CAPO III
SEZIONE I
Art. 9
Abrogato.
SEZIONE II
Art. 10
1. La Regione notifica alla Commissione dell'Unione europea le proposte di atti diretti a istituire o modificare regimi di aiuto, nei casi previsti dal Trattato sull’Unione europea.
2. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, la Giunta regionale trasmette le relative informazioni al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’articolo 52 della legge 234/2012.
Art. 11
- Notifica delle discipline per le attività di servizi
1. La Regione notifica alla Commissione dell’Unione europea le proposte di legge, di regolamento e di atto amministrativo che subordinano l’accesso ad un’attività di servizi o il suo esercizio al rispetto di nuovi requisiti, ai sensi e nei casi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006.
Art. 12
- Notifica delle regole tecniche
1. La Regione notifica alla Commissione dell'Unione europea le proposte di atti che stabiliscono regole tecniche nelle materie di competenza regionale ai sensi della
direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, (85) Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 13.
relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.
2. La notifica è effettuata unitamente:
a) ad un’esposizione sintetica dei motivi che rendono necessario adottare la regola tecnica, salvo risultino già dalla proposta di atto e dalla relativa motivazione;
b) al testo delle disposizioni legislative e regolamentari fondamentali che attengono direttamente alla questione, qualora la conoscenza di detto testo sia necessaria per valutare la proposta di atto che stabilisce regole tecniche.
3. Quando le regole tecniche di cui al presente articolo concernono requisiti di cui al paragrafo 2 della direttiva 2006/123/CE, la loro notifica soddisfa anche l’obbligo di notifica inerente a tale direttiva di cui all’articolo 11.
Art. 13
- Modalità delle notifiche
1. Il Presidente della Giunta regionale adempie all’obbligo delle notifiche di cui agli articoli 10, 11 e 12 secondo le seguenti modalità:
a) le proposte di iniziativa della Giunta regionale sono notificati immediatamente dopo la loro approvazione da parte della Giunta stessa;
b) le proposte di iniziativa consiliare o popolare sono notificate immediatamente dopo la comunicazione al Presidente della Giunta regionale, da effettuarsi a cura del Presidente del Consiglio regionale, dell’inserimento delle medesime all’ordine del giorno della commissione consiliare competente.
2. Il Presidente della Giunta regionale provvede altresì a comunicare alla Commissione dell’Unione europea le modifiche eventualmente apportate al testo delle proposte già notificate nel corso del procedimento di esame e approvazione delle stesse.
3. Il Presidente del Consiglio regionale, anche su indicazione dei presidenti di commissione, comunica tempestivamente al Presidente della Giunta regionale le modifiche di cui al comma 2.
SEZIONE III
Art. 14
2. L’ufficio di cui al comma 1, nell’ambito delle competenze regionali e secondo le modalità previste dall’ordinamento vigente:
b) può altresì svolgere attività di sostegno ed informazione a favore degli enti locali della Toscana, nonché delle imprese toscane e di altri soggetti pubblici o privati che svolgono in ambito europeo (89) Parola così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 15.
attività a favore della Regione Toscana, anche tramite la messa a disposizione di locali nell'ambito dell’ufficio di Bruxelles e delle relative dotazioni, con le modalità di cui alla legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”), e del relativo regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 novembre 2005, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 “Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 Legge forestale della Toscana”), sulla base di appositi accordi approvati con deliberazione della Giunta regionale. (40) Lettera così sostituita con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12, art. 8.
3. La Giunta regionale provvede a costituire la struttura organizzativa dell’ufficio e a definirne le attribuzioni in conformità alla normativa sulle strutture regionali.
4. Al fine di garantire un adeguato supporto operativo all’ufficio di collegamento e, in particolare, allo svolgimento dei compiti e delle attività di cui al comma 2, comprese l’organizzazione e l’attuazione delle correlate iniziative e la realizzazione di attività di ricerca, di studio e di elaborazione progettuale, la Regione, nel rispetto della normativa vigente, può convenzionarsi con soggetti pubblici dotati della necessaria esperienza operativa nel settore.
Art. 15
- Personale
1. Fino a specifica disposizione del contratto collettivo nazionale in materia, al personale regionale assegnato ed in servizio presso l’ufficio di collegamento di cui all’articolo 14 è corrisposta una indennità mensile speciale a titolo di rimborso forfettario delle spese relative alla permanenza nella sede di servizio all’estero.
2 bis. Al personale assegnato ed in servizio presso l'ufficio di collegamento sono corrisposti altresì:
a) se di qualifica dirigenziale, la retribuzione di posizione nell'importo correlato al livello di graduazione delle funzioni della struttura della cui responsabilità è incaricato, e la retribuzione di risultato se spettante;
b) se di categoria, i compensi di produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a), del CCNL del personale non dirigente dell'1.4.1999, se spettanti. (2) Comma prima aggiunto con l.r.14 dicembre 2009, n. 75, art.41, ed ora così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 58.