Legge regionale 22 maggio 2009, n. 26
Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana.
Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima,
del 27 maggio 2009
Art. 14
2. L’ufficio di cui al comma 1, nell’ambito delle competenze regionali e secondo le modalità previste dall’ordinamento vigente:
b) può altresì svolgere attività di sostegno ed informazione a favore degli enti locali della Toscana, nonché delle imprese toscane e di altri soggetti pubblici o privati che svolgono in ambito europeo (89) Parola così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 15.
attività a favore della Regione Toscana, anche tramite la messa a disposizione di locali nell'ambito dell’ufficio di Bruxelles e delle relative dotazioni, con le modalità di cui alla legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”), e del relativo regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 novembre 2005, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 “Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 Legge forestale della Toscana”), sulla base di appositi accordi approvati con deliberazione della Giunta regionale. (40) Lettera così sostituita con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12, art. 8.
3. La Giunta regionale provvede a costituire la struttura organizzativa dell’ufficio e a definirne le attribuzioni in conformità alla normativa sulle strutture regionali.
4. Al fine di garantire un adeguato supporto operativo all’ufficio di collegamento e, in particolare, allo svolgimento dei compiti e delle attività di cui al comma 2, comprese l’organizzazione e l’attuazione delle correlate iniziative e la realizzazione di attività di ricerca, di studio e di elaborazione progettuale, la Regione, nel rispetto della normativa vigente, può convenzionarsi con soggetti pubblici dotati della necessaria esperienza operativa nel settore.