CAPO I
Art. 1
- Oggetto
1. La presente legge, ai sensi degli articoli 70 e 71 dello Statuto, adegua l’ordinamento della Regione Toscana:
2. Nel rispetto degli indirizzi di politica estera dello Stato e nell’esercizio delle competenze attribuite alla Regione dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, la presente legge disciplina le attività europee e di rilievo internazionale della Regione in materia di:
a) partecipazione al processo di formazione degli atti dell’Unione europea e di attuazione degli obblighi europei;
b) sottoscrizione di accordi con stati ed intese con enti territoriali interni ad altri stati;
c) adesione alle associazioni internazionali di regioni, partecipazione alle forme di collegamento, rapporti con organismi internazionali, scambi di esperienze e conoscenze con amministrazioni regionali e stati esteri, predisposizione di missioni ed eventi;
d) cooperazione allo sviluppo, solidarietà internazionale e aiuto umanitario;
Art. 2
- Principi ispiratori e finalità
1. La Regione Toscana, nel rispetto delle leggi statali:
a) promuove e sostiene lo sviluppo dell’Unione europea e delle sue istituzioni in senso democratico potenziandone la finalità sociale e, in conformità ai principi di cui all'articolo 117 della Costituzione e, nell'ambito delle proprie competenze, concorre direttamente alla formazione degli atti dell'Unione europea e garantisce l'adempimento degli obblighi e il godimento dei diritti derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea sulla base dei principi di sussidiarietà, di proporzionalità, di efficienza, di trasparenza, di solidarietà sociale e di partecipazione democratica;
(61) Lettera così sostituita con l.r. 30 dicembre 2019, n. 82, art. 1.
c) riconosce nella pace un diritto fondamentale degli uomini e dei popoli ed opera per affermarlo attraverso il dialogo e la riconciliazione;
d) riconosce nel rapporto con i toscani all’estero, le loro famiglie, i discendenti e le loro comunità, un valore fondamentale da sostenere e sviluppare attraverso idonei interventi per favorire la loro promozione ed una risorsa da attivare al fine di rafforzare i legami con i paesi che li ospitano;
e) opera al fine di instaurare costanti rapporti di collaborazione con regioni, anche di paesi esteri, finalizzati allo sviluppo della promozione economica;
f) assicura leale collaborazione e scambio di informazioni con gli organi dello Stato nell’esercizio delle proprie funzioni.
2. Nell’attuazione della presente legge, la Regione opera in base al principio dell’integrazione delle informazioni e delle risorse attinenti i diversi interventi di rilievo internazionale in cui essa è coinvolta direttamente, nonché delle iniziative degli enti locali e della società civile, anche mediante il sistema informativo delle attività internazionali di cui all’articolo 51.
Art. 3
- Obiettivi
a) rafforzare ed intensificare la proiezione esterna della Regione attraverso attività internazionali di promozione territoriale;
b) favorire la cooperazione interregionale;
d) garantire il coinvolgimento e l’integrazione degli enti locali e della società civile;
Art. 4
- Poteri di indirizzo del Consiglio regionale
1. Ai sensi dell’articolo 11, comma 2, dello Statuto, il Consiglio regionale orienta le attività di cui alla presente legge, oltre che con l’esercizio delle competenze ivi previste, esprimendo atti di indirizzo rivolti alla Giunta regionale.
2.
3.
2.
3.
4.
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2.
3.
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1.
2.
1.
2.
3.
3 bis.
3 bis 1.
3 ter.
2.
2 bis.
1 bis.
3 bis.
2.
3.
2.
3 bis.
3 ter.
1.
2.
2 bis.
3.
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8.
1.
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3.
2.
3.
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6.
1.
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3.
2.
3.
4.
2 bis.
1.
3 bis.
3 ter.
3. quater.