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Legge regionale 15 dicembre 2009, n. 76

Commissione regionale per le pari opportunità.

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 18 dicembre 2009

Art. 10
- Indennità e rimborsi
1. Alla Presidente ed alle componenti della Commissione, con esclusione della consigliera regionale di parità, in relazione alle funzioni rispettivamente svolte, è attribuita un’indennità mensile di funzione, per dodici mensilità, il cui importo è stabilito con deliberazione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con riferimento all'indennità mensile spettante al consigliere regionale.
2. Alla Presidente ed alle componenti della Commissione, con esclusione della consigliera regionale di parità, che non risiedono nel luogo di riunione della Commissione, è dovuto, per ogni giornata di seduta della Commissione, dell’Ufficio di Presidenza e dei gruppi di lavoro di cui fanno parte, il rimborso delle spese di trasferta previsto per i dirigenti del Consiglio regionale.
3. Alla Presidente ed alle componenti della Commissione, con esclusione della consigliera regionale di parità, che, per documentate ragioni attinenti al loro mandato e diverse dalla partecipazione alle sedute della Commissione, si recano in località diverse da quella di residenza, è dovuto il rimborso delle spese di trasferta previsto per i dirigenti del Consiglio regionale.
4. L'assenza ad una seduta della Commissione senza averne dato comunicazione prima dell’inizio comporta la riduzione di un sesto dell'indennità mensile di funzione di cui al comma 1.
5. Le missioni all’estero della Presidente e delle componenti della Commissione sono autorizzate dall’ufficio di presidenza della stessa Commissione e sono realizzate a valere sulle risorse della dotazione finanziaria di cui all’articolo 11.(3)

Comma così sostituito con l.r. 19 settembre 2011, n. 43, art. 1.


Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 90.

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Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 91.

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Comma così sostituito con l.r. 19 settembre 2011, n. 43 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 23 dicembre 2014, n. 81 , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.