CAPO I
- Disposizioni generali
Art. 1
- Principi e finalità della legge
1. Per realizzare l’accoglienza solidale delle cittadine e dei cittadini stranieri, secondo i principi del pluralismo delle culture, del reciproco rispetto e dell’integrazione partecipe, di cui all’articolo 4 dello Statuto regionale ed in conformità alla Costituzione ed alle norme internazionali, la Regione Toscana detta norme ispirate ai principi di uguaglianza e pari opportunità per i cittadini stranieri che si trovano sul territorio regionale.
2. In particolare le politiche della Regione sono finalizzate ai seguenti obiettivi:
a) la realizzazione del primato della persona indipendentemente dalla cittadinanza, attraverso il riconoscimento dei diritti inviolabili della persona;
b) la realizzazione di una società plurale e coesa, tale da favorire la valorizzazione delle culture di origine e delle tradizioni dei cittadini stranieri e contestualmente il rafforzamento, attraverso un processo di interazione, della coesione sociale intorno ai principi e alle regole costituzionali, al fine di garantire il rispetto dei diritti di ciascuno e l’adempimento dei doveri individuali e collettivi;
c) l’istituzione di un sistema regionale che favorisca modalità condivise e partecipate di governo del fenomeno migratorio, anche in relazione al sistema del “welfare” e dello sviluppo locale;
d) la promozione della partecipazione dei cittadini stranieri alla vita pubblica e la valorizzazione dei rapporti interculturali come elementi fondamentali per la crescita della società e per la riduzione dei processi di isolamento e di chiusura comunicativa;
e) il contrasto dei fenomeni di razzismo, xenofobia, discriminazione e lo sviluppo di azioni positive volte all’inclusione sociale e al superamento delle condizioni di marginalità, di sfruttamento e di violenza relative ai soggetti stranieri socialmente vulnerabili, quali in particolare le donne e i minori.
Art. 2
- Ambito soggettivo
1. I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea e gli apolidi, di seguito denominati cittadini stranieri, presenti sul territorio regionale ed in regola con le disposizioni sull’ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale sono i destinatari degli interventi previsti dalla presente legge.
2. Fermo restando quanto previsto dalla
legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), specifici interventi sono previsti anche a favore di cittadini stranieri comunque dimoranti sul territorio regionale, nei limiti indicati dalla presente legge.
3. Per i cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per richiesta di asilo, “status” di rifugiato, protezione sussidiaria o ragioni umanitarie, sono previsti interventi specifici di assistenza e accoglienza in conformità alla legislazione statale, dell’Unione europea ed internazionale.
4. Gli interventi previsti dalla presente legge sono estesi anche a cittadini neocomunitari compatibilmente con le previsioni normative vigenti, fatte salve norme più favorevoli.
CAPO II
- La “governance” dell’immigrazione
Art. 3
- I soggetti della programmazione
1. La Regione, le province, i comuni e le società della salute concorrono, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, alla programmazione in materia di immigrazione ai sensi della normativa regionale e dell’articolo 4.
Art. 4
1. Gli strumenti della programmazione regionale delle politiche migratorie sono:
b) il piano di indirizzo integrato per le politiche sull’immigrazione, di seguito denominato “piano di indirizzo”;
c) il documento di economia e finanza regionale (DEFR) e la relativa nota di aggiornamento di cui agli articoli 8 e 9 della l.r. 1/2015.
Art. 5
- Piano di indirizzo integrato per le politiche sull’immigrazione
3. Il piano di indirizzo definisce:
c) il quadro dei progetti speciali, innovativi, di ricerca e di sperimentazione, incluse le iniziative di comunicazione e di sensibilizzazione finalizzate alla promozione di una piena cittadinanza sociale e al contrasto di ogni forma di discriminazione;
d) le risorse per la realizzazione dei progetti di cui alla lettera c), nonché l’ambito territoriale di attuazione ritenuto più appropriato.
3 ter. Gli atti della Giunta regionale attuativi del piano di indirizzo contengono in un allegato:
a) le segnalazioni relative ad opportuni interventi sulla normativa regionale vigente da trasmettere ai settori competenti dell’amministrazione regionale;
b) l’analisi della normativa internazionale, comunitaria, nazionale e regionale sopravvenuta, che abbia conseguenze dirette o indirette sulla condizione giuridica dei cittadini stranieri;
Art. 6
11. La Regione promuove intese e azioni congiunte con gli enti locali, con le altre regioni, con gli uffici centrali e periferici delle amministrazioni statali, con le istituzioni europee, le agenzie delle Nazioni Unite competenti nella materia delle migrazioni. Si raccorda inoltre con i consigli territoriali per l’immigrazione, di cui all’articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), presenti nel territorio regionale. (14) Comma prima abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 67; poi nuovamente vigente dall'entrata in vigore della l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 16.
27. La Regione promuove lo sviluppo della comunicazione interculturale con i cittadini stranieri presenti sul territorio muniti di regolare titolo di soggiorno in particolare con i seguenti interventi:
a) l’insegnamento della lingua italiana e delle nozioni fondamentali di educazione civica ai fini della promozione di una cittadinanza attiva;
b) l’elaborazione di modelli regionali di protocolli di accoglienza plurilingue per le scuole e per i luoghi di lavoro;
c) la qualificazione degli insegnanti di italiano come seconda lingua e dei mediatori linguistici e culturali;
d) lo sviluppo delle competenze interculturali nei servizi pubblici e privati;
e) la promozione di iniziative artistiche, culturali, ricreative e sportive per facilitare le occasioni di incontro e di scambio con particolare attenzione alle donne straniere;
f) il sostegno al mantenimento della lingua e della cultura d’origine;
35. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, comma 4, della l.r. 41/2005, tutte le persone dimoranti nel territorio regionale, anche se prive di titolo di soggiorno, possono fruire degli interventi socio assistenziali urgenti ed indifferibili, necessari per garantire il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti ad ogni persona in base alla Costituzione ed alle norme internazionali, secondo le modalità definite dal piano di indirizzo. (14) Comma prima abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 67; poi nuovamente vigente dall'entrata in vigore della l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 16.
35 bis. Alle persone di cui al comma 35, in condizione di grave marginalità o a rischio di vulnerabilità sociale , è comunque garantito:
a) l'accesso alle cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali, anche di carattere continuativo, per malattia e infortunio, nonché i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva;
b) l'accesso agli interventi di natura sociale e a carattere emergenziale e il soddisfacimento dei bisogni essenziali primari anche attraverso soluzioni e sistemazioni temporanee di accoglienza;
37. La Giunta regionale emana direttive alle aziende sanitarie affinché queste:
a) adottino protocolli operativi condivisi e misure organizzative uniformi sul territorio finalizzati a rendere concretamente fruibili in ogni ente del servizio sanitario regionale tutte le prestazioni previste per i cittadini stranieri non iscritti al servizio sanitario regionale;
38. La Regione promuove inoltre:
a) l’adozione di strumenti epidemiologici per il riconoscimento e la valutazione dei bisogni di salute specifici dei cittadini stranieri;
b) lo sviluppo di interventi informativi per favorire l’accesso ai servizi, nonché di specifiche iniziative d’informazione e di educazione alla salute nei luoghi di lavoro e su temi relativi alla salute collettiva;
c) l’utilizzo dei mediatori culturali nei servizi di primo accesso alle prestazioni sanitarie;
d) lo sviluppo di politiche di formazione sulla normativa vigente in tema di salute per gli stranieri e sul tema dell’intercultura per il personale socio sanitario, medico e paramedico nonché l’adattamento dei servizi socio sanitari ad un’utenza pluriculturale;
41. La Regione promuove intese con l’ufficio scolastico regionale e con gli enti locali per perseguire i seguenti obiettivi:
a) la frequenza scolastica e l’effettivo pieno esercizio del diritto allo studio dei minori stranieri;
b) l’accoglienza e l’inclusione degli alunni stranieri anche attraverso l’elaborazione di appositi protocolli e la creazione di occasioni di incontro per gli insegnanti, le famiglie e gli operatori;
c) la formazione del personale della scuola attraverso il coordinamento di progetti sull'educazione interculturale;
d) il coordinamento, in collaborazione con gli enti locali, dei servizi di mediazione culturale e linguistica;
44. La Regione promuove azioni volte a facilitare l’incontro della domanda e dell’offerta di lavoro per i cittadini stranieri; a tal fine, promuove anche, in conformità con la normativa statale, accordi di collaborazione con organizzazioni sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro, e con il terzo settore, per favorire l’ingresso regolare sul territorio dei cittadini stranieri per motivi di lavoro. (14) Comma prima abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 67; poi nuovamente vigente dall'entrata in vigore della l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 16.
48. La Regione, in collaborazione con gli enti locali e nel rispetto della legislazione statale vigente, promuove il sostegno ed il coordinamento di una rete regionale di sportelli informativi per le seguenti finalità:
a) il supporto ai cittadini stranieri nelle procedure per il rilascio, il rinnovo o la conversione dei titoli di soggiorno, la richiesta di cittadinanza;
b) il pieno accesso dei cittadini stranieri alla rete dei servizi territoriali;
49. La rete regionale di sportelli informativi si avvale della rete telematica regionale toscana, cura la standardizzazione delle procedure, la formazione e la qualificazione degli operatori, l’accesso telematico alle informazioni e alla modulistica, anche multilingue, e si raccorda con i punti di accesso informativi già presenti sul territorio o in via di sperimentazione. La Regione favorisce inoltre l’integrazione degli sportelli della rete regionale con i modelli di accesso polifunzionale ai servizi della pubblica amministrazione e con i punti di accesso assistito alla rete telematica (PAAS) previsti dalla l.r. 1/2004. (14) Comma prima abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 67; poi nuovamente vigente dall'entrata in vigore della l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 16.
53. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze, promuove interventi volti a favorire:
a) l’assistenza religiosa nei luoghi di detenzione e di pena, nelle strutture ospedaliere e di cura a richiesta degli interessati;
b) l’assegnazione di spazi cimiteriali per la sepoltura e lo svolgimento dei riti funebri;
c) la professione del culto in luoghi adeguati;
d) l’assegnazione di spazi per la macellazione rituale nel rispetto della normativa vigente;
e) il rispetto delle norme alimentari previste dalle diverse tradizioni religiose nelle mense pubbliche;
55. La Regione promuove interventi specifici a favore di cittadini stranieri vulnerabili, in particolare:
a) promuove intese finalizzate a favorire l’accesso al medico pediatra ai minori non in regola con le norme sull’ingresso e il soggiorno;
b) garantisce alle cittadine straniere la tutela della gravidanza e della maternità, promuovendo servizi socio sanitari nel rispetto delle differenze culturali;
c) promuove per le cittadine straniere madri che risultino prive di una rete familiare di sostegno, l’accesso ad interventi di assistenza nella cura dei minori che possono consentire loro lo svolgimento dell’attività lavorativa;
d) garantisce l’iscrizione al servizio sanitario regionale per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 3, nella fase di ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento di diniego del riconoscimento dei relativi “status”;
e) garantisce l’iscrizione al servizio sanitario regionale al cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno per assistenza di minore, previsto dall’articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5 (Attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare);
58. La Regione promuove interventi di protezione, assistenza e integrazione, nonché di supporto al rientro volontario e al reinserimento nei paesi di origine, rivolti a vittime di situazioni di violenza o di grave sfruttamento, anche in ambito lavorativo, di cui all’articolo 18 del d.lgs. 286/1998 ed all’articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228 (Misure contro la tratta di persone). (14) Comma prima abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 67; poi nuovamente vigente dall'entrata in vigore della l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 16.
62. La Regione riconosce, come azione positiva per l’integrazione, il rafforzamento anche attraverso accordi con le associazioni di categoria delle imprese e le camere di commercio di strumenti di sostegno all’imprenditoria immigrata al fine di:
a) informare ed assistere il cittadino straniero munito di regolare titolo di soggiorno sugli adempimenti richiesti per l’avvio e lo sviluppo di un’attività in proprio e sulle opportunità di finanziamento;
65. La Regione sostiene la mobilità studentesca internazionale come fattore di sviluppo e di innovazione, sia per il territorio regionale che per i paesi di provenienza. Per la realizzazione di tali scopi la Regione favorisce:
a) la creazione e la messa in rete di attività di orientamento ed accoglienza per studenti, dottorandi e ricercatori non comunitari;
b) la stipula di accordi con i soggetti territoriali pubblici e privati per incrementare gli alloggi destinati a soggetti ad alta qualificazione;
67. La Regione promuove, nell’ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle direttive dell’Unione europea, la tutela del diritto di asilo e la protezione sussidiaria attraverso interventi di prima accoglienza e di integrazione, in raccordo con gli uffici centrali o periferici dello Stato, coinvolti per competenza, e con gli enti locali; tali iniziative sono prioritariamente rivolte ai minori non accompagnati, alle donne e alle vittime di tortura. (14) Comma prima abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 67; poi nuovamente vigente dall'entrata in vigore della l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 16.
68. Per realizzare gli interventi di cui al comma 67, la Regione:
a) svolge un’azione di monitoraggio e analisi del fenomeno;
b) promuove il rafforzamento della rete di informazione e tutela;
c) promuove la formazione degli operatori;
d) promuove azioni di sensibilizzazione della cittadinanza;
e) supporta gli enti locali che aderiscono a programmi nazionali ed europei di tutela del diritto di asilo;
68 bis. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e ai fini di promuovere la coesione sociale sul territorio, sostiene iniziative e progetti rivolti a favorire l'integrazione delle persone destinatarie delle misure di accoglienza di cui al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), in collaborazione con le comunità locali e attraverso la partecipazione alle opportunità di finanziamento di livello nazionale e comunitario vincolate a tali obiettivi, nonché nel quadro della programmazione integrata socio sanitaria.
(15) Comma inserito con l.r. 17 luglio 2019, n. 45, art. 3.
69. La Regione, in collaborazione con province, comuni e con le organizzazioni del terzo settore, adotta misure contro la discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nell’ambito delle politiche di contrasto contro tutte le forme di discriminazione. (14) Comma prima abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 67; poi nuovamente vigente dall'entrata in vigore della l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 16.
70. Al fine del comma 69 la Giunta regionale assolve ai seguenti compiti:
a) riceve le segnalazioni su comportamenti ritenuti discriminatori attraverso la costruzione di una rete di soggetti finalizzata alla rilevazione dei casi e si raccorda con la consigliera regionale di parità e le consigliere provinciali di parità nei casi di discriminazione in ambito lavorativo, con il difensore civico regionale e con la rete dei difensori civici locali nei casi di discriminazione in cui vengano presi in esame anche il buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione;
b) coordina la propria attività con l’Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR), con i centri antidiscriminazione presenti sul territorio regionale, con le reti di contrasto alla discriminazione presenti sul territorio regionale e costituite nell’ambito di progetti nazionali o dell’Unione europea;
c) favorisce l’assistenza legale contro la discriminazione attraverso intese con i soggetti legittimati ad agire in giudizio di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica) che operano a livello territoriale;
d) acquisisce tutti i dati di interesse sulle fenomenologie attinenti alla discriminazione in collaborazione con l’osservatorio sociale regionale;
e) promuove interventi formativi e campagne informative, anche all’interno delle scuole, in tema di discriminazione ed in particolare relativamente all’accesso al mercato del lavoro;
72. Le ulteriori risorse regionali per l’attuazione dei progetti speciali di cui all’articolo 5, sono definite, in coerenza con gli stanziamenti del bilancio regionale, dal piano di indirizzo. Per gli anni 2009 e 2010 tali risorse trovano copertura, senza oneri aggiuntivi, sulla UPB n. 221 “Programmi di iniziative regionali, sistema informativo, ricerca e sviluppo – spese correnti” del bilancio pluriennale, mediante contestuale rimodulazione del piano integrato sociale regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale 31 ottobre 2007 n. 113. (14) Comma prima abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 67; poi nuovamente vigente dall'entrata in vigore della l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 16.
73. Gli oneri derivanti dall’elaborazione di strumenti di programmazione di cui all’articolo 4, dall’organizzazione delle conferenze regionali di programmazione di cui al comma 7, dal funzionamento del comitato di cui al comma 16, dalle spese per le attività regionali contro le discriminazioni di cui al comma 70, sono stimati in euro 140.000,00 per ciascuno degli anni 2009 e 2010 e trovano copertura sulla UPB n. 221 “Programmi di iniziative regionali, sistema informativo, ricerca e sviluppo – spese correnti” del bilancio pluriennale. (14) Comma prima abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 67; poi nuovamente vigente dall'entrata in vigore della l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 16.
76. La relazione di cui al comma 75 illustra in particolare:
a) il livello di attuazione delle azioni positive per l‘integrazione;
b) il livello di attuazione degli interventi a favore dei soggetti vulnerabili;
c) il livello di attuazione degli interventi a favore dei cittadini stranieri nell’ambito delle azioni per il diritto allo studio, la ricerca e l’ impresa;
d) il livello di attuazione delle azioni regionali contro le discriminazioni.
Art. 6 bis
1. Il piano di indirizzo integrato per le politiche sull’immigrazione, attuativo del Programma regionale di sviluppo (PRS) 2011-2015, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 22 febbraio 2012, n. 20, è prorogato fino all’approvazione del Piano sanitario sociale integrato regionale (PSSIR) attuativo del PRS 2016-2020, che definisce indirizzi ed obiettivi con riferimento alle seguenti politiche di intervento a favore dei cittadini stranieri:
a) accesso al sistema integrato per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale;
b) diritto alla salute con particolare riferimento ai soggetti vulnerabili;
d) interventi per i minori non accompagnati;
e) interventi contro la tratta e lo sfruttamento;
f) interventi a favore dei detenuti.
2. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, entro la data di adozione da parte della Giunta regionale del PSSIR, attuativo del PRS 2016-2020, una o più proposte di adeguamento della normativa regionale in materia di accoglienza, integrazione partecipe e tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana.