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Legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87

Trasformazione della società “Agenzia regione recupero risorse s.p.a.” nella società “Agenzia regionale recupero risorse s.p.a.” a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 .

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 4 gennaio 2010

Art. 2
- Partecipazione alla società
1. Alla società partecipa la Regione, per una quota comunque non inferiore al 51 per cento del capitale sociale.
2. Oltre alla Regione, alla società possono partecipare le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui all'articolo 31 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla legge regionale n. 25/1998 , alla legge regionale n. 61/2007, alla legge regionale n. 20/2006, alla legge regionale n. 30/2005, alla legge regionale n. 91/1998, alla legge regionale n. 35/2011 e alla legge regionale n. 14/2007). (11)

Comma così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85, art. 14.

3. La partecipazione azionaria dei soggetti di cui al comma 2 può avvenire tramite:
a) sottoscrizione dell’aumento del capitale sociale;
b) acquisto di quote azionarie del capitale esistente.
5. Le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani possono sottoscrivere nuove azioni o acquistare le azioni esistenti per una quota non superiore al 3 per cento rispettivamente, del capitale sociale di nuova sottoscrizione o del capitale sociale offerto in vendita.(11)

Comma così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85, art. 14.

6. Le partecipazioni azionarie non sono cedibili a soggetti diversi da quelli indicati al comma 2.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 6.

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 8, ed ora così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 16.

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Comma abrogato con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 9.

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Comma prima sostituito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 9, ed ora abrogato con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 18.

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Nota soppressa.

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Articolo prima inserito con l.r. 5 agosto 2014, n. 50 , art. 8, ed ora abrogato con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 17.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 13.

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Comma così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 14.

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Comma abrogato con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 14.

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Articolo così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 15.

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Comma abrogato con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 18.

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Articolo prima sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 19; poi è così sostituito con l.r. 16 maggio 2018, n. 23, art. 7 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 40.

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Nota soppressa.

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Parole inserite con l.r. 6 marzo 2017, n. 8 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 16 maggio 2018, n. 23, art. 2 .

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Articolo inserito con l.r. 16 maggio 2018, n. 23, art. 3 , poi così sostituito con l.r. 6 luglio 2022, n. 24, art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 16 maggio 2018, n. 23, art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 maggio 2018, n. 23, art. 5 .

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Lettera così sostituita con l.r. 6 luglio 2022, n. 24, art. 2 .

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Parola così sostituita con l.r. 6 luglio 2022, n. 24, art. 3 , comma 1.

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Comma così sostituito l.r. 6 luglio 2022, n. 24, art. 3 , comma 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.