole aggiunte con l.r. 18 novembre 2019, n. 68, art. 2.

Art. 2
1. L'ARPAT, in attuazione di quanto previsto dalla Sito esternol. 132/2016 , concorre al perseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della salvaguardia e della promozione della qualità dell’ambiente e della tutela delle risorse naturali in Toscana, anche in relazione agli obiettivi nazionali e regionali di promozione della salute umana.
2. L’ARPAT garantisce:
a) l’imparzialità e la terzietà nell’esercizio delle attività ad essa affidate;
b) la trasparenza e la diffusione delle informazioni ambientali acquisite nel corso delle attività svolte, fatti salvi i diritti di riservatezza previsti dalle norme vigenti.
Art. 3
1. Ai sensi dell’Sito esternoarticolo 7 della l. 132/2016 , l’ARPAT è un ente con personalità giuridica di diritto pubblico dotato di autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile.
Art. 4
1. Ai della presente legge valgono le definizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), c), d) ed e), Sito esternodella l. 132/2016 .
2. Ai fini della presente legge valgono altresì le seguenti definizioni:
a) livello regionale delle attività: indicazione di standard quantitativi e qualitativi superiori rispetto ai livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA) di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), ed all’Sito esternoarticolo 9 della l. 132/2016 ;
b) controllo ambientale: il complesso delle attività di cui all’articolo 7, pianificate al fine di garantire un elevato ed omogeneo livello di protezione ambientale, nel rispetto delle normative vigenti ed altresì delle prescrizioni contenute nei provvedimenti amministrativi attuativi delle normative medesime;
c) carta dei servizi e delle attività, di seguito denominata “carta”, come definita all’articolo 13, comprensiva dei contenuti previsti dal Catalogo nazionale di cui all’Sito esternoarticolo 9, comma 2, della l. 132/2016 .
Art. 5
1. Le attività istituzionali sono quelle attività tecnico-scientifiche svolte da ARPAT a favore della Regione, delle province e della Città metropolitana di Firenze, (80)

Parole inserite con l.r. 31 luglio 2023, n. 31, art. 6.

dei comuni, delle unioni dei comuni e degli enti parco regionali nell’interesse della collettività di cui all’articolo 11, commi 1, 2 e 3, e consistenti in:
a) attività di supporto tecnico-scientifico, come definite all’articolo 8;
b) attività di controllo ambientale, come definite all’articolo 7;
c) attività di elaborazione dati, di informazione e conoscenza ambientale, come definite all’articolo 9.
2. Costituiscono altresì attività istituzionali:
a) le attività connesse alla tutela della salute di cui all’articolo 10;
b) le attività di cui al presente articolo rese ai privati ai sensi dell’articolo 11, comma 4.
3. L’ARPAT svolge le attività istituzionali di cui ai commi 1 e 2 con riferimento alle matrici aria, acqua e suolo.
4. La carta di cui all’articolo 13 definisce le attività istituzionali di cui al presente articolo con riferimento alle matrici di cui al comma 3.
Art. 6
1. Fermo restando quanto previsto all’Sito esternoarticolo 3, comma 1, lettera c), della l. 132/2016 , ai fini dello svolgimento ottimale delle attività di cui all’articolo 5, l’ARPAT collabora con l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), istituito ai sensi dell’Sito esternoarticolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 6 agosto 2008, n. 133 , con le altre agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell’ambiente, con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché con altri enti pubblici e istituzioni, anche per la partecipazione all’attività di ricerca applicata, finalizzata in particolare al miglioramento della conoscenza sull’ambiente ed al miglioramento dell’efficienza dei processi di tutela.
2. L'ARPAT collabora altresì con il sistema regionale della protezione civile ai sensi dell’Sito esternoarticolo 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile).
3. L’ARPAT collabora con le istituzioni scolastiche e universitarie per la predisposizione e per l'attuazione di programmi di divulgazione e di educazione ambientale, nonché di formazione e di aggiornamento del personale di amministrazioni e di enti pubblici operanti nella materia ambientale, fermo restando l’inserimento di tali attività nel piano triennale (81)

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 40.

di cui all’articolo 16.
Art. 7
1. In coerenza con le funzioni di controllo ambientale di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), Sito esternodella l. 132/2016 , le attività di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), consistono nel campionamento, nell’analisi e misura, nel monitoraggio e nell’ispezione, aventi ad oggetto lo stato delle componenti ambientali, delle pressioni e degli impatti, nonché nella verifica delle forme di autocontrollo previste dalle normative comunitarie e statali vigenti.
2. Le funzioni di controllo sono esercitate dal personale incaricato degli interventi ispettivi ai sensi dell’articolo 35, secondo le modalità previste dal regolamento di cui all’Sito esternoarticolo 14, comma 1,+ della l. 132/2016 e altresì secondo gli indirizzi regionali per la programmazione delle attività di ARPAT di cui all’articolo 15. Tali funzioni possono essere svolte anche sulla base di progetti speciali relativi a specifiche problematiche ambientali, in attuazione della normativa di settore e delle politiche regionali in materia ambientale.
3. Nell’ambito delle attività di controllo, il personale di cui all’articolo 35, individuato in attuazione dell’Sito esternoarticolo 14, comma 7, della l. 132/2016 , esercita altresì funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria.
4. Le attività di controllo possono essere attivate anche su segnalazione dei cittadini.
Art. 7 bis
- Rete nazionale dei laboratori accreditati(50)

Articolo inserito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68, art. 9.

1. Nel rispetto di quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 12 della l. 132/2016 , l’ARPAT partecipa alla rete nazionale dei laboratori accreditati.
2. Ai fini della partecipazione alla rete di cui al comma 1, l’ARPAT applica i metodi elaborati e approvati dal sistema nazionale di cui alla Sito esternol. 132/2016 , come metodi ufficiali di riferimento.
Art. 8
1. In coerenza con le funzioni di cui all’Sito esternoarticolo 3, comma 1, lettera e), della l. 132/2016 , le attività di supporto tecnico-scientifico di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), consistono nell’assistenza tecnico-scientifica fornita agli enti di cui all’articolo 5 nell’esercizio delle loro funzioni amministrative in materia ambientale, con particolare riferimento a:
a) formulazione di contributi tecnico-istruttori, valutazioni e pareri tecnici, funzionali o propedeutici all’espletamento dei procedimenti amministrativi;
b) esecuzione di prestazioni tecnico-scientifiche, analitiche e di misurazione;
c) supporto tecnico-scientifico per la predisposizione di norme, regolamenti, piani e programmi in campo ambientale, con particolare riferimento ai quadri conoscitivi.
2. La Regione, ai sensi del comma 1, si avvale dell’ARPAT per la formulazione di contributi tecnico-istruttori, valutazioni e pareri tecnici, propedeutici all’espletamento dei procedimenti amministrativi di propria competenza, con particolare riferimento alle autorizzazioni ambientali, secondo quanto stabilito dal regolamento di cui ai commi 3 e 4 e dalla carta di cui all’articolo 13.
3. La Giunta regionale, con regolamento, individua i casi in cui il rilascio dei provvedimenti nell’ambito delle funzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2, è espressamente subordinato alla preventiva acquisizione di valutazioni tecniche dell’ARPAT ai sensi dell’Sito esternoarticolo 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo).
4. Il regolamento di cui al comma 3, nel rispetto della normativa di settore, assicura la coerenza dei termini di rilascio di valutazioni tecniche e contributi tecnici con i termini perentori previsti dagli articoli 14 e seguenti Sito esternodella l. 241/1990 , prevedendo i rimedi in caso di mancato rilascio degli stessi nei termini.
Art. 9
- Attività di elaborazione dati, di informazione e conoscenza ambientale(52)

Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68, art. 11.

1. In coerenza con le funzioni di cui all’Sito esternoarticolo 3 della l. 132/2016 , le attività di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), consistono nella raccolta, nell’organizzazione ed elaborazione dei dati acquisiti nell’esercizio delle attività istituzionali di cui agli articoli 5 e 10, trattati e pubblicati ai sensi Sito esternodel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).
2. Tali attività sono finalizzate a fornire agli enti di cui agli articoli 5 e 10 un quadro conoscitivo che descriva le pressioni, le loro cause, gli impatti sull’ambiente ed il suo stato ed a garantire un’informazione ambientale oggettiva al pubblico anche ai sensi del Sito esternodecreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale). Tali dati costituiscono altresì quadro di riferimento tecnico ufficiale ai fini delle attività delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’Sito esternoarticolo 3, comma 4, della l. 132/2016 .
3. Gli elementi conoscitivi derivanti dallo svolgimento delle funzioni di cui all’Sito esternoarticolo 3, comma 1, lettera c), della l. 132/2016 costituiscono riferimento ufficiale e vincolante per le attività di competenza degli enti di cui all’articolo 5, comma 1.
Art. 10
- Attività istituzionali connesse alla tutela della salute(53)

Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68, art. 12.

1. La carta di cui all’articolo 13 definisce altresì le attività istituzionali connesse alla tutela della salute che l’ARPAT è tenuta a svolgere e consistenti in attività di controllo ambientale e di supporto tecnico-scientifico a favore della Regione e delle strutture del servizio sanitario regionale per l’esercizio delle loro funzioni in materia di tutela della salute, con particolare riferimento a quelle di prevenzione collettiva.
2. Nell’ambito degli indirizzi regionali per la programmazione delle attività dell’ARPAT di cui all’articolo 15, la Giunta regionale assicura l’integrazione e la collaborazione tra ARPAT e le strutture del servizio sanitario regionale nello svolgimento delle attività di cui al presente articolo.
3. Per la realizzazione di specifici rilevanti obiettivi, la collaborazione di cui al comma 2 è sviluppata nell’ambito di progetti speciali approvati dalla Giunta regionale.
Art. 11
1. Costituiscono attività obbligatorie ai sensi dell’Sito esternoarticolo 7, comma 3, della l. 132/2016 , le attività tecniche e di controllo necessarie ad assicurare nel territorio regionale il rispetto dei LEPTA di cui all’Sito esternoarticolo 9 della medesima l. 132/2016 .
2. Costituiscono altresì attività obbligatorie ai sensi dell'Sito esternoarticolo 7, comma 4, della l. 132/2016 , le attività di cui agli articoli 5 e 10, svolte a favore dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, distinte in:
a) attività ordinarie, da svolgersi in modo ricorrente, secondo standard qualitativi e quantitativi stabiliti dalla normativa regionale o da atti della programmazione regionale ai fini del raggiungimento del livello regionale di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a);
b) attività straordinarie, individuate da specifici indirizzi impartiti dalla Giunta regionale, in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale.
3. Costituiscono attività straordinarie di cui al comma 2, lettera b):
a) le attività supplementari, consistenti nelle attività di cui al comma 2, lettera a), per la misura eccedente il livello stabilito;
b) le attività integrative, consistenti in ulteriori attività, diverse da quelle di cui alla precedente lettera a), e funzionali alla tutela dell’ambiente e della salute da svolgersi su richiesta degli enti interessati; attività tecnico-scientifiche realizzate in collaborazione di soggetti privati in base ad accordi stipulati ai sensi dell’articolo 18, comma 3; attività previste dai progetti speciali di cui all’articolo 10, comma 3.
4. Si considerano, inoltre, attività istituzionali obbligatorie le attività tecnico-scientifiche di cui agli articoli 5 e 10, per le quali i soggetti privati sono tenuti, a proprie spese e sulla base della normativa vigente, ad avvalersi necessariamente ed esclusivamente dell’ARPAT.
Art. 12
- Ulteriori attività rese a soggetti pubblici o privati(55)

Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68, art. 14.

1. Ai sensi dell’Sito esternoarticolo 7, comma 5, della l. 132/2016 l’ARPAT, negli ambiti di cui agli articoli 5 e 10, può svolgere attività ulteriori ed aggiuntive a favore di altri soggetti pubblici e di soggetti privati anche gestori dei servizi pubblici locali di cui alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla L.R. n. 25/1998 , alla L.R. n. 61/2007 , alla L.R. n. 20/2006 , alla L.R. n. 30/2005 , alla L.R. n. 91/1998 , alla L.R. n. 35/2011 e alla L.R. n. 14/2007 ) e alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti), a condizione che:
a) non sussistano i motivi di incompatibilità e i divieti di cui all’Sito esternoarticolo 7, comma 6, della l. 132/2016 ;
b) tali attività non interferiscano con il raggiungimento dei LEPTA e con il pieno e corretto svolgimento delle attività di cui all'articolo 11.
2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, l’ARPAT stipula con i soggetti beneficiari specifici accordi o convenzioni la cui sottoscrizione è soggetta alla preventiva autorizzazione da parte della Giunta regionale, anche ai fini della verifica delle condizioni di cui al comma 1.
3. Le attività di cui al presente articolo sono totalmente finanziate con le risorse aggiuntive dei soggetti pubblici o privati richiedenti, sulla base delle tariffe determinate con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con le modalità previste dall'Sito esternoarticolo 15 della l. 132/2016 .
Art. 13
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva la carta dei servizi e delle attività, predisposta nel rispetto dei LEPTA, ed in conformità ai contenuti previsti dal Catalogo nazionale dei servizi di cui all’Sito esternoarticolo 9, comma 2, della l. 132/2016 , alla normativa vigente di riferimento, agli obiettivi ed indirizzi contenuti nel piano ambientale ed energetico regionale (PAER) di cui alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale) e nei piani regionali attinenti alle attività previste nella carta medesima.
2. L’ARPAT elabora e predispone la proposta per l’approvazione e per l’aggiornamento della carta, in conformità alle disposizioni del presente articolo e le trasmette alla Giunta regionale entro i termini dalla medesima stabiliti per assicurare il rispetto dei LEPTA e della normativa di riferimento.
3. La Giunta regionale formula la proposta di deliberazione al Consiglio regionale per l’approvazione, l’aggiornamento e la modifica della carta.
4. La carta è aggiornata periodicamente in attuazione della normativa di riferimento e degli atti della programmazione regionale di cui al comma 1 e, comunque, entro novanta giorni dall’aggiornamento dei LEPTA e del Catalogo nazionale dei servizi di cui all’Sito esternoarticolo 9 della l. 132/2016 .
5. In raccordo con i contenuti del Catalogo nazionale dei servizi, la carta individua le attività di ARPAT, come definite agli articoli 7, 8 e 9, declinando, in apposite sezioni:
a) le attività obbligatorie necessarie per il raggiungimento dei LEPTA di cui all’articolo 11, comma 1;
b) le ulteriori attività obbligatorie, distinte in ordinarie e straordinarie, ai sensi dell’articolo 11, commi 2 e 3;
c) le attività obbligatorie consistenti in attività tecnico-scientifiche rese ai soggetti privati, di cui all’articolo 11, comma 4;
d) le ulteriori attività rese a soggetti pubblici e privati ai sensi dell’articolo 12.
6. La carta reca inoltre i dati e le informazioni relative alle attività di cui al comma 5 indicando, con riferimento alle attività obbligatorie rese a favore degli enti di cui agli articoli 5 e 10, la tipologia, il livello atteso, il soggetto beneficiario, il costo, i tempi di erogazione nonché l’eventuale fonte normativa o atto di programmazione che prevede tale attività.
7. Il rispetto dei livelli attesi e dei tempi di erogazione delle prestazioni indicati nella carta costituisce, anche ai fini di quanto previsto dall’articolo 8, comma 4, elemento qualificante per la misurazione, valutazione e rendicontazione degli obiettivi previsti nel piano della qualità della prestazione organizzativa di cui all’articolo 16 bis.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 63. Poi parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 13.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 119.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2012, n. 39

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Comma aggiunto conl.r. 20 luglio 2012, n. 39 art. 14.

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Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 art. 14.

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Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 art. 14.

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Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 art. 14.

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Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 art. 14.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 28.

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Nota soppressa.

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Comma aggiunto con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 72.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 73.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 74.

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Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 75.

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Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 75.

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Comma abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 76.

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Numero abrogato con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 25.

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Numero abrogato con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 26.

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Note soppresse.

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Articolo abrogato con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 29.

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Articolo prima sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 30, ed ora così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art.16 .

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Articolo prima sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 31, ed ora così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art.17 .

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Articolo inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 32.

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Comma aggiunto con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 33.

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Lettera aggiunta con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 34.

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Lettera aggiunta con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 34.

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Parola soppressa con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 35.

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Lettera inserita con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 35.

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Lettera così sostituita con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 35.

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Articolo così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 36.

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Visto del preambolo inserito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 1 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 3 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 4 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 5 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 6 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 7 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 8 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 10 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 11 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 12 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 13 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 14 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 15 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 18 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 19 .

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Comma così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 19 .

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Comma cosi sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 19 .

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Comma cosi sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 20 .

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Articolo cosi sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 21 .

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Comma così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 23 .

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Lettera così sostituita con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 24 .

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Parole così sostituite con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 24 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 25 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 26 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 28 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 40.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 41.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 42.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 43.

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 44.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 44.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 45.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 46.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 47.

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 47.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.