TITOLO III
CAPO IV
Art. 16
1. La Regione, nel rispetto degli indirizzi di politica estera dello Stato e nell’esercizio delle competenze ad essa attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, persegue le finalità di cui all’articolo 71,
(93) Parole soppresse con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 17.
, dello Statuto mediante forme di collaborazione, interazione e scambio con stati e loro enti territoriali interni, associazioni e forme di collegamento internazionali, nei modi e con gli strumenti di cui al presente titolo.
2. In particolare la Giunta regionale:
c) favorisce le attività di ricerca e gli scambi di informazioni nonché le attività di divulgazione volti a promuovere l’unità e l’identità europea e la partecipazione ai processi istituzionali a tutti i livelli;
d) promuove attività di mero rilievo internazionale attraverso lo scambio di informazioni ed esperienze sulle attività normative, le visite di cortesia, la partecipazione a manifestazioni per il progresso culturale ed economico in ambito locale;
e) sostiene le attività promozionali all’estero dirette a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale;
CAPO II
Art. 17
- Attuazione ed esecuzione di accordi internazionali ratificati
1. La Giunta regionale promuove, nelle materie di competenza regionale, l’attuazione e l’esecuzione degli accordi internazionali ratificati, nel rispetto dell’
articolo 6, comma 1, della l. 131/2003 .
Art. 18
- Intese con enti territoriali interni ad altri stati e accordi con stati
1. La Regione, nelle materie di propria competenza, conclude intese con enti territoriali interni ad altri stati e accordi con stati, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 6, commi 2 e 3,
della l. 131/2003 .
2. Soltanto gli accordi e le intese sottoscritti secondo le procedure di cui agli articoli 19, 20, 21 hanno effetti giuridici vincolanti per la Regione.
Art. 19
- Indirizzi del Consiglio Regionale
1. Il Presidente della Giunta regionale informa preventivamente il Consiglio regionale in tema di accordi con stati o intese con enti territoriali interni ad altri stati per l’espressione di eventuali indirizzi ai sensi dell’articolo 11, comma 2, dello Statuto e dell’articolo 4 della presente legge.
Art. 20
- Trattative e stipulazione
1. Il Presidente della Giunta regionale o, su sua delega, un assessore, procede alla definizione dei contenuti dell’accordo o dell’intesa.
2. Il Presidente della Giunta regionale:
a) attiva le procedure per gli adempimenti dell’articolo 6, commi 2 e 3,
della l. 131/2003 ;
Art. 21
- Approvazione
1. Gli accordi con gli stati e le intese con enti territoriali interni ad altri stati sottoscritti dal Presidente della Giunta regionale sono approvati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.
Art. 22
- Partecipazione alle forme di collegamento ed alle associazioni europee ed internazionali
1. La Regione, per rafforzare i propri legami internazionali, partecipa alle forme di collegamento ed alle associazioni europee ed internazionali.
2. La Regione collabora e partecipa altresì alle attività delle organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia, quando coinvolgono governi regionali.
3. La Giunta regionale con propria deliberazione annuale programma la partecipazione alle forme di collegamento e alle associazioni di cui al comma 1 nonché alle attività di cui al comma 2, trasmettendo tempestivamente sia la deliberazione che gli atti di adesione al Consiglio regionale.
4. L’atto di adesione è sottoscritto dal Presidente della Giunta regionale o, su sua delega, da un assessore; il pagamento di eventuali oneri sia per l’adesione che per la conferma periodica della stessa è disposto con atto dirigenziale.
Art. 23
- Funzioni del Consiglio regionale
a) partecipa alle forme di collegamento e alle associazioni europee e internazionali tra assemblee elettive o comunque concernenti i propri compiti istituzionali;
b) attiva rapporti di collaborazione con assemblee elettive di enti territoriali e con istituti universitari e organismi scientifici stranieri al fine di promuovere collaborazioni nell’ambito delle attività di competenza, rafforzare legami e favorire gli scambi di conoscenze e informazioni.
2. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette al Presidente della Giunta regionale le deliberazioni di cui al comma 1.
3. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale può proporre alla Giunta regionale l’attivazione di rapporti e relazioni internazionali, compresi accordi con stati e intese con enti territoriali interni ad altri stati.
3 bis. Il Consiglio regionale, con deliberazione dell’Ufficio di presidenza, può approvare progetti d’intervento nelle materie di cui alla presente legge da finanziare con risorse del proprio bilancio, in coerenza con quanto previsto dagli strumenti della programmazione di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008).(45) Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 54.
La deliberazione dell’Ufficio di presidenza è comunicata alla Giunta regionale che assicura gli adempimenti attuativi, d’intesa con lo stesso Ufficio di presidenza. (3) Comma aggiunto con l.r.14 dicembre 2009, n. 75, art.42.
Art. 24
- Finalità delle attività di partenariato
a) la cooperazione con regioni e territori dei paesi membri dell’Unione europea;
b) la collaborazione e il partenariato con i popoli e le istituzioni dell’Europa e degli altri continenti;
c) la cooperazione internazionale con i paesi in via di sviluppo per sostenere lo sviluppo locale, la ricostruzione e la riabilitazione dopo eventi bellici, la pace e il rispetto dei diritti umani;
d) la cooperazione umanitaria e di emergenza;
e) la promozione di una cultura ispirata alla pace, alla riconciliazione tra i popoli ed alla affermazione dei diritti dell’uomo.
Art. 25
- Interventi di partenariato internazionale
1. Gli interventi di partenariato internazionale della Regione sono svolti nel rispetto degli indirizzi di politica estera dello Stato, nell’esercizio delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato e nell’ambito dei programmi del Governo o delle organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia.
2. La Regione in particolare indirizza il suo intervento al supporto delle azioni che valorizzano le risorse dell’area geografica di intervento e quindi contribuiscono ai processi di sviluppo endogeno, compresi il riequilibrio delle disuguaglianze sociali, la promozione e la valorizzazione della condizione femminile e la protezione dell’ambiente.
3. La Regione realizza i propri interventi di partenariato internazionale perseguendo la più ampia integrazione tra i settori e le tematiche coinvolti.
4. La Regione promuove e sostiene la cooperazione decentrata e favorisce la partecipazione ai programmi di cooperazione internazionale di tutti i soggetti della società civile toscana.
Art. 26
- Concorso regionale ad interventi di emergenza promossi o partecipati dallo Stato
1. La Regione può destinare parte delle risorse regionali del bilancio di previsione dedicate alle relazioni internazionali(46) Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 55.
per eventuali contributi regionali agli interventi di emergenza promossi o partecipati dallo Stato che possono essere determinati da conflitti bellici ed etnici, catastrofi naturali, pandemie e situazioni eccezionali di denutrizione e di carenze igienico-sanitarie.
2. Gli interventi di emergenza sono disposti con atto della Giunta regionale comunicato al Consiglio regionale.
3. Il Consiglio regionale può deliberare il concorso agli interventi di emergenza con risorse del proprio bilancio.
Art. 27
- Interventi per la promozione di una cultura di pace e tutela dei diritti umani
1. Al fine di promuovere la cultura della pace ed il riconoscimento dei diritti umani, la Regione contribuisce al sostegno di azioni a carattere educativo e di aggiornamento del personale docente promosse dagli istituti scolastici nonché al sostegno di idonee iniziative e attività culturali promosse da associazioni impegnate sui temi della cultura della pace e dei diritti umani.
2. Per l’anniversario della approvazione della dichiarazione universale dei diritti dell’uomo dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), avvenuta il 10 dicembre 1948, la Regione organizza eventi ed iniziative volte a ricordarne il significato per la pace e i diritti umani e sostiene iniziative promosse in merito da associazioni di carattere culturale.
3. Le iniziative di cui al presente articolo sono programmate ai sensi dell’articolo 43.