Legge regionale 2 aprile 2009, n. 16
Cittadinanza di genere.
Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima, del 6 aprile 2009
CAPO II
-Disposizioni finali
Art. 23
- Revoca dei finanziamenti
1. I finanziamenti erogati ai sensi degli articoli 3 e 6 sono revocati totalmente e le somme corrisposte sono recuperate, maggiorate degli interessi maturati a tasso ufficiale di riferimento, nei seguenti casi:
a) dichiarazioni false;
b) mancata realizzazione dell’iniziativa per la quale il finanziamento è stato concesso;
c) destinazione dei finanziamenti per finalità diverse da quelle previste negli atti di programmazione regionale;
d) omessa rendicontazione.
2. I finanziamenti erogati sono revocati in parte in caso di mancata realizzazione di una parte del progetto o in caso di ritardo immotivato nell’attuazione dello stesso.
Art. 24
- Norme transitorie
1. Il primo piano regionale di cui all’articolo 22 è predisposto per il biennio 2009 – 2010; il primo piano non contiene la relazione prevista all’articolo22, comma 2.
2. Per l’anno 2009, nelle more dell’approvazione del piano regionale di cui all’articolo 22, sono attuate iniziative di coordinamento per le politiche di pari opportunità e di genere secondo le stesse modalità di quelle avviate ai sensi della legge regionale 22 dicembre 2006, n. 64 (Legge finanziaria per l’anno 2007).
3. Il bilancio di genere non è redatto per il piano di cui al comma 1. I contenuti del bilancio di genere sono implementati gradualmente in relazione alle necessità derivanti dagli indirizzi e priorità di intervento di cui all’articolo 22, comma 1, lettera a).
Art. 25
- Norma finanziaria
1. Le risorse per l’attuazione della presente legge sono definite, in coerenza con gli stanziamenti del bilancio regionale, con il DEFR (25) di cui all’articolo 22.
2. Le risorse di cui al comma 1, per il biennio 2009 – 2010 sono stimate in euro 1.768.080,00 annui e sono poste a carico dell’unità previsionale di base (UPB) 513 “Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo - Spese correnti” per euro 1.378.080,00 e dell’UPB 514 “Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo - Spese di investimento” per euro 390.000,00 del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2009 – 2011.
3. Per il finanziamento delle iniziative di cui all’articolo 24 (9), comma 2, è autorizzata la spesa di euro 208.000 a carico dell’ UPB 513 “Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo - Spese correnti” del bilancio di previsione 2009.
4. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 2, al bilancio pluriennale a legislazione vigente 2009 – 2011, annualità 2009 e 2010, sono apportate le seguenti variazioni, rispettivamente per competenza e cassa e per sola competenza:
anno 2009
in diminuzione
UPB 741 “Fondi - Spese correnti”, per euro 1.078.080,00;
UPB 743 “Fondi – Spese di investimento”, per euro 390.000,00;
in aumento
UPB 513 “Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo - Spese correnti” per euro 1.078.080,00;
UPB 514 “Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo - Spese di investimento”per euro 390.000,00
anno 2010
in diminuzione
UPB 741 “Fondi - Spese correnti”, per euro 1.078.080,00;
UPB 743 “Fondi – Spese di investimento”, per euro 390.000,00;
in aumento
UPB 513 “Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo - Spese correnti” per euro 1.078.080,00;
UPB 514 “Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo - Spese di investimento”per euro 390.000,00.
5. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Art. 26
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Note del Redattore:
Punto prima inserito con l.r. 10 febbraio 2011, n. 4 , art. 1, ed ora così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 24.
Comma prima sostituito con l.r. 10 febbraio 2011, n. 4 , art. 2, e poi così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 34 .
Comma prima sostituito con l.r. 10 febbraio 2011, n. 4 , art. 3, ed ora abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 39.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.