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Legge regionale 22 giugno 2009, n. 30

Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT).

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 26 giugno 2009

Art. 30
1. Le entrate dell’ ARPAT sono costituite da:
a) contributo regionale ordinario annuale da destinare:
1) alle attività istituzionali obbligatorie derivanti dal rispetto dei LEPTA di cui all’articolo 11, comma 1;
2) alle attività obbligatorie ordinarie di cui all’articolo 11, comma 2, lettera a);
b) contributi integrativi annuali della Regione e degli altri enti di cui agli articoli 5 e 10, da destinare alle attività istituzionali obbligatorie di cui all’articolo 11, comma 2, lettera b);
c) risorse aggiuntive della Regione e degli altri enti di cui agli articoli 5 e 10, da destinare alle ulteriori attività di cui all’articolo 16, comma 5;
d) oneri a copertura dei costi delle attività svolte dall’ARPAT che la normativa statale vigente pone a carico dei privati in attuazione del principio “chi inquina paga” di cui all’Sito esternoarticolo 3 ter del d.lgs. 152/2006 secondo quanto previsto dall’articolo 18, commi 1, 1 bis e 2;
e) proventi dovuti dai soggetti privati per le attività rese dall’ARPAT nell’ambito degli accordi stipulati ai sensi dall’articolo 18, comma 3;
f) proventi derivanti dallo svolgimento delle attività di cui all’articolo 12;
g) eventuali rendite patrimoniali dell’ARPAT;
h) ogni altra eventuale risorsa, quali lasciti, donazioni, contributi di altri enti;
i) risorse derivanti dalla partecipazione a progetti regionali, nazionali e comunitari;
l) oneri a copertura delle spese strettamente connesse ad attività di indagine delegate dall’autorità giudiziaria all’ARPAT e poste a carico del Ministero della giustizia in attuazione di quanto previsto all'Sito esternoarticolo 15, comma 5, della l. 132/2016 .

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 63. Poi parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 13.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 119.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2012, n. 39

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Comma aggiunto conl.r. 20 luglio 2012, n. 39 art. 14.

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Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 art. 14.

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Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 art. 14.

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Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 art. 14.

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Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 art. 14.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 28.

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Nota soppressa.

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Comma aggiunto con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 72.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 73.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 74.

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Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 75.

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Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 75.

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Comma abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 76.

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Numero abrogato con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 25.

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Numero abrogato con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 26.

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Note soppresse.

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Articolo abrogato con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 29.

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Articolo prima sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 30, ed ora così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art.16 .

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Articolo prima sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 31, ed ora così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art.17 .

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Articolo inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 32.

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Comma aggiunto con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 33.

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Lettera aggiunta con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 34.

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Lettera aggiunta con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 34.

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Parola soppressa con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 35.

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Lettera inserita con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 35.

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Lettera così sostituita con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 35.

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Articolo così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 36.

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Visto del preambolo inserito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 1 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 3 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 4 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 5 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 6 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 7 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 8 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 10 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 11 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 12 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 13 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 14 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 15 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 18 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 19 .

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Comma così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 19 .

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Comma cosi sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 19 .

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Comma cosi sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 20 .

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Articolo cosi sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 21 .

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Comma così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 23 .

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Lettera così sostituita con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 24 .

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Parole così sostituite con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 24 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 25 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 26 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 28 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 40.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 41.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 42.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 43.

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 44.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 44.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 45.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 46.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 47.

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 47.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.