Legge regionale 27 aprile 2009, n. 21
Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura.
Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 6 maggio 2009
Art. 14
- Clausola valutativa(31)
1. Al fine di valutare l’efficacia dell’intervento di tutela e valorizzazione dell’apicoltura in Toscana, la Giunta regionale trasmette con cadenza triennale, entro il 30 giugno, una relazione documentata alla commissione consiliare competente nella quale si dà conto dell'attuazione della legge, con particolare riferimento:
a) all’applicazione ed al rispetto degli articoli 10 e 11;
b) alla consistenza quali/quantitativa degli apiari esistenti sul territorio.
c) ai controlli effettuati ed alle sanzioni erogate sulla base dei dati comunicati dalle aziende USL della Toscana.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 74, ed ora così sostituito conl.r. 7 agosto 2018, n. 49, art. 12.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.