TITOLO IV
CAPO V
Art. 28
1. La Regione attua, promuove e sostiene, nel rispetto della legislazione statale:
a) iniziative all’estero dirette alla diffusione della conoscenza della lingua italiana e del patrimonio storico e sociale della Toscana;
b) attività d’informazione sulla realtà regionale e sulla legislazione nazionale e regionale concernente i cittadini toscani residenti all’estero;
c) iniziative formative, in particolare per i giovani di origine toscana;
d) iniziative all’estero dirette a favorire l’integrazione culturale negli stati di residenza;
e) il coinvolgimento dei cittadini toscani residenti all'estero in attività di promozione delle eccellenze toscane nei paesi nei quali essi risiedono in permanenza o soggiornano temporaneamente, attraverso la creazione di una rete di toscani nel mondo quale strumento di proiezione internazionale della Toscana.
2. La Regione promuove altresì le attività di ricerca sull’emigrazione dei toscani nel mondo.
3. Nel rispetto della competenza statale in materia di politica estera e di rapporti internazionali, la Regione difende e promuove i diritti dei cittadini toscani all’estero presso i competenti organi statali, l’Unione europea e le organizzazioni internazionali.
Art. 29
1. Sono destinatari degli interventi di cui al presente capo:
a) le associazioni e i gruppi dei toscani nel mondo e i relativi coordinamenti;
b) le associazioni dei giovani toscani nel mondo ed i relativi coordinamenti;
c) le associazioni operanti in Toscana da almeno due anni che per statuto svolgono attività in favore delle collettività dei toscani nel mondo;
d) i cittadini di origine toscana residenti temporaneamente all'estero per motivi di studio o lavoro, che contribuiscono alla realizzazione degli interventi di cui all’articolo 28, comma 1, lettere d) ed e).
2. Ai fini di cui al comma 1, lettera d), si intende per temporanea residenza all'estero la residenza adeguatamente documentabile, di durata non inferiore a tre mesi.
Art. 30
a) abbiano un numero di associati non inferiore a cinquanta, di cui la maggioranza di origine toscana;
b) operino sulla base di uno statuto improntato a criteri democratici che preveda la pubblicità delle deliberazioni;
c) abbiano svolto nei due anni precedenti un’attività documentata in favore delle collettività all’estero.
2. Se nell'area di riferimento non vi sono associazioni con i requisiti di cui al comma 1, lettera a), possono essere riconosciute associazioni o gruppi con almeno venti associati di origine toscana, anche inseriti in altre organizzazioni, costituite nel rispetto dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c).
3. La Giunta regionale, sentito il coordinamento di area geografica interessato e acquisito il parere delle commissioni consiliari competenti:
a) riconosce le associazioni ed i gruppi;
b) accerta l’eventuale perdita dei requisiti prescritti;
3 bis. Ai fini del comma 3, i coordinatori di area geografica di cui all'articolo 38 informano la competente struttura regionale in ordine a eventi relativi alle associazioni operanti nell'area di riferimento rilevanti per la verifica della sussistenza dei requisiti del comma 1. (103) Comma aggiunto con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 24.
Art. 31
Art. 32
- Interventi specifici diretti a favorire la partecipazione alle consultazioni elettorali regionali
1. La Regione, al di fuori delle procedure di programmazione di cui al
capo VI (104) Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 25.
della presente legge, per agevolare l’esercizio del diritto al voto regionale, dispone la corresponsione di un’indennità forfettaria a titolo di rimborso spese in favore dei cittadini toscani residenti all’estero.
2. L’indennità di cui al comma 1 è dovuta a seguito della partecipazione alla consultazione elettorale regionale nella misura di:
a) 103 euro in favore dei cittadini toscani provenienti dai paesi europei;
b) 206 euro in favore dei cittadini toscani provenienti dai paesi extraeuropei.
3. Eventuali adeguamenti degli importi indicati al comma 2 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale sulla base degli indici nazionali del costo della vita determinati dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
4. I comuni informano gli aventi diritto dell’indennità prevista dal presente articolo contestualmente all’invio delle cartoline elettorali.
5. I comuni erogano l’indennità previa verifica dell’avvenuto esercizio del diritto di voto.
6. La Giunta regionale provvede al rimborso delle somme corrisposte dai comuni su presentazione di rendiconto debitamente approvato, corredato dalle quietanze per avvenuta riscossione. Il rendiconto deve essere presentato alla Giunta regionale entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui si sono svolte le elezioni.
Art. 33
Art. 34
Abrogato.
Art. 35
Abrogato.
Art. 36
1. La Regione, al fine di garantire la più ampia partecipazione dei toscani nel mondo alla definizione degli interventi che li riguardano, istituisce il Consiglio dei toscani nel mondo, che svolge le seguenti funzioni:
a) partecipazione alla definizione delle norme regionali che riguardano i cittadini toscani nel mondo e le loro famiglie;
b) partecipazione alla definizione degli interventi a favore dei destinatari di cui all'articolo 29;
c) proposta in ordine agli interventi della Regione che coinvolgono le associazioni dei toscani nel mondo.
2. Del Consiglio dei toscani nel mondo fanno parte:
a) l'assessore della Giunta regionale competente in materia o suo delegato;
b) un consigliere designato dal Consiglio regionale;
c) i cinque coordinatori dei coordinamenti di area geografica di cui all'articolo 38;
d) un componente designato d'intesa dalle associazioni di toscani nel mondo che hanno sede nel territorio toscano;
f) un componente designato d'intesa dalle associazioni rappresentative delle categorie economiche operanti in Toscana;
g) un componente designato dall'Università per stranieri di Siena.
3. Il Consiglio dei toscani nel mondo nel corso della prima seduta elegge un Comitato esecutivo con funzioni di coordinamento delle attività.
4. Il Comitato esecutivo elegge al suo interno un Presidente che presiede anche il Consiglio dei toscani nel mondo.
5. Il Consiglio dei toscani nel mondo si riunisce una volta all'anno in seduta ordinaria. Si riunisce altresì in seduta straordinaria qualora lo richieda la maggioranza dei suoi componenti.
6. Il Consiglio dei toscani nel mondo adotta un proprio regolamento interno per disciplinare il proprio funzionamento e la formazione e il funzionamento del Comitato esecutivo.
7. Il Consiglio dei toscani nel mondo è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) e rimane in carica per la durata della legislatura.
8. Ai componenti del Consiglio dei toscani nel mondo è riconosciuto, per la partecipazione alla seduta ordinaria annuale del Consiglio stesso, il rimborso delle spese, nella misura prevista per i dirigenti regionali.
Art. 36 bis
1. La Regione, al fine di valorizzare l'apporto dei toscani nel mondo, intesi come singoli o nelle associazioni di cui fanno parte, e di istituire un canale di comunicazione sui temi che li riguardano, attiva modalità telematiche di consultazione, tramite piattaforma online.
2. La consultazione in modalità telematica dei toscani nel mondo è attivata con le seguenti finalità:
a) consentire la partecipazione alla definizione delle norme che riguardano i cittadini toscani nel mondo e le loro famiglie;
b) effettuare proposte in ordine agli interventi che coinvolgono le associazioni dei toscani nel mondo;
c) garantire interazione e mantenimento del dialogo con organi istituzionali della Regione e tra le stesse associazioni.
3. Le modalità telematiche della consultazione sono disciplinate con atto del dirigente competente.
Art. 37
Abrogato.
Art. 38
1. Agli effetti del presente capo sono individuate le seguenti aree geografiche omogenee:
c) America del sud-ispanofona;
d) America del sud-lusofona;
e) Australia/sud Africa/Asia.
2. La Giunta regionale riconosce i coordinamenti di aree geografiche omogenee quali organismi intermedi con il compito di:
a) eleggere i propri coordinatori;
b) promuovere, coordinare e gestire le iniziative e le attività delle associazioni e dei gruppi operanti nell’area di riferimento, incluse le attività di cui all'articolo 28;
c) promuovere la costituzione di nuove associazioni e gruppi di toscani nel mondo.
3. Il coordinamento di area geografica è composto dai presidenti, o loro delegati, di almeno due associazioni riconosciute che operano nell’area di riferimento.
4. Ogni coordinamento elegge un coordinatore che lo presiede e interagisce con gli uffici regionali tramite modalità telematica per formulare proposte in ordine agli interventi che coinvolgono le associazioni dei toscani nel mondo e per partecipare alla definizione delle norme che riguardano i cittadini toscani nel mondo e le loro famiglie.
5. Ogni coordinamento è dotato di uno statuto che garantisce criteri di gestione democratica dell’organismo e di pubblicità dei suoi atti. Lo statuto è approvato e sottoscritto dai presidenti delle associazioni di cui all’articolo 30 comprese nell’area di riferimento, o da loro delegati.
6. La Giunta regionale revoca il riconoscimento nel caso di violazione dello Statuto o del venir meno del numero minimo di due associazioni previsto dal comma 3.
Art. 39
1. Il coordinamento di area geografica dei giovani toscani nel mondo è composto dai presidenti o delegati di almeno due associazioni dei giovani riconosciute che operano nell’area di riferimento.
2. I coordinamenti di area geografica dei giovani sono riconosciuti dalla Giunta regionale con il compito di:
a) promuovere, coordinare e gestire, in collaborazione con la competente struttura regionale, le iniziative e le attività delle associazioni dei giovani operanti nell'area di riferimento;
b) promuovere la costituzione di nuove associazioni di giovani;
c) curare i rapporti con il Consiglio dei toscani nel mondo.
3. Ai coordinamenti di area geografica dei giovani si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38, commi 4, 5 e 6.
Art. 40
Abrogato.
Art. 41
Abrogato.
CAPO VI
Art. 42
Abrogato.
Art. 43
1. Il Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'articolo 7 della l.r. 1/2015 stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi delle politiche regionali in materia di attività europee e di rilievo internazionale, nonché le tipologie di intervento necessarie per l'attuazione degli stessi.
2. In particolare il PRS contiene:
a) gli indirizzi per il coordinamento delle attività di rilievo internazionale condotte dalla Regione nei diversi settori di intervento;
b) le priorità geografiche e tematiche;
c) le priorità nell’ambito delle quali definire le azioni di iniziativa regionale di cui all’articolo 46.
3. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all'articolo 8 della l.r. 1/2015 definisce le priorità programmatiche per l’anno successivo e, in fase di nota di aggiornamento di cui all'articolo 9 della l.r.1/2015, individua gli interventi da realizzare tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione.
4. La Giunta regionale con deliberazione attua gli interventi previsti dal DEFR.
Art. 44
Abrogato.
Art. 45
1. Gli interventi della Regione in materia di attività europee e di rilievo internazionale attuati ai sensi dell’articolo 43 sono sottoposti ai processi di monitoraggio e valutazione di cui all’articolo 22, comma 2, della l.r. 1/2015.
Art. 46
- Azioni di iniziativa regionale
1. Le azioni di iniziativa regionale sono gli strumenti con i quali la Regione svolge attività direttamente funzionali ai propri obiettivi e interessi.
2. Ai fini di cui al comma 1, con deliberazione in conformità a quanto previsto dall'articolo 43, comma 4, la Giunta regionale specifica:
a) le aree geografiche di interesse;
b) gli ambiti prioritari di intervento;
c) le tipologie dei destinatari degli interventi;
Art. 47
- Progetti ed iniziative di soggetti terzi
1. La Regione favorisce lo sviluppo della progettualità integrata a livello territoriale ed il coordinamento dei soggetti operanti nell’ambito delle attività di rilievo internazionale.
2. La Giunta regionale può erogare contributi a favore di progetti e iniziative presentate da soggetti terzi ed elaborati in conformità agli indirizzi ed agli obiettivi della programmazione fissati nel PRS e nel DEFR. A tal fine, con deliberazione in conformità a quanto previsto dall’articolo 43, comma 4, specifica:
a) gli ambiti di intervento rispetto ai quali è possibile presentare proposte progettuali da parte di soggetti esterni all’amministrazione pubblica;
b) le tipologie degli interventi, dei soggetti realizzatori e dei destinatari degli interventi;
c) le modalità di presentazione delle proposte;
d) le modalità di valutazione preventiva degli interventi che si intendono realizzare e di verifica dei risultati degli stessi nonché di redazione ed utilizzazione della graduatoria;
Art. 48
- Convenzione con enti locali
Art. 49
- Coordinamento politico-istituzionale
1. Il coordinamento politico-istituzionale è assicurato dalla Giunta regionale che:
c) promuove la più ampia ed efficace partecipazione delle parti economiche e sociali interessate alla gestione ed attuazione delle politiche internazionali.
Art. 50
- Coordinamento tecnico-amministrativo
1. Il coordinamento tecnico-amministrativo è assicurato dal Comitato tecnico di direzione di cui all’
articolo 5 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione ed ordinamento del personale), con la partecipazione delle strutture regionali il cui apporto risulti di volta in volta necessario in relazione ad esigenze di più completa ed organica funzionalità.
2. Il coordinamento tecnico-amministrativo ha lo scopo di:
b) assicurare il monitoraggio sull’attuazione
degli interventi previsti ai sensi dell’articolo 43 (57) Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 62.
ed in particolare promuovere tutte le iniziative atte ad assicurare l'integrale, tempestiva ed efficace utilizzazione dei fondi comunitari e il rispetto delle procedure di verifica e controllo richiesti dall’Unione europea;
c) assicurare la valutazione dell’effettivo impatto, dell’efficienza e dell’efficacia delle attività di rilievo internazionale della Regione.
Art. 51
- Sistema informativo delle attività internazionali
1. All’interno del sistema informativo regionale la Regione fornisce un adeguato supporto analitico al sistema della programmazione di cui al presente titolo, coordina e diffonde le informazioni relative alle attività di cui alla presente legge tra tutti i soggetti interessati, anche attraverso un sistema informativo delle attività internazionali e della pace.
2. Le regole tecniche per l'attuazione del sistema informativo di cui al comma 1 sono fissate in apposito atto della struttura della Giunta regionale competente in materia di sistema informativo, acquisito il parere delle strutture competenti in materia di attività internazionali e di informazione istituzionale.
Art. 52
- Attività di supporto
1. Le strutture competenti della direzione generale della Presidenza svolgono le attività amministrative di supporto alla Giunta regionale e connesse al coordinamento tecnico- amministrativo di cui agli articoli 50 e 51.
CAPO VII
Art. 53
- Finalità e strumenti
a) verificare orientamenti ed indirizzi d’azione dei soggetti che a vario titolo svolgono attività a livello internazionale;
b) recepire esigenze ed iniziative che provengono dal territorio toscano e ricercare ambiti di convergenza;
c) raccordare ed integrare le attività svolte;
d) determinare obiettivi e contenuti della programmazione delle attività internazionali;
e) definire le modalità di cooperazione nella fase attuativa.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 la Regione si avvale degli ordinari strumenti di concertazione e consultazione.
2 bis. La Giunta Regionale, al fine di consolidare il Sistema Toscano della cooperazione internazionale, con deliberazione indica le specifiche modalità di raccordo e consultazione con i soggetti del territorio che svolgono attività di rilievo internazionale. (59) Comma aggiunto con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 64.
Art. 54
- Attività di mero rilievo internazionale degli enti locali
1. Ai sensi dell’articoli 6, comma 7,
della l. 131/2003 , gli enti locali comunicano alla Regione le attività di mero rilievo internazionale, secondo le modalità indicate con atto della Giunta regionale.
CAPO VIII
Art. 55
Abrogato.
Art. 56
- Abrogazioni
1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 55, sono abrogate:
a) legge regionale 16 maggio 1994, n. 37 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Toscana al processo normativo comunitario e sulle procedure relative all’attuazione degli obblighi comunitari);
2. Fino alla convocazione della prima seduta dell’Assemblea dei toscani all’estero successiva all’entrata in vigore della presente legge restano in vigore gli articoli 9, 9 bis, 10, 11, 12 e 12 bis
della l.r. 19/1999 .
Art. 57
1. Il numero 3) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 24 gennaio 2006, n.1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), è sostituito dal seguente:
“
3) sostegno alle attività di valorizzazione delle produzioni agroalimentari ai fini della promozione e della internazionalizzazione.
”.
Art. 58
- Norma finanziaria
1. Agli oneri di cui alla sezione III del capo II del titolo II e all’articolo 40 della presente legge, stimati in euro 750.000,00 per ciascuno degli anni 2009 e 2010 ed in euro 681.000,00 per l’anno 2011, si fa fronte con le risorse di cui alle:
a) UPB 131 “Attività di carattere istituzionale – Spese correnti” del bilancio regionale per la somma di euro 300.000,00 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011;
b) UPB 711 “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti” del bilancio regionale rispettivamente per euro 450.000,00, 450.000,00 e 381.000,00 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
2. Agli oneri di cui al comma precedente per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
3. Agli oneri di cui all’articolo 22 e all’articolo 32 della presente legge si fa fronte con le risorse determinate annualmente con legge di bilancio nell’ambito della UPB 131 “Attività di carattere istituzionale – Spese correnti” del bilancio regionale.
3 bis. Agli oneri di cui all'articolo 36, stimati in euro 15.000,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 22. (111) Comma inserito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 35.
3 ter. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 3 bis, al bilancio di previsione 2020 – 2022 sono apportate le seguenti variazioni di uguale importo rispettivamente per competenza e cassa e di sola competenza:
anno 2020
- in diminuzione, Missione 19 “Relazioni internazionali”, Programma 01 “Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 15.000,00;
- in aumento, Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 15.000,00;
anno 2021
- in diminuzione, Missione 19 “Relazioni internazionali”, Programma 01 “Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 15.000,00;
- in aumento, Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 15.000,00;
anno 2022
- in diminuzione, Missione 19 “Relazioni internazionali”, Programma 01 “Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 15.000,00;
- in aumento, Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 15.000,00. (111) Comma inserito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 35.