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Legge regionale 27 aprile 2009, n. 20

Disposizioni in materia di ricerca e innovazione.

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 6 maggio 2009

Art. 8
- Diffusione e trasferimento della conoscenza e dei risultati della ricerca
1. I piani ed i programmi settoriali prevedono interventi ed azioni per la diffusione ed il trasferimento della conoscenza e dei risultati della ricerca, in coerenza con gli indirizzi contenuti negli strumenti (9)

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 49.

di cui all’articolo 6, e promuovono l’interazione tra il sistema regionale della ricerca ed il sistema produttivo e dei servizi, l’accesso delle imprese alle attività e alle strutture di ricerca regionali, nazionali ed internazionali.
2. I piani ed i programmi settoriali sono rivolti a sostenere, in particolare, i progetti di :
a) diffusione della cultura scientifica;
b) diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerca per lo sviluppo economico e sociale, per l’incremento e la qualificazione dell’occupazione in Toscana;
c) integrazione, aggregazione e qualificazione dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, lettera d);
d) sostegno alle attività di “spin off”, alla incubazione e sviluppo di nuove imprese nei settori innovativi, anche tramite l'utilizzo di adeguati strumenti finanziari e l’apporto di capitale di rischio;
e) partecipazione a reti internazionali e iniziative dello spazio europeo della ricerca;
f) attrazione di investimenti ed imprese nei settori strategici dello sviluppo.

Note del Redattore:

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Comma inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 21.

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Comma inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 22.

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Lettera così sostituita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 45.

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Lettera così sostituita con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 46.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 47.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 48.

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Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 48.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 49.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 50.

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Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 51.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.